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PDL 6059

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6059



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati

Presentata il 6 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema elettorale italiano non è uniforme. Accanto all'elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia e di regione, si pone l'elezione con metodo proporzionale (con preferenza) dei relativi consigli, così come di quelli circoscrizionali.
      Allo stesso modo, accanto ad un sistema, per l'elezione del Senato della Repubblica, maggioritario, per collegi, a turno unico, con recupero proporzionale di un certo numero di «migliori» secondi, su base circoscrizionale regionale, si pone, per l'elezione della Camera dei deputati, un sistema maggioritario a turno unico per collegi e, insieme, un sistema proporzionale a liste bloccate (con scorporo) su base circoscrizionale, rispettivamente per il 75 per cento e per il 25 per cento degli eletti.       Ancora, per l'elezione al Parlamento europeo, vige il sistema proporzionale puro, con preferenze, su base circoscrizionale.
      Teoricamente sarebbe sostenibile una tendenza a uniformare i sistemi vigenti nelle varie elezioni anche per semplificare il compito all'elettore che, a volte, si trova a dover votare contemporaneamente con metodi differenti con inevitabile confusione.
      D'altro canto la stabilità è necessaria per determinati consessi e meno per altri, mentre la rappresentatività è irrinunciabile per ogni tipo di elezione.
      Coniugare tali esigenze è frutto di esperienza e, spesso, di esperimenti.
      Ormai oltre dieci anni or sono, a fronte di una disaffezione dei cittadini verso la «politica», in generale, e verso i politici, in particolare, si è operata una sorta di rivoluzione copernicana prevedendo, tra l'altro, l'elezione diretta dei vertici delle
 

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amministrazioni comunale, provinciale e regionale, la connessa designazione della giunta di governo da parte dell'eletto e la necessità di ritorno alle urne in caso di impossibilità dello stesso di ricoprire la carica per decesso, decadenza, sfiducia.
      Quasi contemporaneamente si sono approvate le nuove norme per le elezioni politiche fondate sulla tendenza al bipolarismo con l'introduzione del maggioritario, anche se corretto.
      Di fatto negli ultimi anni chi ha vinto le elezioni ha governato, senza sostanziali stravolgimenti (ribaltoni), ma dalla stabilità non sembrano derivati miglioramenti sostanziali delle condizioni di vita.
      Anzi in cinquant'anni, cinquanta governi hanno portato la nazione, distrutta dalla guerra, ad essere tra le prime potenze industriali del mondo; negli ultimi dieci anni la stabilità non ha garantito risultati conformi alle aspettative.
      Come dire che non è la stabilità (che, comunque, certo aiuta), quanto la buona e lungimirante amministrazione ad assicurare prospettive e possibilità concrete.
      La tensione verso la vittoria alle elezioni spesso mette in secondo piano la possibilità effettiva di governare.
      E la governabilità, o meglio la buona amministrazione, è cosa diversa dalla vittoria elettorale, così come dalla stabilità.
      Oggi, almeno da qualche tempo, abbiamo un altro dogma rappresentato dal bipolarismo, vissuto come conquista ed effettivamente fatto proprio dalla maggioranza degli italiani che dichiarano apertamente la propria appartenenza al centro destra ovvero al centro sinistra, anche se non riescono, per la gran parte, ad evitare la parola centro, unica, nell'immaginario collettivo, a dare legittimazione democratica.
      Il bipolarismo attuale, tuttavia, presenta evidenti difetti.
      L'esigenza di vincere induce a inserire nella coalizione anche chi, piccolo o grande, poco ha a che fare con altri alleati, ma il cui contributo in termini numerici appare essenziale a raggiungere quel necessario voto in più.
      Dopo, nel quotidiano, la difficile compatibilità a volte emerge condizionando comportamenti e risultati.
      Porre mano a soluzioni differenti che, anziché correggere le disfunzioni, annullino il bipolarismo pare azzardato.
      Tuttavia non si può, né si deve, evitare lo studio di ipotesi utili anche a recuperare la partecipazione alla politica del cittadino, sempre più distaccato e confuso.
      In tale direzione si pone la presente proposta di legge che, con l'aumento della quota proporzionale (anche se senza preferenza), intende sollecitare il coinvolgimento dell'elettore e, con il mantenimento del sistema maggioritario (secondo lo schema delle elezioni per il Senato della Repubblica), intende confermare l'attenzione al bipolarismo.
      L'applicazione pratica della legge per l'elezione del Senato della Repubblica non ha provocato grandi critiche e anzi, con il cosiddetto «recupero proporzionale», su base regionale, dei migliori perdenti, ha suscitato considerazioni positive.
      L'applicazione pratica della legge per l'elezione della Camera dei deputati, invece, sin dall'inizio ha destato qualche perplessità, con particolare riguardo, soprattutto, al cosiddetto «scorporo» e al numero dei candidati nella lista proporzionale ridotto ad un terzo rispetto ai deputati da eleggere.
      Da tempo si discute di una modifica e, conseguentemente all'esito del referendum sul maggioritario, di una accentuazione della quota proporzionale se non proprio dell'adozione di quel sistema.
      Si teme, però, che tale soluzione possa pregiudicare il bipolarismo. Per questo sono tante le ipotesi sottoposte alle valutazioni tecniche e politiche.
      La presente proposta di legge tiene conto delle superiori considerazioni e delle esigenze emerse nel tempo; valuta positivamente il meccanismo previsto per l'elezione dei senatori (maggioritario a turno unico, con recupero proporzionale di una quota di migliori secondi, tali a seguito dell'applicazione del cosiddetto «scorporo totale») e, insieme, quello pre
 

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visto per la quota proporzionale dei deputati (lista di partito, con soglia di sbarramento); considera opportuno aumentare tale quota al 50 per cento (dall'attuale 25 per cento), eliminando lo scorporo e consentendo un numero di candidati pari a quello degli eligendi; ritiene di uniformare i collegi per l'elezione della Camera dei deputati a quelli per il Senato della Repubblica mantenendo, però, ferme le attuali, rispettive previsioni circa l'elettorato attivo e passivo.
      I deputati da attribuire nella circoscrizione Estero vanno sottratti dalla quota (50 per cento) di eletti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
      2. Il 50 per cento del totale dei seggi è attribuito su base nazionale e, in ogni circoscrizione, in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. A tale fine il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale quota del 50 per cento sono sottratti i deputati da attribuire nella circoscrizione Estero.
      3. Il restante 50 per cento del totale dei seggi è attribuito su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle D'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi

 

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assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale. La regione Valle D'Aosta è costituita in un'unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con il sistema maggioritario. I restanti seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale nell'ambito delle circoscrizioni regionali tra i candidati concorrenti nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno».

Art. 2.

      1. All'articolo 18-bis, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «non superiore ad un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «pari ai». Conseguentemente le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse.

Art. 3.

      1. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole da: «detratto» fino alla fine del numero sono soppresse.

Art. 4.

      1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono aggiunti in fine, i seguenti numeri:

      «5-bis) procede, per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non

 

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assegnati nei collegi uninominali, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun contrassegno e della cifra individuale dei singoli candidati collegati a ciascun contrassegno non risultati eletti ai sensi del numero 1). La cifra elettorale dei contrassegni è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi del numero 1). La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi del numero 1), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Per l'assegnazione dei seggi si divide la cifra elettorale di ciascun contrassegno successivamente per uno, due, tre, quattro e a seguire sino alla concorrenza del numero di deputati da eleggere, scegliendo, quindi, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al contrassegno che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un contrassegno spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi non assegnati sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

      5-ter) proclama eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti ad ogni contrassegno, i candidati del medesimo contrassegno che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi del numero 1)».


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