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PDL 5963

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5963



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Delega al Governo per l'istituzione dell'ausiliario del giudice

Presentata il 1o luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge - che riprende sostanzialmente quanto già previsto nell'ambito del disegno di legge di modifica dell'ordinamento giudiziario, ma in seguito stralciato (nonostante avesse trovato unanime consenso) - è tesa all'istituzione dell'ausiliario del giudice: una figura professionale nuova con la funzione di svolgere attività di collaborazione con i giudici, di tipo intellettuale e pratico, al fine di agevolarne i compiti.
      L'istituzione di una figura, quale l'ausiliario del giudice, permetterebbe di sollevare quest'ultimo da una serie di incombenze che riguardano sia l'organizzazione del lavoro, sia la ricerca giurisprudenziale e dottrinale - che inevitabilmente finiscono e con il ritardarne l'attività giurisdizionale - incidendo in modo positivo sulla produttività dei magistrati e, dunque, sui tempi estremamente lunghi della nostra giustizia.
      L'intervento proposto, proprio in quanto teso all'istituzione di una figura assolutamente nuova nel panorama organizzativo di funzionamento del sistema giudiziario, è configurato come transitorio in modo da poter verificare, in concreto, gli effetti sotto il profilo dell'agevolazione del lavoro dei magistrati.
      Onde evitare equivoci, è opportuno inoltre fare presente che tale figura professionale non inciderebbe in alcun modo sulle mansioni attribuite ai funzionari amministrativi e, in particolare, ai cancellieri.
      L'ausiliario del giudice sarebbe infatti posto alle dirette dipendenze del giudice senza entrare nei rapporti tra magistrato
 

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e funzionario amministrativo. Una delle ipotesi che si prospetta è anche quella di assumere, per coprire l'organico di tale nuova figura professionale, neolaureati in giurisprudenza o in scienze giuridiche, equiparando la suddetta attività al praticantato per l'esame di avvocato (ogni anno sono oltre 35.000 i neolaureati che iniziano la pratica per l'esame di avvocato), piuttosto che ad un titolo per la partecipazione al concorso in magistratura.
      Il proponente auspica quindi l'istituzione di tale figura professionale - alla quale da tempo si sono mostrate favorevoli sia l'avvocatura, sia la magistratura - nella convinzione che, se seguita da altre riforme non più procrastinabili, potrà contribuire positivamente all'auspicabile inversione di tendenza rispetto ai tempi dei nostri processi, ben lontani dall'avere quella «durata ragionevole» richiamata dall'articolo 111 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'istituzione dell'ausiliario del giudice).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ausiliario del giudice, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione dell'ausiliario del giudice).

      1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

              1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito, e presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

              2) possa partecipare alle udienze, esaminare gli atti processuali e collaborare all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

              3) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, in relazione agli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione

 

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giurisdizionale e che abbia gli stessi obblighi di segretezza e di riservatezza previsti per il giudice;

          b) prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 4.000 unità;

          c) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati che ne abbiano fatto espressa richiesta avvenga sulla base delle determinazioni del consiglio giudiziario, che deve tenere conto del carico di lavoro e delle concrete esigenze del singolo giudice;

          d) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

          e) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

          f) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 100/110, la laurea in giurisprudenza o in scienze giuridiche;

          g) prevedere che i presidenti delle corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio e ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i

 

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relativi contratti, valutando a tale fine come titoli preferenziali:

              1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

              2) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

              3) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

              4) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

              5) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

              6) l'avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni;

          h) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera g), numero 6), e costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

          i) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera e), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera e), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

 

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          l) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giustizia dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vige il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

          m) prevedere che i contratti di cui alla lettera e) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a 1.100 euro, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.


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