Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5966

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5966



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Misure a tutela della limonicoltura e delle caratteristiche culturali e geomorfologiche della costiera amalfitana

Presentata il 4 luglio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La costiera amalfitana da sempre incanta i propri visitatori per l'armonia con la quale l'intervento dei suoi abitanti ha saputo modificarne, migliorarne e mantenerne il meraviglioso paesaggio; l'equilibrio tra i diversi elementi che la compongono ha ottenuto nel corso degli anni innumerevoli riconoscimenti, non ultima la dichiarazione dell'Unesco che nel 1997 ha inserito la costiera tra i siti da salvaguardare del patrimonio culturale mondiale.
      Tuttavia non mancano problemi gravissimi, connessi alla rilevante pressione delle attività umane, alla crescita dei redditi locali e alla modifica degli stili di vita degli abitanti della zona.
      È noto che la Campania ha, tra le regioni meridionali, il deficit ecologico più pesante. Utilizzando il metodo della «impronta ecologica», un indicatore che calcola la sostenibilità delle attività umane, il WWF ha rilevato che le risorse naturali della Campania non riescono a rigenerarsi con lo stesso ritmo con cui sono consumate; la pressione umana, aggravata dall'elevato rapporto tra abitanti e superficie del territorio, supera di gran lunga la capacità biologica della regione, tanto che per i consumi attuali occorrerebbe un territorio regionale circa quattro volte più grande di quello reale.
      Da questa situazione non sfugge la costiera, che risulta essere tra le aree nazionali più colpite dall'abusivismo edilizio. Le Forze dell'ordine stimano che per ogni manufatto abbattuto ne sorgono dieci nuovi. Dal 1988 in avanti, lungo questo tratto di costa sono state disposte quasi settemila ordinanze di demolizione, ma quelle eseguite sono solo 106, pari a poco più dell'1 per cento del totale. Da una rilevazione effettuata nel mese di marzo 2005 presso il comune di Amalfi è risultato
 

Pag. 2

che la locale compagnia di carabinieri ha redatto circa 200 denunzie penali nel 2004, più altre 34 nei primi mesi del 2005. Anche la Guardia di finanza tra gennaio e marzo 2005 ha scoperto oltre 10 cantieri abusivi e denunciato i responsabili. Il paradosso vuole che diversi di questi cantieri siano stati mascherati con le tipiche coperture dei limoneti costierini per dare a intendere che si tratta di coltivazioni. Nella gran parte dei casi si tratta, invece, di edilizia speculativa e non di necessità: si deturpa il paesaggio con l'obiettivo di creare nuovi spazi da affittare o da utilizzare come esercizi commerciali. E gli speculatori sono agguerritissimi anche sotto il profilo legale: dopo il sequestro è automatico il ricorso al tribunale amministrativo regionale, proseguendo poi per tutti i gradi della giustizia amministrativa, in attesa di una, sino a oggi immancabile, sanatoria edilizia. Per questi motivi il sindaco di Amalfi ha chiesto una nuova legge che dia ai comuni la possibilità di abbattere immediatamente il manufatto costruito abusivamente. E sempre per questi motivi che la costiera comincia a perdere il proprio appeal paesaggistico, registrando, nel 2004, una perdita dell'8 per cento di pernottamenti turistici.
      Recentemente è stato sottoscritto il progetto integrato territoriale (PIT) «Penisola amalfitano-sorrentina», dotato di risorse finanziarie pubbliche pari a 36,7 milioni di euro (fondi europei del programma operativo regionale Campania 2000-2006) e a 19 milioni di euro di investimenti privati. Il suo intento è quello di diversificare l'offerta turistica, per lo sviluppo del turismo di qualità attraverso azioni integrate volte al potenziamento e alla riqualificazione del sistema di accoglienza e dei servizi, riorganizzando il sistema della mobilità in chiave sostenibile e salvaguardando il patrimonio culturale e ambientale. Il PIT, che ha come ente capofila la provincia di Salerno, coinvolge tutte le realtà amministrative locali e cioè la regione, 2 province, 2 comunità montane, 27 comuni e 4 soprintendenze.
      Altro motivo di degrado del territorio costierino e di crescente preoccupazione è il costante declino della limonicoltura, dovuto anch'esso a più fattori concomitanti. Ciò nonostante il fatto che il «limone costa d'Amalfi» abbia ottenuto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP) dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, e che il relativo Consorzio di tutela sia ormai pienamente operativo. Il caratteristico limone, lo «sfusato amalfitano», viene prodotto in tutti i comuni della costiera: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.
      Il calo della produzione è ininterrotto ormai da più di trent'anni e le percentuali di abbandono dei coltivatori sfiorano quota 50 per cento, soprattutto per la mancanza di un ricambio generazionale: gli occupati in questo settore nella fascia compresa tra i 25 e i 40 anni di età sono infatti solo il 9 per cento.
      I costi vivi di produzione superano i 50 centesimi per chilo, che aumentano per i produttori che si fregiano dell'IGP in quanto i disciplinari sono, per forza di cose, piuttosto rigidi. Tutto ciò ha prestato il fianco alle frodi: più volte le locali Forze dell'ordine hanno effettuato sequestri di limoni provenienti dalla Spagna, dalla Sicilia e dalla Calabria commercializzati come «limone costa d'Amalfi», ma con prezzi notevolmente inferiori allo «sfusato amalfitano». I falsi limoni amalfitani avrebbero, secondo le stime dei produttori locali, conquistato quote di mercato pari al 50 per cento.
      Quanto all'attuale situazione, sono 700 gli ettari coltivati a limoni, da oltre mille aziende, prevalentemente a conduzione familiare, per una produzione di circa 140 mila quintali, con un valore di circa 8 milioni di euro di produzione vendibile. La produzione certificata di «limone costa d'Amalfi IGP» è stata, nel 2003, di 183 tonnellate di limoni freschi, prodotti da 230 imprese agricole, per una superficie complessiva di limoneti iscritti pari a 39 ettari. Tra i prodotti trasformati, sicuramente va menzionato il «limoncello», il famoso elisir tipico della zona che ha
 

Pag. 3

alimentato un importante indotto economico per tutta l'area. La produzione certificata dall'Istituto mediterraneo di certificazione (Ismecert) per il 2003 è stata di circa 53.000 bottiglie, pari a 42.300 litri.
      La coltivazione tipica è a terrazzamenti che si dipartono dal livello del mare sino a superare i 400 metri di altitudine. Durante il periodo invernale viene effettuata la copertura delle chiome, per la protezione contro le avversità atmosferiche. Prima si usavano stuoie di paglia (pagliarelle) o altro materiale vegetale, oggi sostituite dalle più pratiche reti ombreggianti.
      Il problema dell'accessibilità ai fondi, posti nelle celebri «terrazze», è da sempre la principale preoccupazione degli operatori agricoli dell'area. Proporre ancor oggi il trasporto dei frutti nelle ceste poste sul capo delle donne del luogo è anacronistico. Molti sono stati i tentativi di applicare modelli innovativi di trasporto già diffusi in altre aree, come le teleferiche e le monorotaie, ma il problema non è stato ancora risolto.
      La coltivazione del limone svolge un ruolo fondamentale nella tutela idrogeologica del territorio occupando anche i versanti più acclivi ed è elemento di spicco del paesaggio della costiera amalfitana, definita da molti «divina costiera», che deve il suo fascino anche alla bellezza e al profumo dei «giardini di limoni».
      Un abbandono dei terrazzamenti non solo porterebbe all'inaridimento dei suoli, ma anche a un crescente dissesto idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei caratteristici muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii: la catena dei monti Lattari è costituita da rocce dolomitiche frammiste a materiali vulcanici, estremamente sensibili ai processi di degradazione e di erosione; d'altro canto le terrazze nei pressi del mare o della strada sono trasformate in parcheggi o divengono preda di insediamenti immobiliari, con ciò in definitiva distruggendo le caratteristiche per quali la costiera è universalmente conosciuta.
      Peraltro va osservato che l'agrumicoltura italiana attraversa da alcuni anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano ovunque presenti produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e nonostante siano stati promossi negli anni, attraverso la politica nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.
      I motivi sono costituiti dalla crescente concorrenza estera (gli accordi euromediterranei di fatto consentono l'importazione agevolata di prodotti agricoli da Paesi rivieraschi con bassissimo costo del lavoro), dalle ridotte dimensioni delle aziende, dallo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, nonché dall'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione.
      Con la legge 2 dicembre 1998, n. 423, è stata prevista la predisposizione di linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il piano di settore nazionale, noto come «Piano agrumi» da ultimo rifinanziato con la legge n. 388 del 2000, ha preventivato spesa complessiva pari a 186 miliardi di vecchie lire ripartita in più anni.
      Le strategie di intervento del Piano agrumi si possono riassumere nei seguenti punti: riqualificare l'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, attraverso la riconversione varietale e l'ammodernamento aziendale; potenziare le produzioni tipiche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo; migliorare l'organizzazione dell'offerta, attraverso il potenziamento delle organizzazioni dei produttori; sviluppare politiche di promozione e di sostegno; sostenere il mantenimento di un'agrumicoltura rilevante per la tutela dell'ambiente e dello spazio rurale, attraverso misure di incentivazione.
      Il finanziamento del Piano agrumi è confluito nel Fondo unico investimenti agricoltura foreste e pesca (unità previsionale di base 1.2.10.2, Ministero delle politiche agricole e forestali), istituito con la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e dotato per ciascuno degli anni 2005-2006
 

Pag. 4

di 227 milioni di euro. Peraltro sussiste una posta relativa a contributi per la crisi del settore nell'unità previsionale di base 3.2.3.4, Ministero delle politiche agricole e forestali - cap. 7624, che per il 2005 gestisce residui per 27,8 milioni di euro.
      Va conclusivamente ricordato che la regione Campania è in procinto di attivare il proprio Piano agrumicolo; peraltro con la legge n. 27 del 1993 ha adottato misure di sostegno della limonicoltura che prevedono, oltre l'impianto di specie colturali tipiche, il finanziamento di opere di ripristino dei terrazzamenti con tecniche e materiali tradizionali, di miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune o su monorotaia, di rifacimento dei pergolati, nonché di miglioramento degli impianti di irrigazione. Nel febbraio 2005, infine, la giunta regionale campana ha approvato un programma di interventi dotato di 1,33 milioni di euro.
      La constatazione che il complesso delle attività sinora poste in essere non ha interrotto il crescente degrado della costiera amalfitana e l'abbandono delle colture spinge a presentare la proposta di legge, che intende coordinarsi e a non sovrapporsi alle norme già vigenti, nel pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di collaborazione per quel che riguarda le prerogative regionali. L'inserimento dell'area nell'elenco dei siti da tutelare dell'Unesco, consente un intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dei beni culturali. Giova anche ricordare che base all'articolo 9 della Costituzione la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.
      L'articolo 1 del progetto di legge indica le sue finalità, richiamandosi alla tutela dei beni culturali in capo alle competenze statali, come individuate dal nuovo articolo 117 della Costituzione, nonché dall'articolo 9 sulla tutela del paesaggio. È esplicitata anche la clausola comunitaria sugli aiuti di Stato, che si ritiene richiamabile in quanto gli stessi sono destinati ad agevolare lo sviluppo di una attività economica e a promuovere la conservazione del patrimonio culturale. Sono poi elencati i comuni nei quali la normativa proposta si applica.
      A valere sulle risorse del Fondo investimenti agricoli, l'articolo 2 prevede l'erogazione ai titolari delle aziende produttrici di un contributo annuale di 10 euro per pianta fruttifera e di 40 euro una tantum per il ripristino dei limoneti abbandonati, mediante recupero o nuovo impianto colturale. La norma esclude dal beneficio le imprese non iscritte all'albo del «limone costa d'Amalfi IGP», che sono la gran parte: l'intento è quello di stimolare le imprese all'iscrizione e quindi di produrre secondo elevati standard qualitativi.
      L'articolo 3 amplia, per le sole aziende iscritte all'albo, l'applicazione del requisito della ruralità per gli immobili agricoli funzionali alla produzione agrumicola nelle aree individuate. Il riconoscimento del requisito riduce significativamente la tassazione degli immobili agricoli (ICI ed IRPEF), ma la rigidità di taluni criteri (ad esempio quello della superficie coltivata) ne ostacola l'applicazione nella costiera amalfitana. Dovendo applicarsi a un numero limitato di soggetti non costituisce una rilevante riduzione di entrate. D'altro canto è l'Agenzia delle entrate che ne decide l'applicazione o meno e i soggetti richiedenti si avvalgono del supporto del Consorzio di tutela.
      Con l'articolo 4 si assegnano al Consorzio di tutela nuovi compiti di supporto e risorse per delinearne i contenuti, in modo da favorire un circolo virtuoso nel quale è il Consorzio stesso che supporta le imprese a iscriversi all'albo. Le ulteriori risorse regionali dovrebbero essere in grado di garantire l'attuazione delle misure idonee a favorire la diminuzione dei costi di produzione, la commerciabilità e la trasformabilità del prodotto.
      L'articolo 5 riprende un progetto del Governo D'Alema mai giunto a definizione, in materia di contrasto all'abusivismo edilizio. Sostanzialmente si propone l'acquisizione al demanio dei comuni delle opere abusive e delle aree dove queste
 

Pag. 5

sono realizzate: si dà quindi seguito alla richiesta del sindaco di Amalfi. La disposizione si sovrappone a quelle vigenti, configurandosi come norma speciale, limitata ai soli comuni della costiera amalfitana. Conoscendo le infinite tutele di cui godono gli abusivisti edilizi, e ne è prova la quasi ventennale vicenda del Fuenti, occorrerà una decisa volontà non solo ad approvarla, ma anche ad applicarla. Il premio potrebbe essere il salvataggio della costiera amalfitana.
      L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.
 

Pag. 6


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Gli interventi di tutela ambientale e di difesa del paesaggio e del territorio della costiera amalfitana rivestono carattere di interesse nazionale, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 9, secondo comma, della Costituzione. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea.
      2. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano nell'ambito dei territori dei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

Art. 2.
(Interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia della limonicoltura costierina).

      1. In aggiunta alle provvidenze previste dalle norme regionali, ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di limoneti ricadenti nei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è concesso un contributo annuale per la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti. Il contributo è pari a 10 euro per ciascuna pianta fruttifera.
      2. Ai medesimi soggetti indicati al comma 1 è concesso un contributo una tantum per il ripristino dei limoneti abbandonati, mediante recupero o nuovo impianto colturale, nonché per le necessarie opere di straordinaria manutenzione. Il contributo è pari a 40 euro per ciascuna pianta fruttifera.
      3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, da erogare nel limite massimo di 10 milioni di euro in ragione

 

Pag. 7

d'anno, è subordinata all'iscrizione del limoneto all'albo del «limone costa d'Amalfi IGP», riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, nonché al rispetto dei relativi disciplinari. Il contributo è destinato alla copertura delle spese per le attività colturali previste dai disciplinari medesimi.

Art. 3.
(Requisito della ruralità per gli immobili funzionali alle attività di produzione dei limoneti).

      1. Nei comuni indicati dal comma 2 dell'articolo 1, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il requisito della ruralità può essere concesso agli immobili funzionali alle attività di produzione dei limoneti iscritti all'albo del «limone costa d'Amalfi IGP», anche nel caso non sussistano tutte le condizioni previste dal medesimo articolo 9.
      2. Gli interessati, avvalendosi del supporto del Consorzio di tutela «limone costa d'Amalfi IGP» riconosciuto con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, avanzano la richiesta di riconoscimento o di mantenimento del requisito della ruralità all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate valuta ciascuna richiesta tenendo conto della necessità di favorire lo sviluppo della limonicoltura di qualità.

Art. 4.
(Attività del Consorzio di tutela «limone costa d'Amalfi IGP»).

      1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128,

 

Pag. 8

come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il Consorzio di tutela «limone costa d'Amalfi IGP» predispone un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) diminuire i costi di produzione e di trasporto, anche mediante la realizzazione di monorotaie a cremagliera o di altre attrezzature agevolatrici quali le teleferiche;

          d) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per i limoneti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con la comunità montana interessati, il Consorzio di tutela «limone costa d'Amalfi IGP» effettua un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.

Art. 5.
(Demolizione di immobili abusivi).

      1. Le opere edilizie abusive realizzate nei comuni indicati nel comma 2 dell'articolo 1 sono acquisite di diritto al patrimonio del comune su cui le stesse insistono. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto se non sono realizzati la demolizione e il ripristino dei luoghi, o non è stata eliminata la difformità, da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione

 

Pag. 9

costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente. Qualora le opere siano realizzate su aree o demanio pubblici esse sono senz'altro demolite, secondo la procedura dei commi 3 e 4.
      2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.
      3. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del comune, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessati, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
      4. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte dal comune. La demolizione, il ripristino e la riqualificazione ambientale sono a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2005 a copertura delle misure di cui all'articolo 1, nonché delle minori entrate previste dall'articolo 3, e ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2005 per le attività previste dall'articolo 4, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per 11,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione

 

Pag. 10

di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa al Fondo unico investimenti agricoltura foreste e pesca, iscritto nell'unità previsionale di base 1.2.10.2 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, e delle corrispondenti proiezioni pluriennali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su