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PDL 5942

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5942




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIBELLI, LUSSANA, ERCOLE, BALLAMAN, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, FRANCESCA MARTINI, POLLEDRI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON, ARNOLDI, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CARLUCCI, COLUCCI, LOSURDO, LUCCHESE, GIANNI MANCUSO, PERROTTA, RAISI, RICCIUTI, SANTORI, SELVA

Nuove disposizioni in materia di delitti contro la vita
e l'incolumità individuale

Presentata il 23 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli episodi di cronaca degli ultimi tempi vedono protagonisti soggetti - nella maggior parte dei casi di nazionalità straniera - colpevoli di reati di violenza sessuale nei confronti di giovani donne. Questa riprovevole forma di delinquenza è in grado di cagionare danni permanenti alla vita della persona colpita.
      Per la gravità di questi reati sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale.
      Queste considerazioni di fondo ci portano a compiere una scelta sistematica di notevole rilievo: infatti la materia della violenza sessuale viene disciplinata partendo dall'abrogazione espressa degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, rientranti nei delitti contro la libertà personale, le cui disposizioni sono reintrodotte in parte modificandole tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.
      Da un punto di vista repressivo, in nome della finalità retributiva della pena, riteniamo che siano necessarie punizioni molto severe allo scopo di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.
      Inoltre, in aggiunta alla severità delle pene, riteniamo necessario intervenire con
 

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strumenti efficaci in grado di rimuovere una simile piaga sociale che rappresenta un costante pericolo a danno della vita e dell'incolumità individuale, oltre che della libertà fisica e psichica delle persone.
      Per tale motivo, proponiamo di introdurre il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti condannati per i reati di violenza sessuale, di gruppo o su minori.
      Passando all'esame specifico dell'articolato, sono state aumentate le pene attualmente previste dagli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, e contestualmente sono stati ridotti gli effetti di talune circostanze attenuanti, in modo da precludere l'accesso a forme di premialità previste dal codice o il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
      In particolare, l'articolo sulla violenza sessuale è stato modificato prevedendo un aumento della pena base e sostituendo, all'ultimo comma, il verbo «è» con il verbo «può» al fine di garantire una maggiore discrezionalità al giudice.
      In riferimento alla successiva previsione delle circostanze aggravanti di tale reato, queste sono state modificate prevedendo un aumento delle pene di base e delle pene minime per casi di particolare gravità (lesioni gravi o gravissime).
      Per quanto concerne gli atti sessuali con minorenne, si è ritenuto opportuno non intervenire in merito, dato che la materia è già oggetto di trattazione da parte del Governo con il disegno di legge atto Camera n. 4599.
      La stessa considerazione è stata fatta per l'articolo sulla querela di parte, che non viene modificato dalla presente proposta di legge.
      La modifica all'articolo che prevede la violenza sessuale di gruppo mira anch'essa a punire in maniera severa i sempre più frequenti casi di violenza sessuale di gruppo commessi nelle nostre città, fino alla previsione dell'ergastolo nel caso di morte della vittima. Non è più prevista la diminuzione di pena per i semplici partecipanti, dal momento che, spesso, alcuni si giustificano dicendo di essersi limitati ad assistere allo stupro perpetrato da altri. Tale linea di difesa non può essere tollerata ed è compito del legislatore dare un segnale preciso in tal senso.
      Dal punto di vista procedurale, è previsto l'arresto obbligatorio per tutti i casi di violenza sessuale, sia quando è commessa nelle forme aggravate, a danno di minori oppure dal «branco».
      Inoltre, si ritiene di massima importanza che i processi per episodi di tale gravità vengano celebrati nel più breve tempo possibile, con la previsione del rito direttissimo. Tale rito, infatti, non riveste carattere premiale, ed è azionabile unilateralmente e unicamente dal pubblico ministero. Esso, come il giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, e afferisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale.
      In presenza dei reati di violenza sessuale, riteniamo che la scelta di questo rito rappresenti un valido ausilio non solo nei confronti delle vittime, evitando loro il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze, ma soprattutto sia utile sotto il profilo della difesa sociale per evitare che i colpevoli possano nuocere ulteriormente. Altra significativa innovazione dal punto di vista procedurale è cosituita dalla esclusione della possibilità di chiedere il patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale).
      È indispensabile, poi, che le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati siano scontate interamente, senza possibilità di usufruire di benefici penitenziari, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la liberazione anticipata.
      Da ultimo, si prevede che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale siano sottoposti al trattamento di blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato. La sottoposizione al suddetto trattamento sarà invece obbligatoria nei
 

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casi più gravi di violenza sessuale, in particolare quando sia commessa su minori, quando il colpevole sia recidivo ovvero quando venga attuata nella forma più esecrabile della violenza di gruppo.
      Naturalmente tale trattamento di blocco androgenico dovrà essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      Conseguentemente viene modificato l'articolo 215 del codice penale, inserendo tra le misure di sicurezza personali il trattamento di blocco androgenico totale, che altro non è che l'inibizione transitoria della capacità sessuale, associata a terapia ed assistenza psicologica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

      1. Nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 586 sono inseriti gli articoli da 586-bis a 586-septies, introdotti dagli articoli da 3 a 8 della presente legge.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-bis. (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

          2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

 

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Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 586-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-ter. (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

          2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

      La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

 

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Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 586-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quater. (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 586-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quinquies. (Molestie sessuali). - Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 5.000 euro.
      La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 10.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.
      La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di 15.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 586-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-sexies. (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 609-quater, 586-quinquies e 586-septies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quater, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

 

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Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 586-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-septies. (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
      La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.
      La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

Art. 9.

      1. Per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 609-quater, 586-quater, 586-quinquies e 586-septies del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
      2. Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
      3. I condannati per i delitti di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione

 

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dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 10.

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 609-quater, 586-quater, 586-quinquies e 586-septies del codice penale, al cittadino straniero si applica la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

      1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 609-quater, 586-quater, 586-quinquies e 586-septies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato.
      2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

          a) recidiva;

          b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori;

          c) nell'ipotesi di cui all'articolo 586-septies del codice penale.

      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

 

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Art. 12.

      1. Al terzo comma dell'articolo 215 del codice penale, dopo il n. 4), è aggiunto il seguente:

      «4-bis) il trattamento farmacologico di blocco andgrogenico totale associato, per un equivalente periodo di tempo, a terapia di recupero psicoterapeutico».        


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