Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 6016

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6016



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3523)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

dal ministro della difesa
(MARTINO)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)
 

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 22 luglio 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
      3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1o marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.

 

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      6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
      7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».
      8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
      9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2005, N.  115

        All'articolo 1:

            al comma 2, dopo la parola: «nominati», sono inserite le seguenti: «per gli anni 2005 e 2006»;

            al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1».

        Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - (Interventi urgenti per l'università) - 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

        All'articolo 2, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Strumenti didattici innovativi nelle università) - 1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

            a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

            b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

            c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

 

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dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

        All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da assegnare nei limiti del 50 per cento delle assunzioni con priorità alle regioni che hanno un rapporto docenti/studenti inferiore alla media nazionale e fino al raggiungimento della stessa. Il rispetto del rapporto docenti/studenti sull'intero territorio nazionale deve essere comunque raggiunto impegnando nella stessa misura le successive assunzioni previste dal Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008».

        Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Concorso riservato per dirigente scolastico) - 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005».

        All'articolo 4:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;

 

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            nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale».

        All'articolo 5:

            al comma 1 è premesso il seguente:

        «01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa è personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"»;

            al comma 1:

                alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis»;

                alla lettera b), il capoverso 1-quater è sostituito dal seguente:

        «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1o gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.»;

            dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)».

        Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. - (Modificazioni al codice della strada). - 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

        "Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida è

 

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revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale";

            b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi";

            c) all'articolo 213:

            1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,";

            2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

        "2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.
        2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.";

            d) all'articolo 214:

            1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";

 

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            2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

        "1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.";

            3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";

            4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

        All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1o agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005, sono abrogate"».

        Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. - (Misure in favore delle associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

        "18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.";

 

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            b) dopo il comma 18-ter, è inserito il seguente:

        "18-quater. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 7, al comma 1, primo periodo, le parole: «15 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «10 agosto 2005» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 - Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Attività socialmente utili presso uffici giudiziari) - 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali».

        All'articolo 8:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

 

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2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185";

            b) al sesto comma, le parole: "per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte" sono sostituite dalle seguenti: "per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte".

        1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

            "c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

        'Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116'".

        1-ter. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

        "2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia";

            2) al numero 3), le parole: ",  o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute" sono soppresse;

            3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma";

 

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            b) al numero 5), al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto";

            c) il numero 8) è sostituito dal seguente:

        "8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

            8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \`e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza';

            8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        \`L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata'";

            d) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "a un dottore commercialista o esperto contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";

            e) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

        "17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: \`con incanto' sono soppresse e la parola: \`notaio', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: \`professionista'";

            f) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile";

            g) il numero 21) è sostituito dal seguente:

        "21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

        \`Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

 

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        Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità'";

            h) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo comma, le parole: "e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse e, dopo le parole: "all'immobile pignorato" sono inserite le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento";

            2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non è concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato in forza di quanto previsto nel periodo che precede,";

            i) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo periodo del primo comma, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

            2) al terzo comma, dopo le parole: "Il giudice con la medesima ordinanza" sono inserite le seguenti: "stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,";

            l) dopo il numero 26) è inserito il seguente:

        "26-bis) all'articolo 570, le parole: \`e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568' sono sostituite dalle seguenti: \`,  del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore'";

            m) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: "Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni" sono soppresse;

 

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            2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "L'offerta è irrevocabile, salvo che:

            1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;

            2) il giudice ordini l'incanto;

            3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta";

            n) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono soppresse;

            o) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: "Nel caso di diserzione della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: ",  salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,";

            p) al numero 33), all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle seguenti: "decide di non";

            2) al secondo comma, le parole: "In quest'ultimo caso, il giudice può" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice può altresì";

            q) al numero 33), l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente:

        "Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

        Il professionista delegato provvede:

            1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

 

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            2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

            3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

            4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

            5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

            6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

            7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

            8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

            9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

            10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

            11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

            12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

            13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

        Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
        Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze

 

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di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
        Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
        Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
        Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
        Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
        I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita";

            r) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima";

            s) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:

        "43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: \`all'udienza' sono inserite le seguenti: \`, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,'"».

        1-quater. All'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio".

 

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        1-quinquies. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

        \`Art. 161-bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.'";

            b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: "e ai dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commercialisti";

            c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: ",  dei dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti";

            d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

                "c-bis) l'articolo 173 è abrogato";

            e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, numero 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto nella vigente normativa";

                2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: "con incanto" sono soppresse;

                3) dopo l'articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

        "Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
        L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
        Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni";

 

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            f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) all'articolo 179-bis ivi richiamato, al primo comma, le parole: ", dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e commercialisti";

            2) all'articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti".

        1-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-quater è sostituito dai seguenti:

            "3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1o gennaio 2006.

            3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

            3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1o gennaio 2006".

        1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 1-sexies del presente articolo.

        1-octies. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

            b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale";

            2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

 

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concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";

            c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

            2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

            3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";

            d) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

            e) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

        "Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";

            f) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto";

            g) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
        Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa";

            h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il

 

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difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";

            i) all'articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";

            l) all'articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";

            m) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza";

            n) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro";

            o) all'articolo 256, le parole: "Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;

            p) all'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:

        "Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo";

            q) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

        "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione";

            r) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";

 

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            s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" è soppressa;

            t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato" sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";

            u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita";

            2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti";

            3) al quarto comma, la parola: "notaio" è sostituita dalla seguente: "professionista".

        1-novies. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";

            b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        "L'intimazione a cura del difensore contiene:

            1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

            2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

            3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

            4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro".

        1-decies. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ", ancorché festivo" sono soppresse;

            b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono soppresse.

        1-undecies. Le disposizioni dei commi 1-octies, 1-novies e 1-decies entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

 

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        1-duodecies. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

            a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

            b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

            c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto".

        1-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1o settembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 898 del 1970.

        1-quaterdecies. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: "e non sono trascorsi venti anni dalla", sono inserite le seguenti: "trascrizione della";

            b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario", sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa."»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Interventi correttivi alle modifche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e in tema di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato)».

 

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        All'articolo 9:

            al comma 1, alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto»;

            al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: «per un ulteriore mandato di», la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

            dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico»;

        nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari».

        Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13  (L), il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";

            b) all'articolo 14  (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";

            c) l'articolo 15  (R) è sostituito dal seguente:

        "Art. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
        2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";

 

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            d) all'articolo 112  (L), al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";

            e) all'articolo 113  (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97";

            f) l'articolo 150  (L) è sostituito dal seguente:

        "Art. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
        2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
        3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
        4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";

            g) l'articolo 151  (L) è sostituito dal seguente:

        "Art. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
        2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

 

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        3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
        4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
        5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
        6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
        7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro";

            h) l'articolo 154  (L) è sostituito dal seguente:

        "Art. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
        2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
        3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo";

            i) all'articolo 248  (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese"».

        All'articolo 10:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro"»;

 

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            al comma 2, le parole: «pari a 40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 milioni di euro».

        Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis. - (Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici). - 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: "una sola volta" sono soppresse».

        All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24). - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età"».

        Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215). - 1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
        2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
        3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di

 

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classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
        4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1o marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1o luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
        5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado";

            b) dopo la tabella B, è aggiunta la seguente:

"Tabella C
(articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno
Ufficiali
Marescialli
Totale
2006
18
340
358
2007
18
330
348
2008
15
255
270
2009
30
500
530
2010
18
350
368
2011
33
550
583
2012
35
595
630
2013
35
595
630
2014
38
650
688
2015
35
595
630
2016
33
570
603
2017
45
795
840
2018
12
205
217
2019
12
205
217
2020
  6
  90
  96
Totale
383
6.625
7.008

 

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        Art. 12-ter. - (Modifiche all'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128). - 1. All'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, richiedendo comunque l'intervento delle Forze dell'ordine, a cui consegnano le armi, gli esplosivi ed i materiali eventualmente rinvenuti";

            b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Il personale di cui al comma 1 completa gli accertamenti e procede agli atti di polizia giudiziaria presso i più vicini uffici dell'Arma dei carabinieri o della Polizia di Stato.
        1-ter. Delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore"».

        All'articolo 13, al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005».

        Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 13-ter. - (Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno). - 1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante

 

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corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio».

        Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 14-bis. - (Disposizioni concernenti le autorità portuali). - 1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 14-ter. - (Esclusione dal patto di stabilità interno). - 1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti", sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo l'anno 1999".

        Art. 14-quater. - (Giochi olimpici invernali Torino 2006). - 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
        2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

        "25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, il

 

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complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003, entro il 30 dicembre 2005".

        5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 14-quinquies. - (Differimento di termine). - 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 ottobre 2005.

        Art. 14-sexies. - (Incarichi dirigenziali). - 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni".
        2. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

        Art. 14-septies. - (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il

 

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quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni";

            c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,".

        2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.

        Art. 14-octies. - (Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" è inserita la seguente: "separata".

        Art. 14-novies. - (Ufficio dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione) - 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,";

        b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) supporto di un vice commissario aggiunto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza".

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo derivanti dalla collocazione fuori ruolo del personale si provvede mediante gli stanziamenti fissati dall'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

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        Art. 14-decies. - (Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) - 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organisation (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano sulle attività, sui progetti e sui programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la Food and Agricultural Organisation (FAO) e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente articolo, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dall'articolo 7";

            b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

        "I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni";

            c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all'articolo 3";

            d) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

            e) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

        "Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
        Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse

 

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modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
        Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
        Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.
        Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
        I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
        Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.
        Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
        L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato".

        2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 14-undecies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: "maggioritario" è sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento";

            b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: "azienda soggetti a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".

        Art. 14-duodecies. - (Disposizione in materia di incompatibilità) - 1. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        Art. 14-terdecies. - (Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 30 settembre 2005.

 

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        Art. 14-quaterdecies. - (Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri) - 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

        Art. 14-quinquiesdecies. - (Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali) - 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.
        2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.

        Art. 14-sexiesdecies. (Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di commercio) - 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituita dalla seguente:

            "a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo".

        Art. 14-septiesdecies. - (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35) - 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3:

            1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

            2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";  dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468";

 

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            b) all'articolo 5, comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per quanto attiene gli interventi prioritariamente inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, approvato dal CIPE con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti in relazione all'oggetto dell'intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all'esecuzione dell'opera";

            c) all'articolo 13-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005".

        Art. 14-duodevicies. - (Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio). - 1. È autorizzata la spesa di euro 153 milioni per l'anno 2005, di euro 183 milioni per l'anno 2006 e di euro 183 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. I contributi che, alla data del 31 ottobre di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
        2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 153 milioni per l'anno 2005, a euro 183 milioni per l'anno 2006 e a euro 183 milioni per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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        Art. 14-undevicies. - (Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate). - 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        Art. 14-vicies. - (Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse.

        Art. 14-vicies semel. - (Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa). - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

        Art. 14-vicies bis. - (Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".

        Art. 14-vicies ter. - (Gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

 

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n. 28, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

        Art. 14-vicies quater. - (Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici). - 1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 14-vicies quinquies. - (Proroga di termine). - 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, è prorogato di due anni.

        Art. 14-vicies sexies. - (Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa). - 1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:

            a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

            b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;

            c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;

            d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 14-vicies septies. - (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore). - 1. Al fine di assicurare la funzionalità di alcune sedi territoriali e ridurre il contenzioso dell'INAIL, le prestazioni economiche di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono riconosciute a coloro ai quali sono stati applicati provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000.

        Art. 14-duodetricies. - (Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). - 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

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Allegato 2
(articolo 1, comma 2)

«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

 
Organico
nel 2006
Organico
dal 2007
Ambasciatore
    25
    28
Ministro Plenipotenziario
  208
  208
Consigliere di Ambasciata
  242
  242
Consigliere di Legazione
  270
  270
Segretario di Legazione
  387
  387
Totale unità      
1.132
1.135

 

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Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o luglio 2005 (*).
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
 

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ, LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI
Capo I
INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ, LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI

Articolo 1.
(Interventi urgenti per l'Università «Carlo Bo» di Urbino).

Articolo 1.
(Interventi urgenti per l'Università «Carlo Bo» di Urbino).

        1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Università «Carlo Bo» di Urbino è assegnato alla medesima università, ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

        1. Identico.


        (*) V. anche il successivo avviso di Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005
 

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        2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:         2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati per gli anni 2005 e 2006 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:

            a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;

            a) identica;

            b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

            b) identica.

        3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa università dalla presente disposizione.

        3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa università ai sensi del comma 1.

        4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.         4. Identico.
        5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         5. Identico.
 

Articolo 1-bis.
(Interventi urgenti per l'università).
 

        1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione


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  di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2.
(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale).

Articolo 2.
(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale).

        1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

        1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.

 

Articolo 2-bis.
(Strumenti didattici innovativi nelle università).
 

        1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

 

            a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

 

            b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

 

            c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

 

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.


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          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 3.
(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

Articolo 3.
(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

        1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

        1. Identico.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.         2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione, da assegnare nei limiti del 50 per cento delle assunzioni con priorità alle regioni che hanno un rapporto docenti/studenti inferiore alla media nazionale e fino al raggiungimento della stessa. Il rispetto del rapporto docenti/studenti sull'intero territorio nazionale deve essere comunque raggiunto impegnando nella stessa misura le successive assunzioni previste dal Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008.
        3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.         3. Identico.
        4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.         4. Identico.
        5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:         5. Identico.

            a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;

 

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          b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;  

            c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

 
 

Articolo 3-bis.
(Concorso riservato per dirigente scolastico).
 

      1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Articolo 4.
(Elezioni degli organi degli ordini professionali).

Articolo 4.
(Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale).

        1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

        1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

        2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato         2. Identico.

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decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.  
          2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Capo II
ULTERIORI INTERVENTI

Capo II
ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 5.
(Requisiti per la guida dei ciclomotori).

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di targatura e di
requisiti per la guida dei ciclomotori).
 

        01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa è personale», sono inserite le seguenti: «e abbinata a un solo veicolo».

        1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

            a) identico:

        «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater»;

        «1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis»;

            b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

            b) identico:

        «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

        «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1o gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.


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        1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente»;         1-quinquies. Identico;

            c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;

            c) identica;

            d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».

            d) identica.

 

        1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Articolo 5-bis.
(Modificazioni al codice della strada).
 

        1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

 

        «Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora


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dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;

            b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;

            c) all'articolo 213:

            1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;

            2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

        «2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

        2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili»;

            d) all'articolo 214:

            1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»;


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              2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
 

        «1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;

 

            3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1,»;

 

            4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È disposta, inoltre, la confisca del veicolo».

Articolo 6.
(Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti).

Articolo 6.
(Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti).

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

        1. Identico.

        2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.         2. Identico.
        3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.         3. Identico.
        4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

        4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

 

        «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con


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  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1o agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005, sono abrogate».
 
Articolo 6-bis.
(Misure in favore delle associazioni sportive dilettantistiche).
          1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

        «18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.»;

            b) dopo il comma 18-ter, è inserito il seguente:

        «18-quater. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Articolo 7.
(Ammortizzatori sociali per settori in crisi).

Articolo 7.
(Ammortizzatori sociali per settori in crisi).

        1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

        1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 10 agosto 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 - Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

Articolo 7-bis.
(Attività socialmente utili presso uffici giudiziari).
 

        1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.

Articolo 8.
(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

Articolo 8.
(Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e in tema di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato).
 

        1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14


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  maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185»;

            b) al sesto comma, le parole: «per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte» sono sostituite dalle seguenti: «per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte».

        1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

            «c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

        "Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116;"».

        1-ter. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

        «2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

            2) al numero 3), le parole: «",  o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;


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              3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

            b) al numero 5), al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

            c) il numero 8) è sostituito dal seguente:

        «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

            8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza";

            8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata"»;

            d) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;

            e) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

        «17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"»;

            f) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;

            g) il numero 21) è sostituito dal seguente:

        «21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

        "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene


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  di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"»;

            h) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole: «all'immobile pignorato» sono inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»;

            2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato in forza di quanto previsto nel periodo che precede,»;

            i) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

            2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;

            l) dopo il numero 26) è inserito il seguente:

        «26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"»;


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              m) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;

            2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        «L'offerta è irrevocabile, salvo che:

            1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;

            2) il giudice ordini l'incanto;

            3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;

            n) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;

            o) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

            p) al numero 33), all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»;

            2) al secondo comma, le parole: «In quest'ultimo caso, il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresì»;

            q) al numero 33), l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente:

        «Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il


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  luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

        Il professionista delegato provvede:

            1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

            2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

            3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

            4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

            5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

            6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

            7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

            8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

            9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

            10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

            11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

            12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;


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              13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

        Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

        Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

        Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

        Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

        Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

        Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

        I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita»;

            r) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo,


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  fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;
 

            s) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:

 

        «43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».

 

        1-quater. All'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

 

        1-quinquies. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 

            «a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

 

        "Art. 161-bis. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice."»;

 

            b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;

 

            c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;

 

            d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

                «c-bis) l'articolo 173 è abrogato»;

 

            e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, numero 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto nella vigente normativa»;


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                  2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;
 

                3) dopo l'articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

 

        «Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

          L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
          Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni";
 

            f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) all'articolo 179-bis ivi richiamato, al primo comma, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

 

            2) all'articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».

        1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

        1-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-quater è sostituito dai seguenti:

        «3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.

        «3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1o gennaio 2006.

      3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005».

            3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

 

            3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è


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  già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1o gennaio 2006».
 

        1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 1-sexies del presente articolo.

          1-octies. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

 

            b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale»;

 

            2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

 

        «Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

 

            c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

 

            2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

 

            3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;


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              d) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
 

            e) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

 

            f) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

 

        «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;

 

            g) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

          Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;
 

            h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

 

            i) all'articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

 

            l) all'articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

 

            m) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

        «L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta


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  giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
 

            n) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

 

            o) all'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

 

            p) all'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:

 

        «Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

 

            q) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

 

            r) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

        «La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

 

            s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

 

            t) all'articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

 

            u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

        «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;


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              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
 

        «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;

 

            3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

 

        1-novies. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

 

            b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

 

        «L'intimazione a cura del difensore contiene:

 

            1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

 

            2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

 

            3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

 

            4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

 

        1-decies. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

 

            b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

 

        1-undecies. Le disposizioni dei commi 1-octies, 1-novies e 1-decies entrano in vigore il 1o gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

 

        1-duodecies. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

        «3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

              a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica

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  all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
 

            b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

 

            c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

 

        1-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1o settembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 898 del 1970.

 

        1-quaterdecies. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla», sono inserite le seguenti: «trascrizione della»;

 

            b) al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario», sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».

      2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

        2. Identico.

Articolo 9.
(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace).

Articolo 9.
(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace e dei giudici ordinari di tribunale e vice procuratori onorari).

        1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e trsansitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma l, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

            a) identica;


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            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            b) identica;

 

        «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici»;

 

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            c) identica.

        «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello»;

 

            d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

            d) identica.

        «3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni».

 

        2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

        2. Identico:

            «1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».

            «1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

          2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.

Pag. 90-91
 

Articolo 9-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
 

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 13  (L), il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

        «6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)»;

 

            b) all'articolo 14  (L), al comma 2, dopo la parola: «civile,» sono inserite le seguenti: «senza tener conto degli interessi,»;

 

            c) l'articolo 15  (R) è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

          2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa»;
 

            d) all'articolo 112  (L), al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

            «d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92»;

 

            e) all'articolo 113  (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97»;

 

            f) l'articolo 150  (L) è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.


Pag. 92-93
          2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
          3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
          4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende»;
 

            g) l'articolo 151  (L) è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

          2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
          3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
          4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
          5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
          6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
          7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro»;
 

            h) l'articolo 154  (L) è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose


Pag. 94-95
  sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
          2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
          3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo»;
 

            i) all'articolo 248  (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

        «1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese».

Articolo 10.
(Contratti di programma).

Articolo 10.
(Contratti di programma).

        1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».

        1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro.

        2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui         3. Identico.

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alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.  
 

Articolo 10-bis.
(Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).
 

        1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: «una sola volta» sono soppresse.

Articolo 11.
(Conferimento in discarica dei rifiuti).

Articolo 11.
(Conferimento in discarica dei rifiuti).

        1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        1. Identico.

          1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 

Articolo 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24).
 

        1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello relativo ai limiti di età».

Articolo 12.
(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo).

Articolo 12.
(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo).

        1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1o luglio 2005.

        Identico.

        2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1o luglio 2005.  

Pag. 98-99
 

Articolo 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215).
 

      1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
        2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
        3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
        4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1o marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1o luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
        5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado»;


Pag. 100-101
 

            b) dopo la tabella B, è aggiunta la seguente:

«Tabella C
(articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno
Ufficiali
Marescialli
Totale
2006
18
340
358
2007
18
330
348
2008
15
255
270
2009
30
500
530
2010
18
350
368
2011
33
550
583
2012
35
595
630
2013
35
595
630
2014
38
650
688
2015
35
595
630
2016
33
570
603
2017
45
795
840
2018
12
205
217
2019
12
205
217
2020
  6
  90
  96
Totale
383
6.625
7.008

».


Pag. 102-103
 
Articolo 12-ter.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128).
        1. All'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, richiedendo comunque l'intervento delle Forze dell'ordine, a cui consegnano le armi, gli esplosivi ed i materiali eventualmente rinvenuti»;

              b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

            «1-bis. Il personale di cui al comma 1 completa gli accertamenti e procede agli atti di polizia giudiziaria presso i più vicini uffici dell'Arma dei carabinieri o della Polizia di Stato.             1-ter. Delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore».

Articolo 13.
(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica).
Articolo 13.
(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica).

        1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.

Pag. 104-105
 

Articolo 13-bis.
(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).
          1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
          2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 13-ter.
(Disposizioni concernenti il personale
dell'amministrazione civile dell'interno).
          1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
          2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio.
Articolo 14.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali).
Articolo 14.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali).

        1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

        Identico.


Pag. 106-107
        2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.  
 
Articolo 14-bis.
(Disposizioni concernenti le autorità portuali).
          1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
          2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 14-ter.
(Esclusione dal patto di stabilità interno).
          1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti», sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli costituiti dopo l'anno 1999».
 
Articolo 14-quater.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006).
 

        1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi


Pag. 108-109
  dell'articolo 21 della legge 1o agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
          2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:
          «25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003, entro il 30 dicembre 2005».
 

        5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 14-quinquies.
(Differimento di termine).
 

        1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 ottobre 2005.


Pag. 110-111
 
Articolo 14-sexies.
(Incarichi dirigenziali).
 

        1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni».

          2. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
 
Articolo 14-septies.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
 

        1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo periodo, le parole: «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
              b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni»;
              c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento» sono inserite le seguenti: «, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,».

Pag. 112-113
          2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.
 
Articolo 14-octies.
(Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
          1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «un'apposita» è inserita la seguente: «separata».
 
Articolo 14-novies.
(Ufficio dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione).
 

        1. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;
          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) supporto di un vice commissario aggiunto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».


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          2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo derivanti dalla collocazione fuori ruolo del personale si provvede mediante gli stanziamenti fissati dall'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Articolo 14-decies.
(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).
          1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
          «Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organisation (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano sulle attività, sui progetti e sui programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la Food and Agricultural Organisation (FAO) e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente articolo, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dall'articolo 7»;
              b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
          «I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
              c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all'articolo 3»;
              d) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:
          «Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;

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              e) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
 

        «Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
        Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
        Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
        Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.
        Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
        I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
        Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.
        Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
        L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».

          2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 14-undecies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267).
 

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: «maggioritario» è sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;

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              b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».
 
Articolo 14-duodecies.
(Disposizione in materia di incompatibilità).
 

        1. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 
Art. 14-terdecies.
(Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali).
 

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 30 settembre 2005.

 

Articolo 14-quaterdecies.
(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri).
 

        1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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Art. 14-quinquiesdecies.
(Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali).
 

        1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

          2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.
 

Art. 14-sexiesdecies.
(Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di commercio).
 

        1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituita dalla seguente:

              «a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo».
 

Articolo 14-septiesdecies.
(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35).
 

        1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 3:
              1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono soppresse;

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              2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;  dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468»;
              b) all'articolo 5, comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per quanto attiene gli interventi prioritariamente inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, approvato dal CIPE con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti in relazione all'oggetto dell'intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all'esecuzione dell'opera»;
              c) all'articolo 13-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».
 
Articolo 14-duodevicies.
(Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio).
 

        1. È autorizzata la spesa di euro 153 milioni per l'anno 2005, di euro 183 milioni per l'anno 2006 e di euro 183 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. I contributi che, alla data del 31 ottobre di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 novembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.


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          2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 153 milioni per l'anno 2005, a euro 183 milioni per l'anno 2006 e a euro 183 milioni per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 14-undevicies.
(Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate).
 

        1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

        «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998».

          2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Articolo 14-vicies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
 

        1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.

 
Articolo 14-vicies semel.
(Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa).
 

        1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione


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  dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 
Articolo 14-vicies bis.
(Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni).
 

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
 
Articolo 14-vicies ter.
(Gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche).
 

        1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 
Articolo 14-vicies quater.
(Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici).
          1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

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  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
          2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
          3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
          4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
          5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 14-vicies quinquies.
(Proroga di termine).
          1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, è prorogato di due anni.

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Articolo 14-vicies sexies.
(Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa).
 

        1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:

              a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
              b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
              c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
              d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 14-vicies septies.
(Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore).
          1. Al fine di assicurare la funzionalità di alcune sedi territoriali e ridurre il contenzioso dell'INAIL, le prestazioni economiche di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono riconosciute a coloro ai quali sono stati applicati provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000.
 
Articolo 14-duodetricies.
(Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).
 

        1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura


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  delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
          2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 134-135
 

Allegato 2
(articolo 1, comma 2)

«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

 
Organico
nel 2006
Organico
dal 2007
Ambasciatore
    25
    28
Ministro Plenipotenziario
  208
  208
Consigliere di Ambasciata
  242
  242
Consigliere di Legazione
  270
  270
Segretario di Legazione
  387
  387
Totale unità        
1.132
1.135

Pag. 136-137

Articolo 15.
(Entrata in vigore).

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 30 giugno 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali.
Castelli, Ministro della giustizia.
Martino, Ministro della difesa.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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