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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6045-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6045, approvato dal Senato, e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, in quanto le disposizioni presenti nel provvedimento in esame, pur intervenendo su distinti ambiti normativi, sono riconducibili alla medesima finalità della prevenzione e del contrasto al terrorismo internazionale;
detta norme volte ad integrare ovvero a derogare, anche in via temporanea, la disciplina di una pluralità di fattispecie, già oggetto di codificazione ovvero di regolamentazione mediante appositi testi unici (quali, ad esempio, il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il «Codice in materia di protezione dei dati personali», il «Testo unico delle leggi di sicurezza», il «Codice della navigazione»), senza procedere, in alcuni casi, ad una loro novellazione così da far venir meno la logica della fonte normativa primaria avente carattere unitario e tendenzialmente completo;
contiene disposizioni, all'articolo 6, comma 4, articolo 7, comma 4 e articolo 18, comma 2, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto si rinvia la definizione di specifici aspetti della disciplina recata negli articoli in esame a successivi atti di natura non legislativa, senza peraltro stabilirne (agli articoli 6, comma 4, e 18, comma 2) i termini di emanazione, suscitando così perplessità in ordine alla piena rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la disciplina oggetto del rinvio (ad esempio l'articolo 6, comma 1, prevede la sospensione dell'applicazione «delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico»; l'articolo 9, comma 1, rimanda alle «altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo»);
reca, all'articolo 10, comma 3, un errato riferimento normativo, in quanto rinvia al comma 4 dell'articolo 495 del codice penale e non, come sarebbe corretto, al comma 3 del medesimo articolo;
utilizza espressioni normative suscettibili di generare dubbi interpretativi (ad esempio, all'articolo 10, comma 4, nonché all'articolo 13,
la tecnica della novellazione - in numerose norme (articoli 1, comma 1 lettera b), 6, commi 2 e 3, 10, 13, 17, comm1 3 e 4, - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 7, comma 4 - ove si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione, tra l'altro, delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e archiviazione dati, affidate ai titolari o gestori degli esercizi pubblici di telefonia ed internet, «anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 132» del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (n. 196 del 2003) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tipologia di atto normativo la norma in esame intenda fare riferimento, atteso che la medesima norma autorizzatoria consente la deroga ad una disciplina di rango primario; andrebbe peraltro chiarito se anche le misure contenute nel suddetto decreto abbiano efficacia limitata nel tempo, analogamente a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo;
all'articolo 14, comma 1 - ove si novella il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 1423 del 1956, riformulando la norma al fine di sanzionare l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, consentendo «l'arresto anche fuori dai casi di flagranza» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni con quanto statuito dal comma 3 del medesimo articolo 9, che già prevede «nell'ipotesi indicata dal comma 2», l'arresto anche fuori dai casi di flagranza;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, comma 4-bis - ove si stabilisce che «non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale» dei provvedimenti di espulsione previsti al comma 1 del medesimo articolo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva portata normativa della previsione ivi contenuta, in relazione a quanto già disposto dal comma 4 del medesimo articolo, secondo cui «il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento».
La IV Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6045, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», già approvato dal Senato,
esprime
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»,
esprime:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, vista la natura derogatoria della disciplina prevista, sembra opportuno prevedere che siano mantenute
b) al medesimo articolo 7, comma 4, appare opportuno specificare con maggiore chiarezza se le misure da adottare con decreto ministeriale debbano avere o meno efficacia limitata nel tempo, analogamente a quanto previsto al comma 1 per l'apertura dei pubblici esercizi o dei circoli che offrano servizi di comunicazione anche telematica;
c) in merito al contenuto dell'articolo 9-bis, appare opportuno chiarire se sussista o meno in capo all'ENAC un ruolo nella individuazione degli interventi da finanziare per la sicurezza degli aeroporti.
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