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PDL 5991

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5991



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SINISCALCHI, ROBERTO BARBIERI, CENNAMO, CHIAROMONTE, DE LUCA, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, MARONE, PETRELLA, RANIERI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità comune

Presentata il 13 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La drammatica situazione che, a causa del proliferare di azioni criminali, Napoli con la sua provincia sta attraversando negli ultimi tempi, merita di essere fronteggiata con adeguate forme di contrasto calibrate sulle complesse realtà che caratterizzano il territorio.
      La recrudescenza criminale infatti ha assunto negli ultimi tempi gli allarmanti tratti di una vera e propria emergenza nazionale.
      La criminalità organizzata e quella comune continuano ad agire con inaccettabili metodi di violenza e di prevaricazione. Numerose forme di delinquenza si sviluppano quotidianamente scegliendo, frequentemente, come comodi bersagli, i cittadini più indifesi. Spesso alcune degenerazioni violente e delinquenziali vengono favorite dall'intricato reticolo urbano che in alcuni casi finisce per facilitare molte azioni criminose rendendo problematico l'intervento dei tutori dell'ordine pubblico e della sicurezza. Tali «fronti caldi» rappresentano oggettive e pesantissime zavorre per un sano sviluppo e una piena modernizzazione di un territorio già gravato di consistenti tensioni sociali e di scarsamente incisivi interventi statali. Il quotidiano reiterarsi di tali inaccettabili e violente prevaricazioni, a più livelli, rischia di produrre la cronicizzazione di due distinte conseguenze: una generalizzata sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, spesso avvertite come «distanti» o, comunque, non in grado di tutelare compiutamente gli aggrediti e di garantire un «diritto alla sicurezza»; una preoccupante forma di assuefazione all'illegalità
 

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diffusa (specie nelle generazioni più giovani).
      Pertanto, come parlamentari di Napoli sentiamo il dovere di soffermare, ancora una volta, l'attenzione del legislatore sull'intollerabile fenomeno che quotidianamente continua a deturpare il volto del territorio esponendo i cittadini ad una forma di violenza che, quando non è di natura «fisica», si traduce certamente in una compressione «psico-sociale». La situazione di estrema difficoltà è certamente amplificata dalla presenza di sodalizi camorristici e di organizzazioni del riciclaggio che frequentemente sono alle spalle degli scippi e dei furti che colpiscono quotidianamente i cittadini. La mozione presentata dal nostro gruppo parlamentare alla Camera dei deputati (mozione 1-00208, presentata da Luciano Violante ed altri, 15 maggio 2003, seduta n. 310) può essere considerata la base di partenza delle richieste rivolte al Governo sul tema della sicurezza a Napoli.
      Non si intende sottolineare solo un senso di disorientamento dei cittadini, né tanto meno partorire polemiche rivendicazioni nei confronti del Governo centrale. Si ritiene opportuno, al contrario, constatare come, purtroppo, dopo una iniziale spinta del Ministero dell'interno diretta al potenziamento della sicurezza (successiva alla citata mozione) sono state abbandonate politiche complessive volte a potenziare il Mezzogiorno (e Napoli) attraverso provvedimenti in materia di ordine pubblico e di rilancio della economia. È mancato un piano pluriennale, si sono drasticamente tagliate le risorse destinate a scopi sociali, è mancato un intervento organico nel comparto giustizia.
      Nel comprendere che il tempo residuo della legislatura non consentirebbe l'approvazione di un testo ampio e organico di riforme, riteniamo di stralciare il nucleo centrale di alcune modifiche normative sulle quali è possibile istituire corsie preferenziali nelle Commissioni parlamentari di merito e che, in ogni caso, potrebbero essere assunte dal Governo attraverso iniziative ad hoc.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sanzioni accessorie e misure cautelari nei reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi di locomozione).

      1. Nei reati contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, se il reato è stato commesso servendosi di un mezzo di locomozione, la condanna comporta la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per tre anni.
      2. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di cui al comma 1, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento che comporti il ritiro della patente di guida per l'intera durata delle indagini preliminari o, in caso di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.
      3. Nelle medesime ipotesi di reato di cui al comma 1, quando il mezzo di locomozione non necessita di patente di guida, il giudice per le indagini preliminari, prescindendo dalle ordinarie misure cautelari, su richiesta del pubblico ministero, può inibire l'utilizzo di mezzi dello stesso tipo per la durata delle indagini.

Art. 2.
(Confisca).

      1. All'articolo 240 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Fuori dai casi di appartenenza della cosa a persona estranea al reato, è sempre ordinata la confisca del mezzo di locomozione utilizzato per commettere i reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone. Ai fini del provvedimento di confisca, l'utilizzo del mezzo di locomozione si intende esteso anche alla fase immediatamente successiva al delitto consumato o tentato».

 

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Art. 3.
(Limiti alla sospensione condizionale
della pena).

      1. All'articolo 164, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «2-bis) al condannato per reati contro il patrimonio commessi con violenza alla persona se non è stata almeno parzialmente risarcita la persona offesa dal reato».

Art. 4.
(Danneggiamento).

      1. All'articolo 635 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nelle ipotesi di danneggiamento procedibile d'ufficio la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163, è subordinata all'accertamento di un risarcimento del danno, quantomeno parziale, da parte dell'imputato».

Art. 5.
(Rapina).

      1. All'articolo 628, terzo comma, numero 1), del codice penale, dopo le parole: «è commessa con armi,» sono inserite le seguenti: «con la minaccia di una siringa,».

Art. 6.
(Circostanze aggravanti comuni).

      1. Dopo il numero 7) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:

      «7-bis) l'avere commesso i delitti di cui al numero 7) offendendo il patrimonio di persona che al momento del fatto aveva superato il settantesimo anno di età;».

 

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Art. 7.
(Casi di incidente probatorio).

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;

          b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento nonché ogni qualvolta si proceda in relazione a delitti riconducibili ad attività svolte nell'ambito di associazioni di stampo mafioso o terroristico»;

          c) al comma 1-bis, dopo le parole: «il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;

          d) al comma 2, dopo le parole: «il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Sulle richieste proposte dalla persona offesa, di cui al presente articolo, il pubblico ministero esprime il proprio parere motivato con decreto che viene notificato alla parte».

Art. 8.
(Richiesta della persona offesa).

      1. L'articolo 394 del codice di procedura penale è abrogato.

 

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Art. 9.
(Differimento dell'incidente probatorio).

      1. Al comma 1 dell'articolo 397 del codice di procedura penale, le parole: «Il pubblico ministero può» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero e la persona offesa dal reato possono».

Art. 10.
(Presentazione spontanea
della persona offesa).

      1. All'articolo 374 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. La persona offesa dal reato nel corso delle indagini ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni ed essere sentita ai sensi dell'articolo 377.
      3-ter. Se la richiesta di interrogatorio proviene da persona in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 285, il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere all'interrogatorio entro due giorni dall'istanza. In tutti gli altri casi, il pubblico ministero ha l'obbligo di fissare l'interrogatorio entro cinque giorni dalla richiesta da parte della persona interessata».

Art. 11.
(Inizio dell'azione penale. Forme e termini).

      1. All'articolo 405 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Entro il termine di scadenza delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando non arrechi pregiudizio alla genuinità dell'investigazione, informa per iscritto la persona offesa che ha denunciato il fatto reato per cui si procede, sullo stato del procedimento. La persona offesa ha diritto di conoscere lo stato delle

 

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indagini nonché i motivi per i quali il pubblico ministero intende richiedere la proroga di indagini».

Art. 12.
(Diritti e facoltà della persona
offesa dal reato).

      1. Al comma 3 dell'articolo 90 del codice di procedura penale, sono aggiunte le seguenti parole: «, da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo coniuge, conviveva stabilmente con essa all'epoca del fatto».

Art. 13.
(Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato).

      1. Il comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di quindici giorni, la persona offesa può prendere visione, estrarre copia e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Nei casi di particolare complessità delle indagini espletate, il pubblico ministero può disporre che il termine per la presentazione della opposizione sia fissato in trenta giorni, indicandolo nell'avviso di cui al comma 2».

Art. 14.
(Assenza dell'imputato in dibattimento).

      1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 484-bis. (Assenza dell'imputato in dibattimento). - 1. Quando l'imputato, già dichiarato contumace, non sia presente all'udienza, anche se l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, ai sensi dell'articolo 420-ter, non si procede al rinvio salvo che non si debba procedere

 

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ad esame dell'imputato stesso. In tale ultima ipotesi, il giudice può disporre l'assunzione di tutte le altre prove disponendo il rinvio per procedere all'esame dell'imputato. Qualora l'imputato non sia presente nel corso della udienza successiva, ancorché impossibilitato a partecipare, il giudice non è tenuto a rinviare».

Art. 15.
(Impedimento dell'imputato o del difensore a comparire in dibattimento).

      1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Ogni istanza di rinvio dell'udienza relativa ad impedimento dell'imputato o del difensore a comparire sospende, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, il corso della prescrizione anche in assenza di specifica ordinanza da parte del giudice che procede».

Art. 16.
(Decreto di citazione a giudizio)

      1. Al comma 3 dell'articolo 552 del codice di procedura penale, le parole: «almeno sessanta giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno trenta giorni prima» e le parole: «ridotto a quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto a dieci giorni».

Art. 17.
(Sostituto del difensore).

      1. All'articolo 102 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In caso di impedimento del difensore è obbligatoria la nomina del sostituto processuale ad eccezione delle

 

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udienze riservate alla trattazione delle questioni preliminari, delle richieste di prove e della discussione».

Art. 18.
(Proroga del termine
delle indagini preliminari).

      1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Le proroghe possono essere complessivamente due nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
      2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a tre mesi».

Art. 19.
(Termini di durata massima
delle indagini preliminari).

      1. All'articolo 407 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «superare diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «superare dodici mesi»;

          b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La durata massima è tuttavia di diciotto mesi, previa concessione di ulteriore proroga oltre i limiti stabiliti dall'articolo 406, se le indagini preliminari riguardano:».

Art. 20.
(Sospensione del corso della prescrizione).

      1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dal giorno della emissione

 

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della sentenza di condanna in primo grado fino a quello in cui viene presentato l'atto di impugnazione nonché da quello della eventuale conferma in appello della sentenza di condanna fino al giorno della presentazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale».

Art. 21.
(Casi e modi di giudizio immediato).

      1. All'articolo 453 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Quando il giudizio immediato è richiesto dall'imputato, ai sensi dell'articolo 419, comma 5, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita fino a un quarto».


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