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PDL 5929

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5929



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Presentata il 20 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, costituisce la disciplina generale per la tutela della qualità delle acque e il risanamento ambientale, igienico-sanitario e idrogeologico del territorio.
      Tenendo presente da un lato la norma nel suo complesso, relativa agli obiettivi e ai parametri limite di rispetto, e dall'altro lato la sostenibilità degli strumenti tecnici disponibili, sono da evidenziare delle criticità riassumibili nei seguenti punti:

          a) i piccoli comuni costieri, nella gestione dello smaltimento dei liquami, hanno da confrontarsi con la notevole differenza di volume dei reflui nell'arco dell'anno, con punte in estate anche dieci volte superiori alle medie invernali;

          b) nelle condizioni di cui alla lettera a), la funzionalità degli impianti a regime non è ottimale e adeguata per impianti a basso carico di abitanti equivalenti, per la loro sensibilità a variazioni di portata e per i notevoli costi di gestione, insostenibili da piccole comunità locali;

          c) per la realizzazione di impianti medi, a carattere consortile, i costi sono alimentati a causa degli investimenti richiesti dalle infrastrutture tecnologiche derivanti dal trasferimento dei reflui consortili verso l'impianto comune;

          d) la necessità prevista per gli impianti piccoli o medi di cui alla lettera c) di soluzioni progettuali a forte impatto ambientale, tipo galleria in roccia, implica forti ostacoli nella acquisizione dei nulla osta da parte di una pluralità di enti delegati alla tutela di vincoli territoriali, PUT, soprintendenza, ANAS, autorità di bacino, eccetera;

          e) rilevanti impegni di bilancio delle autonomie locali nella gestione degli impianti e nello smaltimento dei fanghi prodotti dal ciclo depurativo;

 

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          f) d'altra parte, le condotte di spandimento a mare, di cui sono forniti i comuni costieri, sono insufficienti, in quanto non si tiene conto delle condizioni idrodinamiche del corpo recettore, infatti i liquami vengono al più trattati solo da un punto di vista fisico e non raggiungono le profondità ottimali per i costi proibitivi.

      È in tale contesto che sorge la necessità di valutare la fattibilità di nuove tecniche depurative a ridotto impatto ambientale, adeguate per insediamenti abitativi di piccola e media entità, che possano sopportare carichi inquinanti discontinui, naturalmente di carattere biologico e non industriale.
      Il decreto legislativo n. 152 del 1999, all'articolo 1 comma 1, lettera d), indica la finalità di «mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate» e prende in considerazione per piccoli insediamenti con abitanti equivalenti inferiori a 2.000 abitanti equivalenti, i sistemi depurativi cosiddetti «naturali», in cui si possono fare rientrare la fitodepurazione, il lagunaggio e anche un sistema innovativo basato su princìpi di bio-depurazione, detto «MUDS», adeguato a trattare reflui urbani di potenzialità fino a 10.000/20.000 abitanti equivalenti.
      Si tratta di un sistema, posizionato allo sbocco della condotta sottomarina, che costringe il refluo, precedentemente sottoposto a un trattamento primario fisico, a passare attraverso due processi di filtrazione, sfruttando la minore densità del refluo rispetto a quella dell'acqua marina circostante. Nel primo, detto percolatore, si instaurano fenomeni di mineralizzazione aerobica, dopo di che l'acqua in risalita, reflua dal primo processo, subisce una seconda depurazione attraverso una serie di griglie sulle quali sono insediate popolazioni di macroinvertebrati bentonici (molluschi, crostacei e altri organismi filtratori marini), in grado di attingere alle varie frazioni della sostanza organica sospesa.
      Il prototipo di questo sistema subacqueo marino è stato realizzato nell'ambito del Progetto finalizzato biotecnologie CNR presso l'università di Genova ed è attualmente in funzione a Rapallo dal 2000.
      Il sistema agevola i processi autodepurativi dell'ambiente marino e, nel monitoraggio costante, ha dimostrato un abbattimento degli indici di inquinamento.
      I punti deboli di siffatte tecniche di depurazione naturale sono rappresentati da due requisiti formati nel corpo del decreto legislativo n. 152 del 1999:

          a) il punto di campionamento;

          b) il limite della popolazione servita.

      Infatti, nella normativa vigente, i punti controversi relativi ai suddetti requisiti sono contenuti nei seguenti articoli e allegati:

          a) articolo 28, comma 3, là dove recita «La misurazione degli scarichi (...) si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine (...)»;

          b) articolo 31, comma 2, là dove recita «Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5»;

          c) articolo 3 comma 3, là dove recita: «le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 (...)»;

          d) allegato 5, a proposito dei limiti di emissione per le acque reflue urbane, là dove recita: «Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del

 

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punto di immissione nel corpo recettore» e, a proposito delle indicazioni generali, là dove recita: «Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30 per cento della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano (...)».
      Da quanto esposto si evince che, al fine di poter rendere fattibile il ricorso a queste nuove ed efficaci tecniche depurative a ridotto impatto ambientale, particolarmente adeguate per insediamenti abitativi costieri di piccola e media entità, occorre necessariamente intervenire provvedendo a un opportuno aggiornamento della normativa nelle parti analiticamente evidenziate.
      Le modifiche legislative previste dalla presente proposta di legge trovano, tra l'altro, supporto e conforto nel testo stesso della normativa e precisamente nelle indicazioni generali dell'allegato 5, laddove recita: «I trattamenti appropriati, di cui all'articolo 31 comma 2, devono essere individuati con l'obbiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti».
      Soccorre, altresì, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, all'articolo 6, paragrafo 2, laddove recita: «Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 150.000 se immessi in acque costiere (...) possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché tali scarichi subiscano il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato ID; studi esaurienti comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente».
      La presente proposta di legge, pertanto, intende modificare opportunamente quei punti controversi della normativa vigente, in particolare alcuni commi degli articoli 28 e 31 e lo stesso allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, in modo tale da renderla compatibile con le esigenze tecniche e operative insite in queste nuove ed efficaci tecniche depurative a ridotto impatto ambientale, particolarmente adeguate per insediamenti abitativi costieri di piccola e media entità, favorendone conseguentemente una loro auspicabile diffusione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

      «3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, mentre nel caso di sistemi di depurazione naturale, realizzati in ambiente marino, allo sbocco della condotta di spandimento, la misurazione degli scarichi può essere effettuata subito a valle dell'impianto»;

          b) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

      «2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti a un trattamento primario e successivamente misurati a valle dell'impianto naturale in ambiente marino»;

          c) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

      «3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento appropriato, come definito dal comma 2, o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato

 

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5 e secondo le seguenti cadenze temporali:

          a) entro il 31 dicembre 2006, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;

          b) entro il 31 dicembre 2011, per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000 abitanti equivalenti;

          c) entro il 31 dicembre 2011, per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000 abitanti equivalenti»;

          d) al punto 1.1, quinto capoverso, dell'allegato 5 dopo le parole: «a monte del punto di immissione nel corpo recettore» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di impianti di depurazione naturale in ambiente marino, può essere posto immediatamente a valle del sistema»;

          e) al punto 3, sesto capoverso, dell'allegato 5 le parole: «Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 10.000 abitanti equivalenti».


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