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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6029 |
1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
2. L'autenticazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere compiuta con le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione: a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18.
La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle
b) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:
«L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma:».
2. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati e delle candidature individuali di cui al comma 5 deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 6 deve essere presentata dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione».
3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».
4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, ottavo comma, e all'articolo 32, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello della votazione»;
b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:
«La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:».
1. Il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato.
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