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PDL 5989-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5989-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3500)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 luglio 2005

(Relatore: LEO)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze) il 21 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5989 e rilevato che:

                esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo in quanto, pur dettando norme che, in senso ampio afferiscono alla materia delle entrate, interviene su tre distinti ambiti: la disciplina tributaria (articoli 1 e 2); il patrimonio dello Stato (articolo 3); le violazioni amministrative alla disciplina della circolazione stradale (articolo 3-bis, aggiunto dal Senato);

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 2 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3 - ove si modifica la disciplina sanzionatoria relativa al versamento a saldo dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente a quello in corso - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la natura derogatoria di tale disposizione in rapporto ai principi in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, enunciati dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il cui comma 1 dispone che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, tenendo conto, a tal fine, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»;

            all'articolo 1, comma 4 - che è stato modificato dal Senato nel senso di consentire, in via ordinaria e non più transitoria, la compensazione delle somme dell'acconto dell'IRAP eccedenti rispetto

 

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a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino di tale imposta - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una riformulazione della disposizione come novella al decreto legislativo n. 446 del 1997, contenente la disciplina di quel tributo;

            analogamente, all'articolo 2, comma 7 - che reca una riduzione degli stanziamenti indicati alla tabella C della legge finanziaria 2005, secondo un apposito allegato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una riformulazione della disposizione come novella alla legge finanziaria medesima;

            all'articolo 3, comma 2, lettera a) - ove si integra la disciplina delle procedure di valorizzazione e di dismissione già previste per gli immobili della Difesa, novellando il comma 13-quater dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'utilità del riferimento sia alle procedure previste dall'articolo 1, commi da 436 a 438, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), sia «alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata, anche in blocco», atteso che tale possibilità sembra già ammessa dalle disposizioni contenute nel citato comma 436 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 5 - ove si prevede, in relazione all'erogazione del «premio di concentrazione per le imprese», l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - dovrebbe valutarsi la congruità di tale termine, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, atteso che la disposizione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5989 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 106 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, già approvato dal Senato,

 

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            rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato» e «tutela dei beni culturali» che, l'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e s) della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che il comma 3 dell'articolo 1, nell'escludere, ai fini di salvaguardia del gettito tributario, l'applicabilità di alcune disposizioni di riduzione delle sanzioni limitatamente alla violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso, non prevede un'analoga misura per il caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto per il periodo d'imposta in corso, relativamente al quale sembrerebbero sussistere analoghe esigenze di salvaguardia del gettito e ciò potrebbe far sorgere talune perplessità in ordine alla ragionevolezza di tale disposizione, in relazione al principio di eguaglianza enunziato dall'articolo 3 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 3, l'esigenza di estendere l'applicabilità di alcune disposizioni di riduzione delle sanzioni, previste limitatamente alla violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso, anche per il caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto per il periodo d'imposta in corso, ai fini di un pieno rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

         La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 106 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di entrate;

 

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            ritenuta condivisibile la ratio del provvedimento, che intende soddisfare indifferibili esigenze di finanza pubblica;

            espresse tuttavia riserve in ordine alla consistente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella C della legge finanziaria per il 2005 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali, che, andando in taluni casi ad aggiungersi a precedenti interventi in riduzione, penalizzano in modo ingiustificato un settore di rilievo strategico per il Paese;

            apprezzata la decisione, già assunta dal Senato, di non procedere per il 2005 a ulteriori decurtazioni delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, ma ritenuto tale intervento non sufficiente rispetto alle esigenze del settore;

            richiamata, in particolare, l'esigenza di non intaccare le esigue risorse destinate all'Accademia dei Lincei e alla Scuola archeologica italiana in Atene, per il ruolo di particolare rilievo svolto da tali istituzioni culturali, e quelle destinate nel 2005 ai contributi ad enti ed altri organismi;

            ritenuto comunque necessario, qualora non risulti possibile individuare modalità di copertura alternative, che per gli anni 2006 e 2007 gli stanziamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali siano in ogni caso riportati ai livelli precedenti, nell'ambito della prossima manovra finanziaria;

            sottolineata inoltre, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della verifica preventiva dell'interesse culturale, in tutte le procedure di dismissione di immobili statali, e quindi anche in quelle, attualmente in corso, concernenti immobili di pertinenza del Ministero della giustizia;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'allegato 1, rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», siano integralmente soppresse le voci: «Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» e «Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei», nonché l'importo relativo al 2005 della voce: «Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», individuando modalità alternative di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

NULLA OSTA


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, approvato dal Senato,

            delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            è opportuno rivedere la riduzione dei fondi, prevista dal decreto-legge, per quanto riguarda in particolare la voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», relativamente all'Ente nazionale per l'aviazione civile, e la voce «Ministero dell'economia e delle finanze», in merito all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che rischia di compromettere il funzionamento di tali organismi che svolgono un ruolo fondamentale e strategico per la tutela della sicurezza nel settore del trasporto aereo.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5989 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di entrate,

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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ALLEGATO
 

Pag. 10-11

Testo approvato dal Senato della Repubblica

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106
Testo della Commissione

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

        All'articolo 1:

        All'articolo 1:

            il comma 2 è soppresso;

            identico;

            al comma 3, le parole: «nonché di quello di cui al comma 2,» sono soppresse;

            al comma 3, le parole: «nonché di quello di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,»;

            al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse.

            identico.

        All'articolo 2:

        Identico.

            al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

            «b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE»;

 

            al comma 5, dopo le parole: «è approvato», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

 

            al comma 7, nell'allegato 1:

 

                alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

 

            a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978», le parole: «art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C» sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente» e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente: «15,43»;

 

            b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987», le parole: «Legge n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Legge n. 67»;

 

            c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993», le parole: «dell'Autorità» e «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «Centro nazionale»;

 

            d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998», le parole: «alla Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «alle Comunità europee»;

 

            e) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «97,97»;

 

 

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                alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», la parola: «Somma» è sostituita dalla seguente: «Somme»;

 

                alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubbblica n. 200 del 1967», le parole: «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

 

                alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali»:

            a) al capoverso: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;

 

            b) al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», la parola: «Associazione» è sostituita dalla seguente: «Accademia»;

 

            c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «0,65»;

 

                alla voce: «Ministero della salute»:

 

            a) nel titolo, il numero: «12.» è soppresso;

 

            b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003», le parole: «art. 49» sono sostituite dalle seguenti: «art. 48».

 

        All'articolo 3, al comma 2:

        All'articolo 3, al comma 2:

            alla lettera a) è premessa la seguente:

            alla lettera a) è premessa la seguente:

            «0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"»;

            «0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"»;

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            identico.

        «a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre

 
 

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procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"».  

        Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

 

        Identico.

        «Art. 3-bis. - (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). - 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

            "2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria"».

 
 

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Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

(segue:  testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

Articolo 1.
(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione).

Articolo 1.
(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione).

        1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

        1. Identico.

        2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.       Soppresso.
 


        (*) Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.
        L'allegato 1, richiamato dall'articolo 2, comma 7, è stato approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per esso si rinvia allo stampato n. 5989.

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        3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.         3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
        4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.         4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
        5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.         5. Identico.

Articolo 2.
(Premio di concentrazione).

Articolo 2.
(Premio di concentrazione).

        1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

        1. Identico:

            a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

            a) identica;

            b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

            b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

            c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

            c) identica.


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        2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:         2. Identico.

            a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

            b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

        3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

        3. Identico.

        4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.         4. Identico.
        5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.         5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
        6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.         6. Identico.

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        7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.         7. Identico.
        8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.         8. Identico.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         9. Identico.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

        1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

        1. Identico.

        2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:         2. Identico;
 

            0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi»;

            a) al comma 13-quater, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

            a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili»;

            b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere

            b) identica.


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prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».
 

Articolo 3-bis.
(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada).
 

        1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 17 giugno 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli




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