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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5929 |
a) i piccoli comuni costieri, nella gestione dello smaltimento dei liquami, hanno da confrontarsi con la notevole differenza di volume dei reflui nell'arco dell'anno, con punte in estate anche dieci volte superiori alle medie invernali;
b) nelle condizioni di cui alla lettera a), la funzionalità degli impianti a regime non è ottimale e adeguata per impianti a basso carico di abitanti equivalenti, per la loro sensibilità a variazioni di portata e per i notevoli costi di gestione, insostenibili da piccole comunità locali;
c) per la realizzazione di impianti medi, a carattere consortile, i costi sono alimentati a causa degli investimenti richiesti dalle infrastrutture tecnologiche derivanti dal trasferimento dei reflui consortili verso l'impianto comune;
d) la necessità prevista per gli impianti piccoli o medi di cui alla lettera c) di soluzioni progettuali a forte impatto ambientale, tipo galleria in roccia, implica forti ostacoli nella acquisizione dei nulla osta da parte di una pluralità di enti delegati alla tutela di vincoli territoriali, PUT, soprintendenza, ANAS, autorità di bacino, eccetera;
e) rilevanti impegni di bilancio delle autonomie locali nella gestione degli impianti e nello smaltimento dei fanghi prodotti dal ciclo depurativo;
f) d'altra parte, le condotte di spandimento a mare, di cui sono forniti i comuni costieri, sono insufficienti, in quanto non si tiene conto delle condizioni idrodinamiche del corpo recettore, infatti i liquami vengono al più trattati solo da un punto di vista fisico e non raggiungono le profondità ottimali per i costi proibitivi.
È in tale contesto che sorge la necessità di valutare la fattibilità di nuove tecniche depurative a ridotto impatto ambientale, adeguate per insediamenti abitativi di piccola e media entità, che possano sopportare carichi inquinanti discontinui, naturalmente di carattere biologico e non industriale.
Il decreto legislativo n. 152 del 1999, all'articolo 1 comma 1, lettera d), indica la finalità di «mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate» e prende in considerazione per piccoli insediamenti con abitanti equivalenti inferiori a 2.000 abitanti equivalenti, i sistemi depurativi cosiddetti «naturali», in cui si possono fare rientrare la fitodepurazione, il lagunaggio e anche un sistema innovativo basato su princìpi di bio-depurazione, detto «MUDS», adeguato a trattare reflui urbani di potenzialità fino a 10.000/20.000 abitanti equivalenti.
Si tratta di un sistema, posizionato allo sbocco della condotta sottomarina, che costringe il refluo, precedentemente sottoposto a un trattamento primario fisico, a passare attraverso due processi di filtrazione, sfruttando la minore densità del refluo rispetto a quella dell'acqua marina circostante. Nel primo, detto percolatore, si instaurano fenomeni di mineralizzazione aerobica, dopo di che l'acqua in risalita, reflua dal primo processo, subisce una seconda depurazione attraverso una serie di griglie sulle quali sono insediate popolazioni di macroinvertebrati bentonici (molluschi, crostacei e altri organismi filtratori marini), in grado di attingere alle varie frazioni della sostanza organica sospesa.
Il prototipo di questo sistema subacqueo marino è stato realizzato nell'ambito del Progetto finalizzato biotecnologie CNR presso l'università di Genova ed è attualmente in funzione a Rapallo dal 2000.
Il sistema agevola i processi autodepurativi dell'ambiente marino e, nel monitoraggio costante, ha dimostrato un abbattimento degli indici di inquinamento.
I punti deboli di siffatte tecniche di depurazione naturale sono rappresentati da due requisiti formati nel corpo del decreto legislativo n. 152 del 1999:
a) il punto di campionamento;
b) il limite della popolazione servita.
Infatti, nella normativa vigente, i punti controversi relativi ai suddetti requisiti sono contenuti nei seguenti articoli e allegati:
a) articolo 28, comma 3, là dove recita «La misurazione degli scarichi (...) si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine (...)»;
b) articolo 31, comma 2, là dove recita «Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5»;
c) articolo 3 comma 3, là dove recita: «le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 (...)»;
d) allegato 5, a proposito dei limiti di emissione per le acque reflue urbane, là dove recita: «Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del
1. Al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, mentre nel caso di sistemi di depurazione naturale, realizzati in ambiente marino, allo sbocco della condotta di spandimento, la misurazione degli scarichi può essere effettuata subito a valle dell'impianto»;
b) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti a un trattamento primario e successivamente misurati a valle dell'impianto naturale in ambiente marino»;
c) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento appropriato, come definito dal comma 2, o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato
a) entro il 31 dicembre 2006, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2011, per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000 abitanti equivalenti;
c) entro il 31 dicembre 2011, per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000 abitanti equivalenti»;
d) al punto 1.1, quinto capoverso, dell'allegato 5 dopo le parole: «a monte del punto di immissione nel corpo recettore» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di impianti di depurazione naturale in ambiente marino, può essere posto immediatamente a valle del sistema»;
e) al punto 3, sesto capoverso, dell'allegato 5 le parole: «Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 10.000 abitanti equivalenti».
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