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PDL 5935

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5935



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPINI, CASTAGNETTI, ARMANDO COSSUTTA, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLILLO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, BUGLIO, BULGARELLI, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENTO, CEREMIGNA, CHIANALE, CHITI, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FRANCI, GALANTE, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GRILLINI, GROTTO, INNOCENTI, LABATE, LETTIERI, LUCÀ, LULLI, MACCANICO, MANTOVANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MERLO, MONTECCHI, MOTTA, NARDINI, NESI, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PINOTTI, PISAPIA, PISTONE, POTENZA, PREDA, QUARTIANI, RAVA, ROCCHI, ROSATO, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUSCONI, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SCIACCA, SERENI, SGOBIO, SQUEGLIA, STRAMACCIONI, TANONI, TEDESCHI, TRUPIA, VALPIANA, MICHELE VENTURA, VIGNI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni per la tutela del patrimonio storico
della guerra di Liberazione e della lotta partigiana

Presentata il 22 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'anno sessantesimo dalla Liberazione del nostro Paese, riteniamo doveroso istituire per i luoghi che caratterizzarono quella vicenda una tutela analoga a quella a suo tempo stabilita per i luoghi della prima guerra mondiale.
      La guerra di Liberazione ha visto la partecipazione di italiani, partigiani, patrioti, esercito e Forze armate regolari
 

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impegnati in duri combattimenti per la riconquista della libertà e della democrazia, dai giorni dell'armistizio dell'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.
      Nel contempo gli internati militari italiani con alto senso del dovere mantenevano fede al loro giuramento e pativano nei campi di concentramento tedeschi fame, stenti e malattie che ne portarono alla morte alcune decina di migliaia.
      Le popolazioni civili pagarono un alto prezzo sotto forma di rappresaglie perché i tedeschi non riconoscevano ai partigiani e in generale all'Italia il ruolo di normali belligeranti (di qui l'eccidio di soldati regolari a Cefalonia e in altre consimili vicende).
      Il passare degli anni, naturalmente, diminuisce la riconoscibilità delle vestigia di quelle vicende sul territorio italiano e la possibilità di mantenere, con la loro stessa preservazione, viva la memoria di quei fatti.
      La guerra di Liberazione costituisce la base della nostra nostra Costituzione. Ricordiamo quanto scriveva Piero Calamandrei: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione».
      Pertanto si ritiene giunto il momento di provvedere a tutelare tale patrimonio storico con le modalità previste dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana.
      2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della guerra di Liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:

          a) edifici e manufatti sedi delle formazioni partigiane;

          b) fortificazioni campali, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

      3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di organizzazioni di volontariato, nonché di associazioni combattentistiche o d'arma.
      4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 25 aprile, la riflessione storica sulla prima guerra di Liberazione partigiana e sul suo significato per il conseguimento della libertà e della democrazia.
      5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
      6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 50 del codice dei

 

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beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «codice».

Art. 2.
(Soggetti autorizzati a effettuare
gli interventi).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i privati in forma singola o associata, compresi le comunanze, le regole, i comitati e le associazioni anche non riconosciute;

          b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

          c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) lo Stato.

      2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, è richiesta solo quando si tratta di cose assoggettate alla tutela di cui alla parte seconda, titolo I, del codice. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 150 del codice, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. I soggetti, pubblici o privati, che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, comma 2, devono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza competente per territorio.

 

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Art. 3.
(Competenze del Ministero
per i beni e le attività culturali).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

          a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1, comma 2;

          b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

          c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

          d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

          e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 6;

          f) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

          g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

      2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Comitato

 

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tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della guerra di Liberazione e della lotta partigiana, di seguito denominato «Comitato».
      3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
      4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.
      5. Il Comitato definisce:

          a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

          b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

          c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

          d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

      6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Competenze del Ministero della difesa).

      1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

          a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione;

          b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

 

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Art. 5.
(Competenze delle regioni).

      1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

          a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e da enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

          b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

          c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7.

      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. A tale fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 6.
(Finanziamento statale degli interventi).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma.
      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare alla soprintendenza competente per territorio:

          a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

 

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          b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e di restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

          c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate alla finalità di cui al comma 2, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tale fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 7.
(Reperti mobili e cimeli).

      1. Chiunque possiede o rinviene reperti mobili o cimeli relativi alla guerra di Liberazione e alla lotta partigiana di notevole valore storico o documentario, ovvero possiede collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la

 

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sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
      2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.
      3. Chiunque non ottempera alle disposizioni previste dall'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro.

Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno decennale pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2006, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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