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PDL 6043

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6043



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORNACIN, LEO

Agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori frontalieri

Presentata il 28 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende risolvere l'annoso problema, da tempo avvertito, dei lavoratori frontalieri. Si definiscono «lavoratori frontalieri» cittadini italiani che pur mantenendo la propria residenza in Italia prestano attività lavorativa all'estero, vicino ai confini, e che quindi tutti i giorni attraversano la frontiera per recarsi al lavoro e poi tornare a casa.
      La posizione giuridica del lavoratore frontaliero si distingue da quella del lavoratore migrante, che lascia il proprio Paese d'origine, mentre il «lavoratore frontaliero» ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.
      In virtù della normativa comunitaria, l'espressione «lavoratore frontaliero» designa «qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale)» (articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004).
      In campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, adoperano delle definizioni restrittive, che introducono l'ulteriore criterio cosiddetto «spaziale» che impone di dare rilevanza al fatto di risiedere in uno Stato e lavorare in un altro.
      È indubbio che il lavoro frontaliero costituisce una risorsa economica, ma anche sociale e umana, di notevole importanza nel Paese: secondo lo studio del Parlamento europeo in Europa occidentale, nel 1995, vi erano 380.000 lavoratori frontalieri. Se si considera che l'insieme della popolazione attiva nell'Unione europea
 

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era di 148 milioni nel 1995, i lavoratori frontalieri rappresentavano lo 0,26 per cento della forza lavoro totale. E i dati ovviamente sono esponenzialmente cresciuti in dieci anni, rendendo la componente frontaliera del mercato del lavoro elemento fondamentale per lo sviluppo locale delle regioni di frontiera.
      Nonostante l'apporto fornito dai lavoratori frontalieri nel mercato del lavoro, è da tempo sentita l'esigenza di parificare il trattamento loro riservato, allo stato dell'arte eccessivamente discriminatorio, in materia di imposte dirette e in particolare in relazione alla concessione della deducibilità e di sgravi fiscali particolari. In Italia il problema coinvolge circa 5.000 frontalieri che prestano lavoro dipendente all'estero in zone di frontiera, ad esempio in Francia, Austria, Repubblica di San Marino e in altri Paesi limitrofi come il Principato di Monaco.
      In assenza di convenzioni tra la Repubblica italiana e gli stati confinanti, e nelle more di una disciplina definitiva, le diverse disposizioni contenute nelle recenti leggi finanziarie hanno consentito di escludere dalla base del reddito imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero come frontaliero, qualora il rapporto di lavoro sia prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, e qualora il reddito complessivo dichiarato dal lavoratore sia inferiore a un determinato importo. Ora, con la presente proposta di legge, si vuole evitare che tale disposizione sia inserita nelle future leggi finanziarie, per darle invece la sicurezza e la forza di normativa autonoma e durevole. A tale fine si prevede la tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
      È inoltre auspicabile l'interazione tra i sistemi fiscali e sociali degli Stati membri dell'Unione europea, relativamente alle differenze nelle aliquote delle imposte dirette e dei contributi sociali tra il Paese di residenza e il Paese luogo di lavoro. È infatti noto che, nelle more di una esauriente legislazione comunitaria relativa al regime fiscale al quale dovrebbe essere soggetto il lavoratore frontaliero, si rinvia la materia alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.
      Si auspica dunque una regolamentazione unitaria del problema transfrontaliero, e la rapida approvazione della presente proposta di legge, che già rappresenta un primo atto di volontà nella risoluzione di un problema che coinvolge i lavoratori e le lavoratrici a tutt'oggi discriminati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto alla tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
      2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


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