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PDL 6037

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6037



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, BELLOTTI, COLLAVINI, COLUCCI, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, LENNA, LUCCHESE, MARRAS, MORETTI, PATRIA, PERROTTA, RAMPONI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, TUCCI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1975

Presentata il 28 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Non è più tollerabile che la legge non riconosca pari diritti ai figli naturali rispetto a quelli legittimi. Non ci sarebbe motivo di sollevare tale problema se l'Italia avesse ratificato la Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, firmata dal nostro Paese il 15 ottobre 1975; o se il legislatore avesse dato ascolto ai numerosi appelli della Corte costituzionale che invitava il Parlamento a rivedere la legge in vigore.
      I criteri che guidano questa normativa sono:

          1) l'affermazione del principio della parità tra figli legittimi e figli naturali per quanto riguarda il mantenimento e la cura dei minori;

          2) l'estensione di tale parità anche ai diritti di successione;

          3) l'automatismo dello stato di figlio naturale nei confronti della madre, basato sulla realtà fisiologica del parto;

          4) l'ammissione delle prove scientifiche per stabilire o escludere la paternità naturale.

      Questi princìpi ampliano la sfera dei diritti dei figli naturali, che viene portata allo stesso livello dei figli legittimi, adottando una normativa che viene a coincidere

 

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con la riforma del diritto di famiglia del 1975, salvo due punti: quello dell'automatismo dell'attribuzione dello stato di figlio naturale nei confronti della madre sulla sola base della realtà fisiologica del parto e quello che consente l'impugnazione del riconoscimento paterno solo su basi biologiche.
      La legge esige anche per la madre l'atto del riconoscimento (articolo 250 del codice civile), mentre al padre è concessa l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità con qualsiasi mezzo di prova (articolo 263 del codice civile).
      L'articolo 8 della Convenzione prevede che il genitore naturale che non ha la patria potestà o la custodia del bambino nato fuori dal matrimonio «può ottenere un diritto di visita in casi appropriati»; tale norma potrebbe ritenersi applicabile al caso in cui la potestà e la custodia sono esercitate da altri per effetto di una pronuncia di adozione, e quindi potrebbe ritenersi in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 («con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine (...)»). Il Governo italiano, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 14 della Convenzione, ha formulato all'atto della firma due riserve sugli articoli 4 e 8, e intende presentare all'atto del deposito dello strumento di ratifica una terza riserva sull'articolo 2.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1975.

Art. 2.

      1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

 

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