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PDL 6025

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6025



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRILLO, BURANI PROCACCINI, GAMBALE


Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale in materia di abuso della credulità popolare e disposizioni per il divieto di trasmissioni televisive con la partecipazione di cartomanti, indovini, taumaturghi e medium

Presentata il 26 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il ricorso alla consultazione di cartomanti, indovini, taumaturghi e medium è diventato sempre più frequente e conferma il rischio di una deriva verso una società senza valori. Dinanzi alle insicurezze dell'uomo, alle malattie, alla solitudine determinata spesso dal volere vivere ciò che appare nel materialismo, si preferisce ricorrere a pratiche che sempre più si scoprono alquanto dannose e pericolose. Il ricorso a tali pratiche non va considerato negativamente solo per un espresso divieto della religione cattolica, che, come sappiamo, respinge tutte le forme di divinazione, ma anche per un reale abuso della credulità popolare che, è ormai dimostrato, degenera spesso in fenomeni perseguibili penalemente.
      L'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, (che vieta il mestiere di ciarlatano) non si può considerare una norma adeguata alle dimensioni acquisite negli ultimi anni dal fenomeno. L'esperienza del «Telefono antiplagio» e di diverse organizzazioni a difesa dei cittadini, dimostra che, malgrado vi siano vicende disumane che hanno «distrutto» l'integrità e l'identità di intere famiglie italiane, la magistratura spesso non può intervenire per l'evolversi del fenomeno, che trova, tra l'altro, nuovi e più forti interessi economici a danno di soggetti psicologicamente deboli e fragili. Il giro d'affari, infatti, che ruota attorno a tali organizzazioni è ormai stimato in centinaia di milioni di euro.
 

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      È evidente, inoltre, che siamo dinanzi a una carenza normativa. L'ingenuità e l'ingnoranza hanno spesso turbato e ingannato diverse persone che non hanno trovato la possibilità di chiedere giustizia per gli abusi subiti. Il sottile confine che separa il ciarlatano, il cartomante, l'interprete di sogni, l'indovino, il taumaturgo, il medium dal mondo dell'occulto e della magia nera, rende sempre più urgente il bisogno di una modifica al codice penale, introducendo l'articolo 421-bis (in materia di abuso della credulità popolare) e di un intervento a tutela dei soggetti più deboli e sprovveduti.
      In particolare, da un rapporto del Ministero dell'interno emerge che da anni, nel nostro Paese, vi sono rischi di fanatismo religioso, di organizzazione di sette e di forme terroristiche e criminali che, a nostro avviso, possono avere origine proprio con la diffusione delle suddette pratiche. Il retroterra di tali organizzazioni, infatti, può abusare della credulità del singolo per fini economici o per adescare nuovi seguaci di correnti culturali che oggi più che mai possono essere un'insidia per la sicurezza nazionale e internazionale.
      È risaputo che le sette religiose possono trovare adepti anche attraverso forme di condizionamento mentale che, inizialmente innocue, finiscono con il provocare una «completa destrutturazione mentale negli adepti, conducendoli spesso alla follia e alla rovina economica», ed è principalmente su di loro che si accentrano accuse di «indebito arricchimento ai danni degli affiliati». Sempre secondo il Ministero dell'interno, i possibili problemi di rilevanza penale connessi a questa tipologia di gruppi sono:

          1) lavaggio del cervello e controllo mentale;

          2) frode;

          3) celare sotto la facciata della religione «pratiche immorali e attività illegali»;

          4) predicare dottrine a tale punto «irrazionali» da poter condurre i membri ad attività pericolose per la sicurezza nazionale;

          5) piani di sovversione politica.

      Alle tradizionali buone ragioni che hanno portato nelle precedenti legislature a presentare progetti di legge per fermare il diffondersi di imposture di vario genere, poste in essere da maghi, streghe e veggenti ai danni di persone deboli o con accentuate inclinazioni superstiziose o facilmente suggestionabili, oggi si aggiungono motivi ancora più gravi che hanno bisogno dell'intervento del legislatore. Spesso, infatti, si comincia con l'«utilizzo» di dottrine di tipo magico con meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto «lavaggio del cervello» o altri metodi fino a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo anche per fini pericolosi.
      Un Paese culturalmente e socialmente moderno non può concorrere a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo attraverso la libera promozione di trasmissioni televisive che, è dimostrato, alimentano pratiche ingannevoli e di «magica religiosità» che rendono sempre più «dipendenti» tante persone.
      Da qui la necessità di intervenire urgentemente su due livelli;

          a) diffusione di un messaggio culturale per promuovere il valore della vita;

          b) assoluto divieto di ogni forma di diffusione di pratiche ingannevoli e magiche.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 421-bis - (Abuso della credulità popolare) - Chiunque con qualsiasi impostura, persuasione o suggestione cerca di abusare della crudeltà popolare è punito con la reclusione da uno a due anni.
      La pena della reclusione è elevata da uno a tre anni se il fatto di cui al primo comma è commesso:

          1) attraverso l'uso della rete INTERNET, delle trasmissioni radiofoniche o televisive, delle comunicazioni a mezzo stampa, o di qualsiasi altra forma di comunicazione;

          2) con fini di lucro;

          3) con un abuso che attiene al sentimento religioso del popolo».

Art. 2.

      1. È fatto divieto di qualsiasi forma di trasmissione televisiva e radiofonica, di comunicazione a mezzo stampa e via INTERNET, e di pubblico spettacolo, che ospiti spazi autogestiti o di promozione di cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o che comunque abbia attinenza con credenze magiche, astrologiche, divinatorie o pseudoreligiose.

Art. 3.

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 2, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni televisive, radiofoniche ed editoriali, assegnando un termine non superiore

 

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a quindici giorni per le giustificazioni.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o quando le giustificazioni eventualmente fornite risultano inadeguate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida i medesimi interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni.
      3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine di trenta giorni dall'inoltro della diffida di cui al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di giustificazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      4. Nei casi di recidiva delle violazioni previste del presente articolo, commesse entro i trecentosessantacinque giorni successivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e, nei casi più gravi, propone la revoca della stessa concessione o autorizzazione.


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