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PDL 5913

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5913




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PINOTTI, MINNITI, RUZZANTE, PISA, LUMIA,
LUONGO, DE BRASI, ROTUNDO

Disposizioni in materia di unificazione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e materiali

Presentata il 10 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Fino all'anno 1975, gli ufficiali del Corpo automobilistico dell'Esercito limitavano la propria responsabilità al mantenimento in efficienza dei materiali della motorizzazione e all'esecuzione dei trasporti di competenza delle grandi unità e degli alti comandi.
      La ristrutturazione degli anni '80 ne ha incrementato i compiti estendendoli alla logistica di tutti i materiali d'armamento della Forza armata. Conseguentemente, è stato necessario cambiare la denominazione del Corpo automobilistico per adeguarla alle nuove funzioni.
      È nata così, con la legge n. 490 del 1997, l'Arma dei trasporti e materiali. Il ruolo degli ufficiali della nuova Arma, però, è rimasto quello di un Corpo logistico con possibilità di carriera deludenti rispetto a quelle degli ufficiali delle varie Armi, se si raffrontano i colonnelli ed i generali con i tenenti previsti dalle rispettive tabelle organiche.

 

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Varie Armi
Arma dei trasporti e materiali
Colonnelli/tenenti 560/564 99,3% 75/91 82,4%
Generali di brigata/tenenti 127/564 22,6% 11/91 12,1%
Generali di divisione/tenenti 48/564 8,6% 2/91 2,2%
Generali di Corpo d'armata/tenenti 23/564 4,1% 0/91 0%

      Gli anni di permanenza minima in alcuni gradi penalizzano ulteriormente gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali, ritardandone la progressione nella carriera.

 
Varie Armi
Arma dei trasporti e materiali
Tenenti 5 6  +1
Tenenti colonnelli 4 6
  6 8  +2
  13 15
Colonnelli 4 5  +1

      Con il decreto legislativo n. 216 del 2000, sono state apportate alcune varianti che, omogeneizzando gli incarichi di comando, hanno modificato solo parzialmente la situazione.
      Nell'anno 2003, lo Stato maggiore dell'Esercito, con il professionale 2, era pervenuto nella determinazione di proporre l'inserimento dell'Arma dei trasporti e materiali nel ruolo delle Armi dell'Esercito, portando a termine un percorso che doveva unificarla con gli altri ruoli. Del resto non si può dire che l'Arma dei trasporti e materiali non corra gli stessi rischi delle altre componenti. Se il mancato riconoscimento di un'equiparazione fosse legato ad un presunto minore rischio rispetto ad altri ruoli sono, purtroppo, molti gli esempi che dimostrano il contrario. Significative sono le motivazioni della medaglia d'argento al valor militare, concessa al Corpo automobilistico nel 1951, già allora, per avere «combattuto con artiglieri e fanti, precedendo a volte truppe operative» e della croce al merito dell'Esercito, concessa nel 1997 all'Arma dei trasporti e materiali, «per l'insostituibile supporto logistico alle unità operanti, a fianco delle quali ha lavorato sul campo (...) pagando un ampio e riconosciuto contributo di sacrificio e di sangue». In Somalia, a Mogadiscio, gli automobilisti avevano già perduto un paracadutista del battaglione logistico «Folgore», e due caporali del reparto logistico di contingenza. In Kosovo, è caduto un automobilista del battaglione logistico «Garibaldi». Sotto il fuoco dei kamikaze iracheni, a Nassiriya, sono caduti tre graduati del 6o reggimento trasporti. Ed è recente la perdita del

 

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maresciallo Simone Cola, colpito mentre era a bordo di un elicottero che forniva protezione a una pattuglia attaccata nell'abitato di Nassiriya. Il maresciallo Cola era uno specializzato, effettivo al reggimento «Idra» dell'aviazione dell'Esercito entrato a far parte del settore dei trasporti e materiali allorché a questo è stata affidata anche la responsabilità del mantenimento in efficienza dei mezzi aerei della Forza armata. Della componente logistico-operativa assicurata dall'Arma dei trasporti e materiali avremo sempre più necessità nelle operazioni di peace-kiping.
      Ma tutto si è fermato e il ruolo degli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali è rimasto quello del Corpo automobilistico: nessuna possibilità di raggiungere, se non con una normativa speciale, il grado di vertice, penalizzazione nei tassi di avanzamento, progressione di carriera più lenta.
      Eppure i profili formativi non consentono di fare distinzioni fra gli ufficiali delle varie Armi e quelli dei trasporti e materiali. Tutti entrano nell'accademia militare dopo avere vinto lo stesso concorso e devono superare sia il biennio accademico, sia la fase di specializzazione presso la scuola di applicazione di Torino. Gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali, come quelli delle varie Armi, frequentano i corsi di perfezionamento e di aggiornamento previsti per progredire nella carriera e per ricoprire gli incarichi di maggiore prestigio: dai corsi tecnico-applicativi, nel grado di tenente, all'Istituto alti studi per la difesa, nei gradi di colonnello e generale. Ricoprono ormai in modo diffuso importanti incarichi di stato maggiore con risultati di sicura eccellenza.
      I profili di impiego, poi, non mettono in evidenza dissonanze, particolarmente se le funzioni svolte dagli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali vengono confrontate con quelle degli ufficiali dell'Arma delle trasmissioni. Così come non è possibile sostenere che l'Arma dei trasporti e materiali non ha compiti operativi, dal momento che i suoi ufficiali sono normalmente impiegati in incarichi di stato maggiore previsti per gli ufficiali delle varie Armi.
      Con la legge 2 dicembre 2004, n. 299, si è tornati indietro: si è ribadita la separazione fra le varie Armi e l'Arma dei trasporti e materiali e, con la differenziazione delle denominazioni dei gradi dei generali, si è di fatto preclusa agli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali la possibilità di accedere agli incarichi di vertice.
      Nel processo che ha portato alla formazione della legge sono intervenuti, per sanare l'irrazionale discriminazione, sia parlamentari della maggioranza, sia parlamentari dell'opposizione, ma l'urgenza rappresentata dall'Esecutivo ha imposto di rinviare l'esame della problematica ad un secondo tempo, impegnando il Governo, con due risoluzioni, a presentare un disegno di legge per l'inserimento dell'Arma dei trasporti e materiali nel ruolo delle Armi dell'Esercito. Il provvedimento non è più procrastinabile ed è doveroso riconoscere al personale che svolge funzioni similari pari dignità e pari opportunità nello sviluppo della carriera.
      L'inserimento di tutte le Armi in un unico ruolo può essere attuato entro il 31 dicembre 2007, consentendo ai colonnelli e ai generali dell'Arma dei trasporti e materiali, che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di transitare in un ruolo ad esaurimento che preveda il mantenimento dei limiti di età precedentemente in vigore.
      La fase transitoria sarà disciplinata con decreto del Ministro della difesa.
      La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto i fondi necessari per la sua attuazione sono reperiti diminuendo il numero dei tenenti attualmente previsti nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Unificazione dei ruoli).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono disposte le unificazioni dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e materiali, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
      2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1, i quadri I e II annessi alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
      3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1, i quadri VI e VII annessi alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro VI di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali).

      l. Gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle rispettive Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli, i brigadieri generali, i maggiori generali ed i tenenti generali con l'anzianità di grado posseduta e

 

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secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          c) per i sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

      3. Nei confronti degli ufficiali di cui al presente articolo iscritti nel ruolo normale delle Armi non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 3.
(Unificazione dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali).

      1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle rispettive Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli ed i sottotenenti con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli con l'anzianità di

 

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grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole comunque non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e tenendo conto delle detrazioni di anzianità attribuite a qualunque titolo. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          c) per i sottotenenti frequentatori del corso applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito nella graduatoria finale formata al termine del citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

      3. Nei confronti degli ufficiali di cui al presente articolo iscritti nel ruolo speciale delle Armi non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Art. 4.
(Limiti di età. Ruolo normale delle Armi).

      1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 2 si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per il previgente ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni stabiliti dalla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 5.
(Ruolo ad esaurimento dell'Arma dei trasporti e materiali).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituito il ruolo ad esaurimento dell'Arma dei trasporti e materiali nel quale possono

 

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confluire, previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali in servizio, alla predetta data, con il grado di tenente generale, di maggiore generale, di brigadiere generale e di colonnello.
      2. Al personale appartenente al ruolo ad esaurimento dell'Arma dei trasporti e materiali si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:

          «a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dei trasporti e materiali».

      2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:

          «f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e materiali».

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono abrogate.


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Allegato A
(articolo 1, comma 2)

«AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro I: Ruolo normale delle Armi

Grado
Organico
Forma di avanzamento al grado superiore
Anni di anzianità minima di grado richiesti per:
Periodi minimi richiesti per la valutazione
Titoli, esami, corsi richiesti
Promozioni a scelta al grado superiore
     
Valutazione a scelta
Promozione ad anzianità
Comando o attribuzioni, Servizio
Imbarco
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Generale di corpo d'armata 24 - - -        
Generale di divisione 50 scelta 3 -       4
Generale di brigata 138 scelta 2 -       8
Colonnello 635 scelta 4 -       19 o 20b
Tenente colonnello 944 scelta 4c
6d
13e
- 1 anno di comando di unità a livello battaglione anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o 3 anni di servizio nell'organizzazione di vertice della difesa o presso alti comandi/ispettorati     25
37
18
Maggiore 451 anzianità - 4        
Capitano 992 scelta anzianità 7 10 2 anni di comando di unità a livello compagnia anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore   Aver conseguito il prescritto diploma di laurea 100
Tenente 650 anzianità - 5 2 anni di servizio in unità a livello compagnia, presso reparti operativi, logistici o addestrativi     -
Sottotenente   anzianità - 2     Superare il corso di applicazione -

a  Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 9 promozioni il terzo anno.
b  Ciclo di 2 anni: 19 promozioni il primo anno e 20 il secondo.
c  I aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.
d  II aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.
e  III aliquota di valutazione: comprende i tenenti colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni».

 

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Allegato B
(articolo 1, comma 3)

«AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1: ESERCITO
Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi

Grado
Organico
Forma di avanzamento al grado superiore
Anni di anzianità minima di grado richiesti per:
Periodi minimi richiesti per la valutazione
Titoli, esami, corsi richiesti
Promozioni a scelta al grado superiore
     
Valutazione a scelta
Promozione ad anzianità
Comando o attribuzioni, Servizio
Imbarco
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Colonnello 142 - - -        
Tenente colonnello 1104 scelta 7 - 2 anni di servizio in enti e reparti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore     29
Maggiore 930 anzianità - 5        
Capitano 1799 scelta anzianità 8 11 2 anni di comando di unità a livello compagnia anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore     166
Tenente 1262 anzianità - 6 2 anni di servizio in unità a livello compagnia, presso reparti operativi, logistici o addestrativi      
Sottotenente 438 anzianità - 2     Superare il corso applicativo  

».


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