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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6006 |
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge di seguito illustrata si pone lo scopo precipuo di dare una risposta concreta alle problematiche legate alla condizione delle detenute madri con figli minori. In particolare, si è partiti dall'esame della legge n. 40 del 2001, nota con il nome dell'onorevole Finocchiaro, che, seppure di portata innovativa, di fatto ha avuto scarsissima applicazione. Si è, infatti, potuto constatare che le norme, come congegnate, hanno tagliato fuori un numero di detenute numericamente rilevante, lasciando la situazione del tutto inalterata.
1. L'ultimo comma dell'articolo 147 del codice penale è abrogato.
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 30-quater. (Ricovero ospedaliero di minore). 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente».
1. Al comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse.
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 47-septies. (Detenzione in case-famiglia protette). 1. Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».
2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Case-famiglia protette). 1. Le case famiglia-protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».
1. Dopo l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Straniero detenuto). 1. Lo straniero detenuto, fuori dai termini previsti dal presente capo, può, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente testo unico, fare richiesta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno anche all'istituto penitenziario».
«9-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, l'espulsione non può mai essere disposta quale pena accessoria alla condanna».
3. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. (Revoca in casi particolari). 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita al termine dell'espiazione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo.
2. Il giudice adito, fuori dai casi precedenti, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
3. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 2».
4. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la
1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
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