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PDL 6030

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6030



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STRADELLA, FOTI, PAROLO, OSVALDO NAPOLI, BRUSCO, MEREU, LUPI

Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio

Presentata il 27 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) hanno previsto il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Tali interventi risultano di particolare importanza per i territori interessati, anche al fine di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali da parte dello Stato, soprattutto in favore di determinati enti locali, favorendo soprattutto la realizzazione di importanti infrastrutture pubbliche.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, favorire la prosecuzione di detti interventi, utilizzando, in sostanza, le medesime procedure di cui ai citati commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, specificando peraltro che il previsto atto di indirizzo parlamentare deve essere adottato dalle Commissioni competenti in materia di ambiente e di infrastrutture.
      La copertura del finanziamento statale degli interventi è assicurata mediante il Fondo speciale di conto capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'integrazione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 153 milioni di euro per l'anno 2005, di 183 milioni di euro per l'anno 2006 e di 183 milioni di euro per l'anno 2007. All'individuazione degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, previo apposito atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente e di infrastrutture. I contributi che, alla data del 31 ottobre di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al periodo precedente. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno apposita attestazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le procedure stabilite dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
      2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 153 milioni per l'anno 2005, a euro 183 milioni per l'anno 2006 e a euro 183 milioni per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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