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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3532-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta d legge C. 3532 Realacci, in materia di Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari, come risultante dall'esame degli emendamenti,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
TESTO | |
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1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente: |
1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti: |
«l-bis) il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario». |
«l-bis) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario; l-ter) il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario; l-quater) i membri italiani del Parlamento europeo». |
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