|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5808-A |
La V Commissione,
sul nuovo testo della proposta di legge n. 5808,
esprime
TESTO | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: | ||||||||||||||
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) identico:
«1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;
«1. Gli statuti comunali possono prevedere forme di decentramento»;
b) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
c) identico:
«3. I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 200.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».
«3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo la disciplina prevista dallo statuto, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 54, comma 7»;
|
|