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PDL 6054

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6054



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

Presentato il 18 agosto 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il provvedimento legislativo urgente in esame reca nel complesso una serie di disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alle dighe, nonché a garantire l'efficienza degli apparati amministrativi che sono preposti alla cura di tale settore strategico nell'economia nazionale.
      L'articolo 1 detta disposizioni urgenti per assicurare la piena funzionalità dell'ente Registro Italiano Dighe - RID. Si tratta di un ente pubblico non economico, costituito il 1o luglio 2003 a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, ed i suoi organi di amministrazione sono stati costituiti solamente dal 1o gennaio 2005. L'Ente svolge la delicata attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, ai fini della pubblica incolumità, nonché nella gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica. Il personale attualmente in servizio presso l'Ente consta di 102 unità e risulta inferiore del 50 per cento rispetto a quello previsto a regime e, quindi, assolutamente insufficiente per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione tecnico-amministrativa, soprattutto alla luce delle nuove competenze conferite all'Ente dalle recenti disposizioni regolamentari e della delicata e complessa fase di avvio.
      Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004,
 

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recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», sono stati affidati al RID ulteriori compiti tecnici ed operativi nell'ambito della gestione delle emergenze, con particolare riguardo all'affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di protezione civile, per il governo delle piene nei corsi d'acqua. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 252 del 26 gennaio 2005, il RID è stato individuato quale «centro di competenza» e quindi, nell'ottica della citata direttiva 27 febbraio 2004, sarà chiamato a fornire «servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici» nell'ambito degli scenari d'evento e di criticità idraulica nel governo delle piene, sia in relazione della regolazione dei deflussi, che nella definizione dei piani di laminazione preventivi. La citata direttiva inserisce inoltre il RID anche nelle unità di comando e controllo per quanto attiene la sicurezza e la funzionalità delle dighe. È pertanto indispensabile procedere a talune specifiche modifiche normative per assicurare la piena funzionalità dell'Ente.
      Il comma 1 consente al RID di dotarsi temporaneamente di specifiche e peculiari professionalità in relazione ai delicati compiti istituzionali, in attesa che si completino operativamente tutte le procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. Pertanto, nelle more dei tempi tecnici, non immediati, per completare le predette procedure, la deroga consente al RID di adottare misure urgenti e temporanee per riordinare e supportare la propria struttura organizzativa, particolarmente carente nel settore giuridico-amministrativo-contabile, attraverso l'utilizzazione di personale a tempo determinato, tramite convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione. I relativi oneri sono posti direttamente a carico dell'Ente.
      Il comma 2 prevede per il RID l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, ai fini dell'assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe di cui al decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004, in quanto tale misura restrittiva, prevista dalla predetta legge finanziaria 2005, è confliggente con la finalità di sicurezza pubblica che ha dato origine al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 79 del 2004.
      Il comma 3 si rende necessario per individuare un congruo trattamento economico per il Presidente del RID. Infatti, per gli enti di nuova istituzione, quale è il RID, l'utilizzazione di taluni parametri e criteri individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 (indici finanziari, consistenza di personale, assetto organizzativo, eccetera) non consente di definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere, in considerazione del fatto che gli stessi non risultano sufficientemente coerenti né con gli aspetti peculiari che connotano la gestione dell'Ente, anche in relazione al particolare e determinante ruolo operativo che lo stesso è chiamato a svolgere nella fase di avvio, né sotto il profilo delle responsabilità amministrative e gestionali del relativo organo di vertice.
      L'articolo 2 detta disposizioni per migliorare l'efficienza della gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti. In particolare, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ha istituito, quali organi decentrati del Dicastero, nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), articolati in due settori organici di attività, rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti, derivanti dalla soppressione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche (organi periferici dell'ex Ministero dei lavori pubblici) e degli Uffici della Motorizzazione civile (quali organi decentrati dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione). Per la gestione economico finanziaria degli ex Provveditorati regionali alle opere pubbliche si applicavano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, recante estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità
 

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di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'Amministrazione centrale.
      Com'è noto, infatti, l'articolo 2 della predetta legge n. 908 del 1960 dispone, tra l'altro, che per ogni esercizio finanziario, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi. Considerato che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sono iscritte in bilancio specifiche risorse per spese di competenza dei SIIT, l'articolo 2 del decreto-legge dispone l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 3 risponde all'obbligo del Governo derivante da un errore materiale contenuto nel testo del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Infatti, in sede di approvazione del citato decreto legislativo, il Governo aveva ritenuto di doversi adeguare ai rilievi della Commissione europea, che aveva adito la Corte di Giustizia assumendo che la riserva ai Centri di assistenza fiscale (CAF) del compito di assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche violava il Trattato dell'Unione europea, tenuto conto anche delle conformi conclusioni formulate in tale giudizio dall'Avvocato generale. Per tali ragioni la norma, ora riproposta, era stata inserita nel testo del citato decreto legislativo, ma per un errore materiale di trasmissione la stessa disposizione non risulta poi compresa nel testo finale.
      L'articolo 4 reca disposizioni per l'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e mira a salvaguardare i livelli occupazionali relativamente ai lavoratori precari (LSU, ASU, eccetera) stabilizzati da parte di enti locali, con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
      La norma prevede l'erogazione ai predetti comuni, che dal 1o luglio 2004 abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, di un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, ma ne sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio.
      Si tratta, nella fattispecie, di erogare un beneficio una tantum esclusivamente nei confronti dei comuni che, avendo provveduto autonomamente e con risorse finanziarie proprie a riassorbire lavoratori precari, non hanno usufruito precedentemente di alcun tipo di provvidenza economica.
      Tali benefici, che rivestono un valore altamente sociale, consentiranno di tradurre in occupazione stabile e duratura posizioni lavorative precarie.
      L'articolo 5, nell'ottica di agevolare gli investimenti nelle aree svantaggiate, chiarisce che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura (ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi) costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di
 

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attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del medesimo testo unico.
      L'articolo 6 è finalizzato al superamento di talune difficoltà insorte in sede di applicazione del regime di esenzione dall'ICI per particolari categorie di immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, precisandone l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.
      L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

Articolo 1.

      Il comma 1 prevede la possibilità per il RID di assumere personale a tempo determinato tramite convenzioni o altre forme di flessibilità e di collaborazione entro un limite massimo di spesa di euro 2.500.000, per assolvere adeguatamente ai propri compiti istituzionali, atteso che la vigente dotazione organica risulta scoperta per circa il 50 per cento.
      Il comma 2, tenuto conto della situazione di pericolo derivante dalla mancata messa in sicurezza delle dighe, prevede per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004, che autorizza un limite di impegno quindicennale di 1.570.000 euro per l'anno 2005, finalizzato alla messa in sicurezza delle stesse dighe, la deroga al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Tale deroga comporta, per l'anno 2005, un effetto negativo sui conti pubblici, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutabile in 17,500 milioni di euro, importo corrispondente all'attivazione dei mutui connessi al limite di impegno in parola. Conseguentemente il comma in questione reca la necessaria compensazione dei predetti effetti, con riduzione, dello stesso importo, della possibilità di accedere da parte degli enti locali, per le spese in conto capitale, al Fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
      Il comma 3 è inteso a disciplinare la materia del compenso spettante al Presidente del Registro Italiano Dighe in coerenza con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 per la determinazione dei compensi degli amministratori degli enti pubblici.
      Tenuto peraltro conto delle peculiarità organizzative e gestionali del suddetto organismo, la norma stessa prevede altresì che il compenso in questione, che resta comunque a carico del bilancio del RID, possa essere determinato nella misura corrispondente al trattamento economico già in godimento nel caso in cui l'incarico di Presidente sia conferito ad un dipendente di una pubblica amministrazione collocato in aspettativa senza assegni. Sotto tale profilo la norma non comporta comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Articolo 4.

      La norma prevede un contributo statale - che costituisce limite invalicabile di spesa - diretto ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che abbiano già avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti in essere con lavoratori socialmente utili e che non abbiano goduto in passato di analoghi benefici.
      Le assunzioni coperte dal contributo finanziario di cui al presente articolo possono avvenire in deroga ai limiti fissati dalla vigente normativa. Ulteriori iniziative di stabilizzazione non potranno che essere disposte nei limiti dei contingenti numerici e dei relativi vincoli finanziari previsti dalla normativa in vigore per le assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 7.

      La disposizione reca una norma interpretativa con cui si precisa che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale.

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Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

        Art. 91. (Registro italiano dighe - RID).

(omissis)

      3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

        Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

        Art. 1. (Oggetto della professione).

(omissis)

      3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

(omissis)

          q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

(omissis)

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni volte ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore delle infrastrutture;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe).

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 è inserito il seguente: «119-bis). Il Registro Italiano Dighe può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe».
        2. Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27

 

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dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 17.500.000,00 euro.
        3. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. è riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico già in godimento».

Articolo 2.
(Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati
infrastrutture e trasporti).

        1. Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Articolo 3.
(Competenza sull'assistenza fiscale).

        1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Articolo 4.
(Incremento dei livelli occupazionali).

        1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1o luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonchè, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della

 

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normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

            a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

        1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.

Articolo 6.
(Esenzione dall'ICI per particolari immobili).

        1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio

 

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1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto.

Articolo 7.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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