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PDL 5968

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5968



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIUSEPPE GIANNI

Disposizioni in materia di assunzione di personale tecnico nella regione Sicilia

Presentata il 4 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia a seguito degli eventi sismici del 1990 di cui sono state vittime le province di Siracusa, Catania e Ragusa. I contratti individuali a tempo determinato per il personale tecnico interessato vennero instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa. La presente proposta di legge, al fine di garantire una continuità del rapporto di lavoro del personale tecnico, intende stabilizzare i contratti a termine stipulati dall'amministrazione regionale o con gli enti locali della Sicilia orientale, ai sensi delle normative richiamate, prevedendo al riguardo apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche.
      Si vuole realizzare una simultaneità e una compenetrazione di obiettivi tra la legge statale e la legge regionale al fine di non disperdere le professionalità formate, considerata l'esigenza dei territori a rischio di disporre di gruppi di lavoratori in grado di implementare le attività di prevenzione
 

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da rischio sismico, gli studi di vulnerabilità e la progettazione di interventi destinati all'adeguamento e al miglioramento dell'edilizia a rischio sismico, nonché la pianificazione delle emergenze a livello nazionale e locale.
      L'impegno del personale tecnico ha consentito significativi risultati ed è per questo che all'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede che possa essere utilizzato nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale tecnico instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione Sicilia e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sono trasformati, in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Il personale tecnico di cui all'articolo 1 della presente legge, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni della regione Sicilia dei comuni capoluogo di provincia nonché di comuni con particolari carenze di organico per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse amministrazioni.

 

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Art. 3.

      1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.


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