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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5991 |
1. Nei reati contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, se il reato è stato commesso servendosi di un mezzo di locomozione, la condanna comporta la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per tre anni.
2. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di cui al comma 1, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento che comporti il ritiro della patente di guida per l'intera durata delle indagini preliminari o, in caso di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Nelle medesime ipotesi di reato di cui al comma 1, quando il mezzo di locomozione non necessita di patente di guida, il giudice per le indagini preliminari, prescindendo dalle ordinarie misure cautelari, su richiesta del pubblico ministero, può inibire l'utilizzo di mezzi dello stesso tipo per la durata delle indagini.
1. All'articolo 240 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dai casi di appartenenza della cosa a persona estranea al reato, è sempre ordinata la confisca del mezzo di locomozione utilizzato per commettere i reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone. Ai fini del provvedimento di confisca, l'utilizzo del mezzo di locomozione si intende esteso anche alla fase immediatamente successiva al delitto consumato o tentato».
1. All'articolo 164, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2-bis) al condannato per reati contro il patrimonio commessi con violenza alla persona se non è stata almeno parzialmente risarcita la persona offesa dal reato».
1. All'articolo 635 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle ipotesi di danneggiamento procedibile d'ufficio la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163, è subordinata all'accertamento di un risarcimento del danno, quantomeno parziale, da parte dell'imputato».
1. All'articolo 628, terzo comma, numero 1), del codice penale, dopo le parole: «è commessa con armi,» sono inserite le seguenti: «con la minaccia di una siringa,».
1. Dopo il numero 7) dell'articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:
«7-bis) l'avere commesso i delitti di cui al numero 7) offendendo il patrimonio di persona che al momento del fatto aveva superato il settantesimo anno di età;».
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento nonché ogni qualvolta si proceda in relazione a delitti riconducibili ad attività svolte nell'ambito di associazioni di stampo mafioso o terroristico»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole: «il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;
d) al comma 2, dopo le parole: «il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «nonché la persona offesa dal reato previo parere favorevole del pubblico ministero»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Sulle richieste proposte dalla persona offesa, di cui al presente articolo, il pubblico ministero esprime il proprio parere motivato con decreto che viene notificato alla parte».
1. L'articolo 394 del codice di procedura penale è abrogato.
1. Al comma 1 dell'articolo 397 del codice di procedura penale, le parole: «Il pubblico ministero può» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero e la persona offesa dal reato possono».
1. All'articolo 374 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La persona offesa dal reato nel corso delle indagini ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni ed essere sentita ai sensi dell'articolo 377.
3-ter. Se la richiesta di interrogatorio proviene da persona in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 285, il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere all'interrogatorio entro due giorni dall'istanza. In tutti gli altri casi, il pubblico ministero ha l'obbligo di fissare l'interrogatorio entro cinque giorni dalla richiesta da parte della persona interessata».
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro il termine di scadenza delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando non arrechi pregiudizio alla genuinità dell'investigazione, informa per iscritto la persona offesa che ha denunciato il fatto reato per cui si procede, sullo stato del procedimento. La persona offesa ha diritto di conoscere lo stato delle
1. Al comma 3 dell'articolo 90 del codice di procedura penale, sono aggiunte le seguenti parole: «, da chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e da chi, pur non essendo coniuge, conviveva stabilmente con essa all'epoca del fatto».
1. Il comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di quindici giorni, la persona offesa può prendere visione, estrarre copia e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Nei casi di particolare complessità delle indagini espletate, il pubblico ministero può disporre che il termine per la presentazione della opposizione sia fissato in trenta giorni, indicandolo nell'avviso di cui al comma 2».
1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 484-bis. (Assenza dell'imputato in dibattimento). - 1. Quando l'imputato, già dichiarato contumace, non sia presente all'udienza, anche se l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, ai sensi dell'articolo 420-ter, non si procede al rinvio salvo che non si debba procedere
1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni istanza di rinvio dell'udienza relativa ad impedimento dell'imputato o del difensore a comparire sospende, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, il corso della prescrizione anche in assenza di specifica ordinanza da parte del giudice che procede».
1. Al comma 3 dell'articolo 552 del codice di procedura penale, le parole: «almeno sessanta giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno trenta giorni prima» e le parole: «ridotto a quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto a dieci giorni».
1. All'articolo 102 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di impedimento del difensore è obbligatoria la nomina del sostituto processuale ad eccezione delle
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le proroghe possono essere complessivamente due nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a tre mesi».
1. All'articolo 407 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «superare diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «superare dodici mesi»;
b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La durata massima è tuttavia di diciotto mesi, previa concessione di ulteriore proroga oltre i limiti stabiliti dall'articolo 406, se le indagini preliminari riguardano:».
1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dal giorno della emissione
1. All'articolo 453 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Quando il giudizio immediato è richiesto dall'imputato, ai sensi dell'articolo 419, comma 5, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita fino a un quarto».
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