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PDL 5976

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5976



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAGLIA, GAMBA

Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione

Presentata il 6 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esercizio di professioni che prevedono l'iscrizione in appositi albi o elenchi è sempre più frequentemente sottoposto a raggiri di varia natura.
      Sempre più spesso ci troviamo di fronte a soggetti che, senza le dovute conoscenze, si improvvisano professionisti intervenendo in campi che sono loro preclusi per mancanza di titoli.
      Le pene troppo miti invitano i disonesti a violare le leggi sapendo che, tra pene miti, rito abbreviato, patteggiamento e vari artifizi possono cavarsela con poco.
      Non da ultimo, poi, il fatto che il cittadino si trova inizialmente di fronte a richieste economiche più basse, molto spesso non sapendo che colui che effettuerà la prestazione non è abilitato a farlo. Tale risparmio però verrà azzerato e l'esborso diverrà maggiore a causa di prestazioni effettuate da incompetenti che devono essere ripetute da operatori abilitati e seri. L'abusivo, inoltre, non potendo essere assicurato per la responsabilità civile, non può in alcun modo risarcire economicamente il cliente danneggiato. La truffa quindi non è rivolta solo ai professionisti in regola che vedono usurpati il proprio titolo e la loro attività, ma vede coinvolti anche i cittadini e lo Stato, i primi truffati dall'abusivo, il secondo che vede evadere una cospicua quota di imposte.
      Tra tutte le branche delle professioni, la più colpita dal fenomeno dell'abusivismo risulta essere proprio quella sanitaria ove troviamo di tutto, dagli odontotecnici che fanno i dentisti agli ottici che fanno gli oculisti, dai massaggiatori che fanno gli ortopedici alle ostetriche che fanno i ginecologi, per finire con gli erboristi che
 

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fanno diagnosi, prescrivono e vendono palliativi come fossero medicine, per non parlare poi dei pranoterapeuti, dei guaritori e dei maghi.
      Gli atti pseudo-medici di questi «praticoni» spesso provocano danni irreversibili agli apparati e agli organi «curati», raffigurando quindi anche il reato di lesioni colpose.
      Nella maggior parte dei casi gli atti medici vengono effettuati in carenza di consenso all'effettuazione delle cure o con un consenso giuridicamente nullo, dato che l'abusivo nasconde al paziente la sua carenza di qualificazione professionale.
      Le lesioni provocate diventano quindi da colpose a volontarie con un forte aggravio del reato. Purtroppo in Italia la «professione di abusivo» è molto diffusa perché trova nella ingenuità popolare un terreno fertile per raggirare il cittadino.
      Le istituzioni, poi, si trovano impotenti di fronte a un fenomeno che, quando denunciato, viene sanzionato in modo lieve, insufficiente e quasi ridicolo. L'azione repressiva degli organi di polizia giudiziaria non può dedicare ingenti forze se i risultati, in definitiva, sono totalmente deludenti.
      Negli altri Stati europei fatti del genere non accadono così massicciamente visto che la legislazione più repressiva infligge pene molto più severe che vengono applicate e fatte rispettare. L'osservanza delle leggi deve essere alla base di uno Stato civile che, se le promulga, deve fornire i mezzi per la loro applicazione e il rispetto, e fare in modo che vengano attuate e non aggirate come purtroppo accade per l'abuso di professione.
      Con la presente proposta di legge si interviene su uno degli articoli del codice penale che più necessita di essere rivisitato e aggiornato.
      La violazione dell'articolo 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione) prevede, ad oggi, delle pene irrisorie se si pensa che l'abusivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da duecentomila a un milione delle vecchie lire; accade quindi che l'abusivo venga condannato a zero giorni di reclusione o a una multa di poche lire (oggi euro).
      Se poi si sceglie il patteggiamento, si assiste a una farsa giudiziaria ove il reo se la cava con pochi minuti di udienza e con il pagamento della parcella del proprio legale.
      La reclusione deve invece prevedere, oltre a un massimo, anche un minimo affinché si abbia la certezza che non siano effettuati sconti di pena che azzerano, in pratica, la condanna; la multa, oggi irrisoria, va quantomeno portata a livello della presumibile evasione fiscale che l'abusivo perpetra ai danni dallo Stato.
      Inoltre bisogna inibire l'accesso al patteggiamento e al rito abbreviato, come pure si deve inasprire la pena per il recidivo.
      Gli strumenti ed i macchinari non possono più essere sequestrati per poi essere riconsegnati dopo un breve periodo al proprietario, è necessaria la confisca obbligatoria per impedire all'abusivo di perpetrare il reato di esercizio abusivo della professione medica, come ormai la Suprema corte di cassazione ha stabilito proprio per l'odontoiatria negli anni passati.
      Il dover acquistare nuovamente tutto lo strumentario ed i macchinari, oltre al pagamento di una multa salatissima, può essere un ottimo deterrente a questi atti fuorilegge con un enorme guadagno per la salute della collettività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da uno a tre anni, con la multa da 2.500 a 25.000 euro e con la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per l'esercizio della professione.
      Colui che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.
      Se dal fatto derivano lesioni personali ad una o più persone, si applicano la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro.
      Per il reato di cui al presente articolo non sono consentiti il patteggiamento della pena e il rito abbreviato.
      In caso di recidiva nel reato di cui al presente articolo, le pene ivi previste sono raddoppiate.
      La condanna per il reato di cui al presente articolo comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».


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