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PDL 5997

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5997



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Disposizioni per la regolamentazione del conferimento
delle lauree ad honorem

Presentata il 14 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Troppo spesso, negli ultimi tempi, il sistema universitario italiano ha conferito una laurea honoris causa a persone non solo prive del diploma di laurea, ma anche per meriti di scarso spessore e, comunque, non tali da giustificare il riconoscimento di un titolo accademico così prestigioso. L'impressione è che tali assegnazioni servano soprattutto per attirare l'attenzione dei media e delle eventuali future matricole sull'università che delibera il riconoscimento. In sostanza le lauree ad honorem appaiono come strategiche operazioni di marketing per rilanciare alcune università.
      La presente proposta di legge interviene per regolamentare l'assegnazione delle lauree ad honorem, stabilendo che tale conferimento possa essere assegnato a coloro che sono già in possesso di diploma di laurea e che hanno indubbi meriti nel campo della ricerca scientifica o della cultura in genere, o che, in assenza di precedente laurea, hanno compiuto nel corso degli anni opere di chiara fama e di rilevante importanza, tali appunto da giustificare e da legittimare il riconoscimento di un titolo accademico ad honorem.
      La Conferenza dei rettori delle università italiane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri e le modalità per il conferimento della laurea ad honorem.
 

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      In definitiva, dunque, l'intento della proposta di legge è quello di limitare l'eccessivo numero dei conferimenti delle lauree ad honorem, che, sebbene per la maggior parte dei casi siano assegnate a personaggi d'eccellenza, è altrettanto vero che negli ultimi tempi anche semplicemente protagonisti dello star system hanno ottenuto tale importante riconoscimento rispetto al quale, obiettivamente, non hanno titoli sufficienti per reclamarne il diritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. Le lauree ad honorem possono essere conferite dalle università italiane, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a coloro che siano già in possesso di diploma di laurea o che siano particolarmente meritevoli per opere compiute di chiara fama, per studi, per approfondimenti scientifici o per ragguardevoli pubblicazioni prodotte nel corso della loro attività professionale, tali da giustificare l'ammissione al prestigioso riconoscimento pubblico costituito dal titolo accademico honoris causa.

Art. 2.
(Attribuzioni della Conferenza dei
rettori delle università italiane).

      1. La Conferenza dei rettori delle università italiane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per il conferimento delle lauree ad honorem ai sensi dell'articolo 1.


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