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PDL 4411

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4411



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TITTI DE SIMONE, GIORDANO

Disposizioni in materia di concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato

Presentata il 22 ottobre 2003


      

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! - La legge 11 luglio 1986, n. 390, contiene una specifica disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali dello Stato in favore di enti titolari di interessi di particolare rilevanza sociale e culturale. In particolare, l'articolo 1 dispone che le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire 100 mila (ora 51,64 euro) e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
      Il Centro di cultura «Federico Cesi» ha più volte indirizzato istanza intesa ad ottenere in concessione, con i benefìci della citata legge n. 390 del 1986, un immobile ubicato possibilmente in zona centrale della Capitale, in grado di ospitare beni archivistici e bibliografici (una biblioteca di circa 10.000 volumi) di alto valore storico e pedagogico, frequentabile dal pubblico. L'Agenzia del demanio aveva deciso di soprassedere, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 19, comma 10-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dalla legge n. 136 del 2001, al rilascio di autorizzazioni di contratti di locazione o concessione di immobili pubblici ai sensi della legge n. 390 del 1986, argomentando che il citato regolamento di delegificazione - dovendo recare la disciplina organica delle locazioni e concessioni, anche a titolo gratuito o a canone ridotto, degli immobili pubblici non utilizzati per finalità istituzionali o per altri scopi di interesse prevalentemente economico per l'amministrazione - avrebbe avuto un ambito materiale di applicazione che si sarebbe sovrapposto
 

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a quello di cui alla legge n. 390 del 1986 e quindi si sarebbe posto un problema si sopravvivenza di queste ultime disposizioni.
      Il regolamento di attuazione dell'articolo 19, comma 10-bis, della legge n. 448 del 1998 è stato successivamente emanato nel 2001, regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2001, ma non risulta sia stato applicato al caso in oggetto. Il mancato rilascio delle autorizzazioni per le locazioni o concessioni di immobili di cui alla legge n. 390 del 1986 viene a generare un vuoto normativo, e pone gli enti interessati nell'impossibilità di avvalersi della locazione o concessione agevolata di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, con grave pregiudizio per enti portatori di interessi di particolare rilevanza sociale e culturale. Pregiudizio che può tradursi in molti casi nella paralisi dell'attività statutaria degli stessi.
      Inoltre, la piena vigenza delle disposizioni della legge n. 390 del 1986 è stata ribadita dal comma 6 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) con il quale si dispone che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie possono ottenere, in concessione o in locazione, i beni immobili patrimoniali o demaniali dello Stato che non siano stati trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa e che non siano suscettibili di utilizzazione per usi governativi, dietro pagamento di un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale possono ottenere la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, anche se trasferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, a un canone ricognitivo determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.


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