Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6016-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6016-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3523)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 6016.
La Commissione permanente I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 26 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato della Repubblica. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6016.
 

Pag. 2

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 luglio 2005


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6016, nel testo trasmesso dal Senato,

            ritenuto che, in relazione ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento,

            il complesso del provvedimento si configura palesemente in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative, nonché con le esigenze di semplificazione e di riordinamento della legislazione vigente e dei connessi parametri di omogeneità, chiarezza e proprietà di formulazione, apparendo dunque non rispettoso delle regole sui limiti di contenuto dei decreti legge, ed in particolare:

                esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità - peraltro già presenti nella originaria formulazione di 15 articoli - sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento di ben 40 nuovi articoli e di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in un numero elevato di nuovi commi e capoversi) durante il procedimento di conversione presso il Senato, così da rendere impossibile rinvenire una ratio unificante del complesso dell'articolato;

                reca, all'articolo 1, commi da 2 a 4, del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, norme di carattere «sostanziale», il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

                contiene altresì, nel medesimo articolo 1, commi da 5 a 8, del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, una nuova delega (in materia di veicoli fuori uso) nonché la proroga dei termini di esercizio di ulteriori tre deleghe, circostanza questa che, per costante giurisprudenza, il Comitato ritiene contrastante con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;

                contiene, all'articolo 14-sexies, una disposizione analoga ad una già presente nel testo originario del decreto legge, non convertito, n. 280 del 2004 (poi soppressa dall'Assemblea del Senato nel corso dell'esame) e successivamente riproposta nel decreto legge n. 7 del 2005 (inserita al Senato in prima lettura ma soppressa, successivamente, alla Camera), circostanza questa suscettibile di ingenerare

 

Pag. 3

perplessità in ordine alla coerenza con quanto statuito dall'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante provvedimento d'urgenza «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere»;

                modifica, sia direttamente che indirettamente, numerose norme di rango secondario (ad esempio agli articoli 6, comma 4, 9-bis, 10-bis, 14-vicies quinquies);

                contiene significativi interventi di riforma legislativa a carattere ordinamentale, che peraltro operano modifiche di norme di recentissima approvazione ovvero riprendono il contenuto di progetti di legge attualmente all'esame del Parlamento, (ad es: l'articolo 8, commi da 1 a 1-quaterdecies, tutti introdotti dal Senato, reca modifiche del codice processuale civile, delle sue norme di attuazione e di altre norme già novellate dal decreto legge n. 35 del 2005 - il cd «decreto competitività» - prorogandone altresì l'entrata in vigore e prevedendone una specifica disciplina transitoria, in sostanza riproducendo pressoché integralmente il contenuto di un progetto di legge, approvato dal Senato il 29 giugno scorso ed attualmente all'esame della Camera; gli articoli 14-quater, comma 4 e 14-septiesdecies, comma 1, lettera b), riproducono analoghe disposizioni contenute nel disegno di legge recante piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - c.d. «disegno di legge competitività» - approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato);

                interviene su materie per le quali sono ancora aperti i termini di esercizio di deleghe legislative (ad es. con riguardo al contenuto dell'articolo 12-bis, relativo al personale delle Forze armate, è attualmente all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 22 della legge n. 226 del 2004, che ha anticipato al 1o gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, novellando il decreto legislativo n. 215 del 2001, cui si riferisce il medesimo articolo 12-bis);

                reca norme, anche presenti nel testo originario del decreto legge, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto e, per costante giurisprudenza del Comitato, dalle disposizioni introdotte in sede di conversione, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (ad es. agli articoli 6, comma 4, secondo periodo, 12- bis, comma 1, nonché al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione);

                contiene, agli articoli 14-undecies e 14-duodecies, disposizioni in materia elettorale, relativamente al regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità relative alle cariche di sindaco o presidente della provincia ovvero di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, che suscitano perplessità in ordine al rispetto del disposto di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo

 

Pag. 4

cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione», tra le quali è compresa la materia elettorale (cui afferisce la materia delle incompatibilità con una carica elettiva); inoltre, l'articolo 14-duodecies contiene una disposizione che esclude l'incompatibilità di tali cariche con quella di amministratore di Società di capitali a partecipazione mista, senza che tale norma sia collocata nel Capo II del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (n. 267 del 2000), dedicato a «incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità»;

                reca, agli articoli 7-bis e 8, comma 1-terdecies, norme di interpretazione autentica formulate in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio sulla formulazione tecnica dei testi normativi, la quale, al paragrafo 3, lettera l) dispone che «l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo (...). Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

                in numerose norme sono adottate espressioni generiche o contraddittorie ovvero dal significato normativo non immediatamente comprensibile (ad es. l'articolo 14-quater sembrerebbe riferirsi alla data di conclusione delle opere e non - come più corretto - alla data di effettuazione del pagamento o di impegno della spesa; l'articolo 14-septiesdecies, comma 1, lettera b), richiama opere incluse prioritariamente nel programma per le infrastrutture strategiche, mentre non è dato riscontrare un ordine di priorità nel programma stesso) nonché riferimenti normativi errati o imprecisi (ad esempio, l'articolo 14-nonies, comma 1, lettera b) richiama l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 che risulta abrogato; l'articolo 14-vicies quater, comma 4, richiama il «limite di spesa di cui al comma 5», mentre il limite di spesa è individuato dal comma 2);

            invita le Commissioni a valutare quanto sopra detto ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'iter di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare i limiti di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di

 

Pag. 5

specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che questo, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, contiene disposizioni in materia di procedura civile di contenuto pressoché identico alla proposta di legge n. 5960, approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera;

            osservato che tale materia, a seguito dell'emendamento approvato dal Senato, è sottratta all'esame della Commissione Giustizia e sostanzialmente della Camera dei deputati, nonostante che la piena cognizione dei due rami del Parlamento sia imposta dalla Costituzione;

            rilevato che con il provvedimento in esame si è alterato il procedimento costituzionale di approvazione delle leggi,

            esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo del disegno dl legge C. 6016 Governo recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», già approvato dal Senato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 6016 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 115 del 2005, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

            rilevato come l'articolo 14-quinquies, il quale differisce al 31 ottobre 2005 il termine, attualmente fissato al 15 dicembre 2004, entro il quale deve essere emanato il decreto interministeriale recante la rideterminazione dei canoni per le concessione dei beni demaniali marittimi, in mancanza del quale si prevede la rivalutazione automatica, nella misura del 300 per cento, dei suddetti canoni, recepisca il contenuto delle risoluzioni Gianfranco Conte n. 7-00396 e Benvenuto n. 7-00442, nonché Benvenuto n. 7-00485, approvate dalla Commissione Finanze, auspicando peraltro che sia possibile dare soluzione definitiva alla questione relativa alla rideterminazione dei predetti canoni, individuando una soluzione equilibrata che ponga fine alle incertezze per gli operatori del settore,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b), chiarisca la Commissione di merito la portata della disposizione, coordinandola con il contenuto dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 14-vicies quater, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la dizione: «valore aggiunto», la quale non appare congruente con la struttura dell'IRAP, con la dizione: «valore della produzione netta»;

            b) con riferimento all'articolo 14-vicies quater, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire il richiamo al limite di spesa rinviando al comma 2 e non al comma 5 del medesimo articolo.

 

Pag. 7


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 6016, di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6016, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;

            valutato il provvedimento limitatamente alle parti di più diretta competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento agli articoli 1, comma 5, del disegno di legge di conversione, nonché agli articoli 11, 14-quater, 14-septiesdecies, 14-vicies bis e 14-vicies quinquies del decreto-legge;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione si esplicitino i principi e i criteri della delega prevista;

            b) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito, al fine di evitare problemi applicativi, l'opportunità di includere nella proroga le discariche di II categoria, di tipo A;

            c) all'articolo 14-quater, comma 1, si verifichi la possibilità di precisare, per ragioni di chiarezza del testo, che le disposizioni ivi previste si riferiscono alla realizzazione delle cosiddette «opere di

 

Pag. 8

accompagnamento» introdotte dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire le disposizioni di cui all'articolo 14-septiesdecies, comma 1, lettera b), alla legislazione vigente in materia di poteri dei Commissari straordinari con riferimento alle opere incluse nel programma per le infrastrutture strategiche e, in particolare, al decreto legislativo n. 190 del 2002, il quale - anche alla luce delle significative modifiche ed integrazioni recate dallo schema di decreto legislativo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 516) - assume il ruolo di «provvedimento-cardine» di riferimento nella materia.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 6016),

            tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dalle disposizioni recate agli articoli 5 e 5-bis - che introducono modifiche al codice della strada - ed agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, concernenti la disciplina applicabile alle Autorità portuali,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, si sottolinea la necessità di escludere dai limiti di spesa, recati dal comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, anche le spese basate su impegni contrattuali precedentemente assunti - in modo da consentire alle Autorità portuali di dare seguito ad impegni di carattere giuridico - e tutte le spese per investimenti;

 

Pag. 9

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, che recano una disciplina specifica e di valorizzazione delle Autorità portuali di più recente istituzione, sia valutata la possibilità di estenderle alle Autorità portuali nel loro complesso, in considerazione del ruolo strategico per il rilancio dell'economia che il settore portuale è chiamato a svolgere in questa fase di crescente integrazione dei traffici marittimi, con particolare riguardo ai paesi dell'Estremo Oriente e di valutarne l'estensione anche agli anni 2006 e 2007;

            b) all'articolo 5, comma 1-quinquies, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità che, al nuovo articolo 116, comma 13-bis, del codice della strada, sia richiamato non solo il comma 11-bis ma anche i commi 1-bis ed 1-ter, che prevedono in via generale l'obbligo del conseguimento del certificato ai fini della guida del mezzo;

            c) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), nella parte in cui si interviene sulla formulazione dell'articolo 208 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), si segnala l'opportunità di valutare se tale disposizione sia aderente rispetto alla necessità di assicurare una piena autonomia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni di propria competenza;

            d) si evidenzia infine l'opportunità - alla luce delle articolate modifiche disposte al nuovo codice della strada dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge - di prevedere altresì che, al comma 1-bis dell'articolo 171 del medesimo codice, che reca le fattispecie escluse dall'obbligo di cui al comma 1, siano ricompresi anche i conducenti dei ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 kw e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6016, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative, già approvato dal Senato;

 

Pag. 10

            valutato positivamente l'articolo 14-septiesdecies, laddove, alla lettera c) del comma 1, concede ai datori di lavoro agricoli una sospensione degli obblighi derivanti da cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali ed assistenziali;

            ritenendo condivisibile l'articolo 14-vicies septies, volto a riconoscere il mantenimento delle prestazioni economiche a qualunque titolo corrisposte dall'INAIL e su cui in seguito siano intervenuti provvedimenti di rettifica per errore;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            in relazione all'articolo 7, si valuti l'opportunità di ripristinare lo stanziamento per favorire la partecipazione dei lavoratori alle imprese;

            all'articolo 11, si valuti l'opportunità di modificare la disciplina sul conferimento dei rifiuti in discarica, per consentire alle imprese di lavorazione del vetro artistico di poter conferire i residui di vetro in discarica;

            all'articolo 14-quinquies, si valuti la necessità di intervenire organicamente sulla disciplina dei canoni demaniali marittimi, per evitare l'indiscriminato e automatico aumento del 300 per cento del loro ammontare, che metterebbe in gravi difficoltà gli operatori del settore, con le conseguenti ricadute occupazionali.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 6016 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su