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PDL 6010

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6010



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

KESSLER, FINOCCHIARO, VIOLANTE, BONITO, LUCIDI

Nuove norme per il contrasto del terrorismo

Presentata il 21 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La norma penale sulle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, introdotta con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, omette di definire in che cosa consista il terrorismo, lasciando interamente alla giurisprudenza l'elaborazione del concetto che sostanzia la fattispecie penale. Ciò si è rivelato in questi anni un grave limite per l'effettività della norma, tanto che anche indagini ben eseguite su pericolose realtà terroristiche non hanno potuto trovare riconoscimento giudiziario.
      La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 270-bis del codice penale, dando concretezza alla nozione di terrorismo e specificando bene l'ambito di operatività della norma penale.
      Ciò si ottiene riportando una serie dettagliata di condotte concrete e prevedendo la sussistenza della finalità di terrorismo quando gli atti elencati siano finalizzati a intimidire gravemente una popolazione, o a coartare la volontà di poteri pubblici o di organizzazioni internazionali, o a destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, economiche e sociali di uno Stato.
      Così facendo non solo si dà piena operatività alla norma incriminatrice, ma ci si allinea alla elaborazione politica e normativa della definizione di terrorismo effettuata in sede internazionale negli ultimi anni, nella consapevolezza che la lotta al terrorismo esige uniformità di strumenti e di atteggiamenti da parte della comunità internazionale. In particolare, la definizione che si introduce si basa su quella prevista dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2002 e su quella elaborata dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite nel dicembre del 2004, che ha trovato pieno appoggio nel summit internazionale su
 

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democrazia, terrorismo e sicurezza, svoltosi a Madrid nel marzo scorso.
      La legislazione attualmente in vigore non prevede alcuna forma di coordinamento nazionale delle indagini sui delitti di terrorismo. Il citato decreto-legge n. 374 del 2001 si limitò a concentrare le indagini nelle 26 procure distrettuali, le quali in questi anni, non senza difficoltà, hanno proceduto coordinandosi tra loro in maniera spontanea. La circolazione di notizie e di conoscenze è rimasta frammentaria e casuale, a scapito della completezza e della efficacia delle indagini giudiziarie. Il coordinamento nazionale è necessario in quanto le organizzazioni terroristiche sono forme strutturate di criminalità, che agiscono in vari territori e in diversi Paesi, ben oltre i limiti di competenza territoriale dei singoli uffici giudiziari. Esso costituisce inoltre una condizione imprescindibile per lo scambio di informazioni e la collaborazione operativa con le autorità giudiziarie estere, oggi più che mai necessari data la natura transnazionale della sfida terroristica. L'Italia è oggi l'unico Paese occidentale sprovvisto di un punto di riferimento giudiziario nazionale nel settore terrorismo.
      La presente proposta di legge intende affidare le indagini sul terrorismo nazionale e internazionale alle direzioni distrettuali antimafia, con il coordinamento della Direzione nazionale antimafia. È previsto che, all'interno di quest'ultima, un procuratore aggiunto avrà la responsabilità del settore che riguarda il terrorismo. In questo modo si potranno anche sviluppare le sinergie tra le indagini su fenomeni mafiosi e terroristici: è risaputo che esiste un nesso tra terrorismo e traffico di armi, stupefacenti ed esseri umani, fenomeni criminosi già di competenza della Direzione nazionale antimafia. La struttura unitaria di coordinamento consentirebbe inoltre anche agli uffici giudiziari impegnati contro il terrorismo di disporre di una banca dati nazionale, con l'utilizzo del sistema informatico oggi già in uso alle procure distrettuali e alla Direzione nazionale antimafia.
      Al contrario, l'eventuale creazione di una struttura separata e autonoma, competente solo per i fenomeni terroristici, comporterebbe notevoli oneri finanziari, richiederebbe tempi lunghi per la sua messa in opera e renderebbe più difficile la circolazione delle informazioni, necessaria per un'efficace lotta al terrorismo.
      L'articolo 2 della proposta di legge, estendendo l'ambito di applicazione del comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale anche ai reati di terrorismo, non solo inserisce anche quel tipo di indagini nella struttura della Direzione nazionale antimafia, ma estende anche a quei reati varie previsioni processuali, già in vigore per la criminalità mafiosa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di atto con finalità di
terrorismo).

      1. Il terzo comma dell'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Ai fini della legge penale, costituiscono atti con finalità di terrorismo i seguenti atti, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente una popolazione anche estera, o di costringere indebitamente i poteri pubblici di uno Stato anche estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di uno Stato anche estero o un'organizzazione internazionale:

          1) gli atti diretti a cagionare la morte o lesioni gravi a civili o a non combattenti;

          2) la cattura di ostaggi o il sequestro di persona attuati nei confronti di civili o di non combattenti;

          3) le distruzioni di vasta portata di strutture pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà privata che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

          4) il sequestro di aeromobili o di navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

          5) la diffusione di sostanze pericolose, nonché il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

 

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          6) la manomissione o l'interruzione della fornitura di acqua, di energia o di altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

          7) la minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati ai numeri da 1) a 6)».

Art. 2.
(Coordinamento delle indagini di terrorismo).

      1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 270-ter del codice penale, per quelli aggravati dalla finalità di terrorismo».
      2. Il comma 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale è abrogato.
      3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero» sono soppresse.
      4. Al comma 1 dell'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o» sono soppresse.

Art. 3.
(Direzione nazionale antimafia).

      1. Al comma 4 dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata» sono aggiunte le seguenti: «e al terrorismo»;

 

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          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno destinato a sovrintendere alle indagini relative al terrorismo».

Art. 4.
(Norme di coordinamento).

      1. All'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice».

      2. Le funzioni attribuite dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al procuratore generale presso la corte d'appello sono trasferite al Procuratore nazionale antimafia.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.


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