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PDL 6057

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6057



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 5 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, attualmente prevede che il Consiglio superiore della magistratura dia pareri al Ministro della giustizia «sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie».
      Tale funzione consultiva, attribuita con legge ordinaria all'organo di autogoverno dei magistrati, ne integra le attribuzioni descritte dall'articolo 105 della Costituzione, che al Consiglio superiore della magistratura riserva - esclusivamente - i provvedimenti sulle assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e le vicende disciplinari dei magistrati.
      I pareri così forniti dal Consiglio superiore della magistratura, benché - secondo l'unanime interpretazione della norma citata - non siano vincolanti per il Ministro, possono essere utili per quest'ultimo, in quanto contengano elementi di valutazione e spunti di riflessione sulle materie di competenza.
      Se, dunque, può in astratto apprezzarsi, da un lato, l'utilità della funzione consultiva dell'organo in questione, d'altro canto occorre evitare che l'esercizio di tale prerogativa interferisca con i lavori parlamentari e si traduca in valutazioni politiche, capaci di mettere in discussione, presso l'opinione pubblica, le attribuzioni del Governo e delle Camere.
      Non sembra potersi ammettere, in particolare, che tale organo, cui la Costituzione riserva una competenza tecnica e settoriale, assuma un ruolo d'indirizzo politico - magari, come di recente purtroppo è accaduto, in aperta contrapposizione con gli altri poteri dello Stato -
 

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proprio attraverso la formulazione di «pareri», indirizzati al Ministro della giustizia ma da questo non sollecitati.
      A tale proposito basterà rilevare che il Governo e il Parlamento sono chiamati a compiere scelte politiche, delle quali rispondono agli elettori, mentre il Consiglio superiore della magistratura non è politicamente responsabile per le decisioni che assume e per le valutazioni che esprime.
      Pertanto, appare opportuno specificare, modificando il citato articolo 10, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, che tali pareri possono essere espressi dal Consiglio superiore della magistratura solo ove richiesti dal Ministro della giustizia.
      In questo modo si mantiene intatta la preziosa funzione consultiva dell'organo di autogoverno dei magistrati, ma si lascia al Ministro competente la responsabilità politica della scelta di chiedere o di non chiedere il parere.
      Dovrebbe del resto considerarsi logicamente coerente il sistema che, lasciando (come già accade) al Ministro la possibilità di disattendere il parere ottenuto dal Consiglio superiore della magistratura, gli riserva innanzi tutto la decisione sull'opportunità di avvalersi o non avvalersi della consulenza da parte di quest'organo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «Dà pareri al Ministro,» sono sostituite dalle seguenti: «Su richiesta del Ministro, dà pareri».


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