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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6051 |
1) la messa a regime dell'agevolazione, che oggi rimane viceversa precariamente affidata a proroghe via via disposte con la legge finanziaria, così da evitare le conseguenti incertezze e da consentire la giusta tranquillità d'animo e di programmazione
2) l'estensione dell'agevolazione ai redditi da pensione, in conformità a quanto già ripetutamente sollecitato dai Garanti dei contribuenti e sancito dagli organi di giustizia tributaria, ma altrettante volte speciosamente contestato, con evidente scarsa visione dell'equità sostanziale, dall'amministrazione finanziaria con l'avallo dell'attuale Governo. E ciò malgrado l'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (TUIR), disponga in modo inequivoco che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse quiparati (...)»;
3) l'aggiornamento fino ad almeno 12.000 euro del limite di esenzione annua di imponibilità, ormai da tempo fermo all'evidentemente non più realistica cifra di 8.000 euro.
Per gli anzidetti motivi, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 3 (base imponibile delle persone fisiche) del TUIR escludendone a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2006 (scadenza dell'ultima proroga finora disposta con legge finanziaria), i redditi di carattere transfrontaliero tanto da lavoro quanto da pensione, fino al più congruo limite di 12.000 euro per anno.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento, incidendo, con pari decorrenza, sul trattamento delle rendite finanziarie.
Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra urgente approvazione la presente proposta di legge, che corrisponde alle giuste e condivisibili sollecitazioni di giustizia tributaria sostanziale avanzate dalle benemerite organizzazioni rappresentative dei lavoratori frontalieri e degli ex frontalieri, tra cui l'associazione di volontariato FAI-Frontalieri autonomi Intemeli, di Ventimiglia.
1. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante esclusioni dalla base imponibile, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) i redditi da lavoro dipendente prestato, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nonché le relative pensioni e gli assegni ad esse equiparati, fino all'importo di 12.000 euro;».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2006, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
b) la ritenuta sugli interessi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, all'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni, all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni.
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