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PDL 5993

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5993



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA

Abrogazione del comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di attività in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici

Presentata il 13 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge intendo intervenire nell'ambito di una questione che per le famiglie coinvolte riveste una notevole importanza. Si tratta delle famiglie che sono conduttori di unità immobiliari di proprietà di enti previdenziali privatizzati. Tanto per citarne qualcuno si tratta di enti come l'ENPAF, l'ENPAIA, la Cassa del notariato, eccetera.
      Questi enti dispongono di un patrimonio immobiliare costituito in passato per disposizioni di legge che imponevano loro di investire in immobili in modo da creare una riserva tecnica a garanzia delle pensioni erogate dai citati istituti.
      Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si stabilì l'avvio della privatizzazione di una serie di enti. Nel frattempo con il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si avviò il processo di dismissione degli enti previdenziali sotto il controllo pubblico. Alcuni enti in corso di privatizzazione predisposero i piani di vendita ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 1996 e inviarono lettere agli inquilini per l'esercizio della prelazione e per l'avvio della procedura di dismissione, alle condizioni dettate dal citato decreto legislativo.
      Quindi nel 1996 alcuni enti in corso di privatizzazione ma a tutti gli effetti ancora pubblici si predisposero positivamente all'applicazione del decreto legislativo n. 104 del 1996.
      Inopinatamente gli enti in via di privatizzazione decisero unilateralmente di bloccare il processo di dismissione ai sensi del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e non si uniformarono ai canoni concordati tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e gli enti previdenziali pubblici.
      Questo fece nascere un forte contenzioso legale, in gran parte ancora in corso,
 

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che ha visto negli anni scorsi numerose pronunce da parte di giudici ordinari, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale. Questi pronunciamenti a volte anche contraddittori non chiarirono la questione tanto che su sollecitazione interessata degli enti privatizzati il Governo e l'attuale maggioranza nell'ambito della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», inserirono all'articolo 1 il comma 38 che dettava una interpretazione autentica con la quale si stabiliva che agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ancorchè la trasformazione in persona giuridica di diritto privato fosse intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 1996, non si applicava la disciplina relativa alla gestione dei beni e al trasferimento della proprietà prevista da quest'ultimo.
      Un vero obbrobrio giuridico, di natura non solo retroattiva, ma che interveniva pesantemente sulla natura giuridica di enti che si privatizzarono ma che nel 1996 non erano privatizzati.
      È stato, il citato comma 38, un atto antisociale di carattere unilaterale a difesa degli interessi di alcuni enti oggi privatizzati ma che lede in maniera evidente gli interessi costituzionali e il diritto alla casa di migliaia di famiglie di conduttori di immobili ad uso residenziale.
      Con questa proposta di legge, composta da un solo articolo e da un solo comma, si intende abrogare una interpretazione autentica non attinente alla realtà e che crea un fortissimo disagio sociale e gravi ripercussioni sulla vita di decine di migliaia di cittadini. Mi auguro che le colleghe e i colleghi comprendano l'essenza di tale proposta di legge e decidano di avviare una azione concreta per sanare una evidente ingiustizia al fine di dare serenità e certezza del diritto a migliaia di famiglie interessate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.


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