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PDL 6042

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6042



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURANI PROCACCINI, RICCIUTI, GRILLO

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni a tutela dei prodotti agricoli e alimentari

Presentata il 28 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti tipici e di prodotti locali, nonché di prodotti legati alle tradizioni dei luoghi di provenienza. Purtroppo, quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome. Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori, ma risulta fuorviante per i consumatori. Per questa ragione nel 1992 la Comunità europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG (specialità tradizionale garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.
      La Comunità europea, con l'obiettivo di contrastare i citati fenomeni di concorrenza sleale, anche nota come pirateria agroalimentare, ha emanato un apposito regolamento che si occupa della protezione dei nomi geografici che designano i prodotti agroalimentari con elevate caratteristiche di qualità. Si tratta del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, con cui sono state introdotte le note DOP e IGP.
 

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      La denominazione di origine protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.
      Nell'indicazione geografica protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto. Inoltre, il prodotto gode di una certa fama o di una consolidata reputazione.
      Il citato regolamento è volto marcatamente a:

          incoraggiare le diverse produzioni agricole;

          proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni;

          aiutare i consumatori fornendo loro informazioni sul carattere specifico dei prodotti. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, le denominazioni registrate sono tutelate contro:

          a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

          b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

          c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

          d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

      Spetta allo Stato membro interessato attuare le protezioni assicurate dal regolamento, allo scopo applicando le norme di contrasto e di sanzione che il proprio ordinamento giuridico prevede in tale materia.
      Al fine di reprimere le violazioni contro le tutele sopra indicate, il nostro governo ha adottato uno specifico decreto legislativo: si tratta del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».
      Il Ministero interessato all'applicazione del citato decreto legislativo è il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF). Occorre dire che il MIPAF ha anche il compito di favorire la conoscenza e le informazioni che riguardano i prodotti di qualità, soprattutto di quelli che hanno una origine certa e sono legati alle tradizioni locali. Il Ministero, a tal proposito, effettua campagne informative e se del caso azioni di protezione legale in favore delle produzioni o dei settori di volta in volta interessati.
      Per svolgere in maniera efficace tali ultime azioni c'è la necessità di poter contare su risorse finanziarie appropriate e ciò non sempre si verifica, soprattutto perché le risorse dello Stato ultimamente si sono notevolmente contratte. D'altro canto, però, le violazioni delle tutele riconosciute alle DOP e IGP sono in continuo aumento e si potrebbe ipotizzare che in applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 297 del 2004, potrebbero incamerarsi interessanti risorse

 

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economiche, da destinare al finanziamento delle azioni di protezione e di valorizzazione effettuate dal MIPAF.
      Per permettere che un tale auspicio possa realizzarsi occorre modificare il decreto legislativo n. 297 del 2004, introducendovi una norma che disciplini le modalità di utilizzo dei proventi che si ottengono dall'applicazione delle sanzioni da esso previste, alla luce del fatto che il testo vigente non contiene disposizioni che vanno in tale direzione.
      La presente proposta di legge, condivisa anche dai competenti uffici del MIPAF, ha l'obiettivo di rendere utilizzabili da parte dello stesso MIPAF le risorse derivanti dall'applicazione alle sanzioni disposte dal decreto legislativo n. 297 del 2004, allo scopo introducendo il nuovo comma 3-bis all'articolo 11.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, destinato alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agricole e alimentari nazionali, contraddistinte dalle DOP e dalle IGP».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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