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PDL 5808-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5808-A



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE LUCA, OSVALDO NAPOLI

Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 27 aprile 2005

(Relatore: FONTANA)


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 21 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul nuovo testo della proposta di legge n. 5808,

            esprime

NULLA OSTA
 

Pag. 3



TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;

      «1. Gli statuti comunali possono prevedere forme di decentramento»;

 

          b) il comma 2 è abrogato;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          c) identico:

      «3. I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 200.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».

      «3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo la disciplina prevista dallo statuto, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 54, comma 7»;

            d) il comma 4 è abrogato;
            e) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
            f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Decentramento comunale)».


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