|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6002 |
1) l'obbligo di rientro in ruolo dei componenti del CSM, all'atto della cessazione della carica, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, concretizza una lesione del principio di eguaglianza dei magistrati, sottraendo a quelli eletti al CSM la facoltà di proporre domande per sedi diverse da quella precedentemente occupata; inoltre siffatto obbligo sortisce l'effetto di «provincializzare» il ruolo del componente di un organo di rilevanza costituzionale eletto in collegi unici nazionali (articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 44 del 2002) rischiando di appannarne l'immagine
2) il divieto del magistrato cessato dalla carica di componente del CSM di essere nominato a un ufficio direttivo o semidirettivo (salvo se precedentemente occupato) realizza una sorta di non giustificata e incostituzionale «capitis deminutio», tale cioè da consentire di identificare l'elezione al CSM come un'ipoteca sulla professionalità del magistrato stesso, costretto a una irrazionale «ibernazione» professionale che lo colloca in posizione di subalternità, di menomazione e di conseguente posposizione nel ruolo rispetto ai colleghi di pari anzianità, titoli e merito;
3) il divieto di essere nuovamente collocato fuori ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie non rispetta - e finisce con il penalizzare inammissibilmente - la natura elettiva della carica; mentre, emblematicamente, si consente un nuovo collocamento fuori ruolo ove connesso allo svolgimento delle funzioni elettive.
Tali divieti e prescrizioni vanno rimossi e deve essere stabilito che il rientro in ruolo sia regolato dal CSM, previa valutazione della professionalità del magistrato collegata anche allo svolgimento delle delicate funzioni svolte in un organo di rilievo costituzionale.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, è sostituito dal seguente:
«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura ne dispone il rientro in ruolo nell'ufficio di provenienza anche in soprannumero ovvero in un altro ufficio per il quale essi hanno espresso la disponibilità, senza limitazioni di funzioni».
|