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PDL 5988

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5988



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione del Museo dei pastori

Presentata l'11 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge istituisce a Napoli il Museo dei pastori al fine di valorizzare l'arte della scultura con cui si cerca di creare nuovi «prototipi» di tali figure che appartengono alla secolare tradizione del presepe, cogliendo lo spirito del '700 e non proponendo, come spesso si fa, pedanti copie o sfruttando vecchi stampi tratti da pezzi antichi su cui poter ancora speculare. Nella realizzazione di un pastore si affrontano con attenzione tutti i passaggi fondamentali.
      Si parte dall'argilla prelevata in pacchi semicubici e con paziente lavoro di mano e di stecca e si procede al modellato cercando di cogliere ogni volta tutti gli aspetti plastici della statuetta, che non si limitano esclusivamente alla resa «naturalistica». Non a caso nei tempi d'oro di questo «mestiere» i caposcuola erano eccelsi scultori eredi dell'insegnamento barocco. In molti casi nell'osservare le testine dei grandi del passato ci si accorge di trovarsi di fronte a piccoli capolavori plastici, vere e proprie sculture in miniatura.
      Realizzata la testina in argilla si incidono due fossette all'altezza delle orbite, in questi vuoti saranno poi innestati gli occhi di vetro. Alla testina si aggiunge la modellazione dei piedi e delle mani. Da precisare che nel '700 questi elementi erano realizzati in legno da capaci artigiani. Testa, mani e piedi si mettono quindi a seccare. Inoltre nell'essiccazione i pezzi tendono a restringersi e perdono circa il 10 per cento del loro volume. Una volta asciutti, i pezzi sono introdotti nel forno per subire una cottura graduale che raggiunge la temperatura di 940o per poi tornare con la stessa gradualità alla temperatura ambiente. Pazienza e mano ferma sono fondamentali in queste operazioni. Si arriva così alla fase della pittura.
      Alternativamente si usava la pittura ad olio che è più adatta per ottenere quelle sfumature delicate fondamentali nell'incarnato.
 

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Invece, il sistema oggi più utilizzato è quello basato sull'utilizzo dei colori acrilici. Dipinto il «completo» (testa, mani e piedi) si procede al montaggio sul corpo di stoppa. Il montaggio si effettua con colla per fissare mani e piedi mentre con lo spago si fissa la testa. Montato il pezzo questo passa alla vestizione, cui è adibita una persona specifica in quanto i requisiti per questa operazione richiedono una sensibilità particolare e una capacità molto affine a quella del vero e proprio sarto. Importanti sono la scelta delle stoffe, la conoscenza degli abiti d'epoca, la cucitura a mano sempre più gradita di quella a macchina, molto utilizzata, invece, oggi in virtù di una produzione frenetica e commerciale.
      Ognuno di questi passaggi è fondamentale per la buona riuscita: il modellato, la cottura, l'innesto degli occhi, la pittura, la vestizione sono tutte fasi che esigono capacità, pazienza, talento e passione, qualità necessariamente presenti negli artigiani.
      L'istituzione del Museo dei pastori a Napoli consentirebbe di raccogliere e di esporre tutti i pezzi che sono stati realizzati con delicata maestria dai nostri artigiani nazionali, per poi promuovere uno scambio con quelli che si trovano al di là del territorio nazionale così da valorizzare un'opera che ha una storia secolare e un fascino particolare, alla quale il nostro pensiero corre con un sorriso alquanto nostalgico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo dei pastori).

      1. È istituito il Museo dei pastori, di seguito denominato «Museo», con sede in Napoli.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2005 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.
(Compiti del Museo).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla storia dei pastori e del costume;

          b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

          c) promuovere iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

          d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani autori.

Art. 3.
(Organizzazione del Museo).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è individuata la sede del Museo nel comune di Napoli.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento,

 

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ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri, ad esclusione del presidente eletto ai sensi del comma 5, e in particolare da:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          c) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          d) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della cultura e delle tradizioni napoletane.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attività culturali.
      6. Con successivo provvedimento il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2005 e in 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 6.000.0000 di euro per

 

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l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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