Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 6049

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6049



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARZANO

Disposizioni per garantire la celerità negli adempimenti a carico degli uffici della motorizzazione civile

Presentata il 3 agosto 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Accade sovente che le compravendite di autovetture non siano registrate in tempi ragionevoli presso il pubblico registro automobilistico a causa di ritardi che si verificano presso gli uffici della motorizzazione civile.
      A causa di tale malfunzionamento si vengono a creare, a danno dei cittadini, numerosi inconvenienti.
      Per tali motivi appare necessario imporre un termine perentorio entro il quale gli uffici suindicati provvedano ad effettuare le registrazioni di loro competenza, con particolare riferimento ai passaggi di proprietà. Ciò in tempi ragionevoli e nel pieno rispetto dei princìpi di celerità e buon andamento della pubblica amministrazione, imposti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 97 della Costituzione.
      Ed infatti, la ratio sottesa a tale normativa mira in ogni caso a tutelare un superiore interesse: i cittadini non possono essere chiamati a pagare lentezze ed inadempienze della burocrazia. La pubblica amministrazione ha ragion d'essere in quanto sia al servizio del cittadino e non viceversa.
      In conclusione la presente proposta di legge, assolutamente priva di costi, può validamente rappresentare un esempio di come, attraverso interventi mirati, si possa migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione italiana: garantendo perlomeno il raggiungimento degli standard tradizionalmente osservati dai funzionari pubblici di altri Paesi dell'Unione europea ai quali siano affidate eguali funzioni di registrazione e certificazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È fatto obbligo agli uffici della motorizzazione civile di comunicare al pubblico registro automobilistico ogni variazione della proprietà di cui abbiano preso atto ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre quindici giorni dalla relativa notifica.


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