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PDL 5984

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5984



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004

Presentato l'8 luglio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
      In particolare l'Accordo con la Mauritania, nel riaffermare l'adesione ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite e tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e la Mauritania, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
 

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      L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione militare e tecnica e stabilisce che le Parti agiranno in conformità alle rispettive norme interne ed agli impegni internazionali assunti.
      L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.
      L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

          sicurezza e difesa;

          operazioni umanitarie e di peace-keeping;

          organizzazione e gestione delle Forze armate;

          formazione e addestramento del personale militare;

          industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti;

          questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

          partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

          visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

          scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

          scambi relativi ad attività culturali e sportive.

      L'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio, le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato e Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi) e la clausola di non cedibilità a Paesi terzi degli armamenti stessi, salvo previo consenso del Paese cedente.
      Tale disposizione costituisce un' apposita intesa intergovernativa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4.
      L'articolo 5 dell'Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1999, n. 448, concernente «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti (previsione dei soli scambi tra i Paesi o tra imprese autorizzate dagli stessi, impegno a non riesportare, individuazione dei materiali oggetto di scambio), idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della legge n. 185 del 1990, in ragione del fatto che tali clausole delle intese intergovernative sono in grado di realizzare le stesse esigenze di garanzia cui presiedono le suddette previsioni della citata legge n. 185 del 1990. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi: a) l'autorizzazione a iniziare le trattative sarà rilasciata solo dal Ministero della difesa, senza previa consultazione con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo; b) ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non sarà richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti nell'Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

 

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      L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.
      L'articolo 7 regola le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte.
      L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.
      L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.
      L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali.
      L'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e le modalità di recesso.
      L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

          l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Mauritania in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 2, secondo comma.

        Si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo, che si terranno alternativamente in Mauritania ed in Italia.
        Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Nouakchott, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

        Spese di missione:
Pernottamento (euro 150 al giorno per 4 persone per 4 giorni)   euro   2.400
Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 162, cui si aggiungono euro 49 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 162 viene ridotto di euro 54, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 157 più euro 61 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 218 per 4 persone per 4 giorni) euro   3.488
        Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Nouakchott (euro 3.084 per 4 persone = euro 12.336 più euro 617 quale maggiorazione del 5 per cento euro 12.953
Totale onere (articolo 2, secondo comma) euro 18.841

 

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        Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 18.841, in cifra tonda euro 18.840.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

          l'eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, lettera g), gli inviti ad incontri, contatti, simposi, conferenze e corsi (articolo 4, lettere a, e, f), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e, previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano (articolo 4, lettera b), la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

          le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 4, lettere c e d), saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

          lo scambio di esperienze nei settore della difesa (articolo 4, lettera b), le eventuali visite alle navi, aerei ed altre strutture militari (articolo 4, lettera g), e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, lettera i), saranno accolti previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

          per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la politica degli approvvigionamenti (articolo 3, lettera d), l'assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

          il risarcimento di eventuali danni (articolo 7), provocati dal personale militare nel corso della propria missione o esercitazione è a carico del Paese inviante; qualora tali danni fossero provocati dalla Parte italiana, le relative spese rientrano negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;

          qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 11, secondo comma) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Mauritania nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

        B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

        C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

        D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

        E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

 

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        F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

        G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

        B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

        C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

        D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

 

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3. Ulteriori elementi.

        A)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

        B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di accordi con la Mauritania nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa mauritano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefìci indicati al punto F), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sè aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D)  Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

 

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F) Impatto sui destinatari indiretti.

        L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo e in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione ala ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Parigi il 21 dicembre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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