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PDL 6019

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6019



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Presentata il 23 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il proliferare delle circoscrizioni porta ad uno spreco delle risorse comunali. In Italia vi sono circoscrizioni di oltre 100.000 abitanti e altre di 8.000 abitanti che costano cifre considerevoli alle amministrazioni comunali. Pertanto si reputa opportuno, attraverso la presente proposta di legge, modificare l'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le circoscrizioni comunali, prevedendo una riduzione del loro numero e, conseguentemente, il ridimensionamento dei loro oneri a carico delle amministrazioni comunali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune, in misura di 1 ogni 100.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2, senza alcuna autonomia amministrativa ed economica e senza spese a carico dei comuni medesimi»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali

 

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forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».


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