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PDL 3532-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3532-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, PAOLETTI TANGHERONI, ADDUCE, ARRIGHI, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BIMBI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BOVA, BRUSCO, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO, CARBONI, CARLI, CASTAGNETTI, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CIMA, CORDONI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FOLENA, FONTANA, FOTI, FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GROTTO, IANNUZZI, LETTIERI, LUCÀ, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, MACCANICO, MANCINI, MANTINI, MAZZUCA, MILANESE, MOLINARI, OSVALDO NAPOLI, NIGRA, OLIVERIO, ONNIS, PAROLO, RUGGERI, VENDOLA, DUILIO

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari

Presentata il 13 gennaio 2003

(Relatore: BUEMI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta d legge C. 3532 Realacci, in materia di Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari, come risultante dall'esame degli emendamenti,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente:

      1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti:

          «l-bis) il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario».

          «l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario;

          l-quater) i membri italiani del Parlamento europeo».


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