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PDL 5987

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5987



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per il contrasto della manipolazione psicologica

Presentata l'11 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito dei recenti fatti di cronaca riguardanti gli atti terroristici, da ultimi gli attentati del 7 luglio a Londra fino a quelli accaduti nel resto del mondo, ad esempio in Spagna nel marzo 2004, o negli Stati Uniti d'America, l'ormai tristemente noto settembre 2001, dovremmo fermarci a riflettere sulla figura dei «kamikaze» e sulle «ragioni» che possono spingere un essere umano a diventarlo.
      Centinaia e centinaia, se non addirittura migliaia, di innocenti vite spezzate dalla lucida follia calcolatrice di menti fanatiche e senza scrupoli.
      Il termine «kamikaze» trae origine dalla lingua giapponese e significa letteralmente «vento divino». Esso deriva dal nome del tifone che nel 1281 distrusse la flotta mongola, mentre tentava l'invasione del Giappone. Oggi a tutti, purtroppo, questo termine è noto poiché è associato a quegli individui che, consapevoli o meno, decidono di porre fine alla propria esistenza mediante atti di terrorismo.
      Se l'atto terroristico è a priori condannabile e inspiegabile, l'idea stessa di uomini che sacrificano se stessi è inconcepibile in rapporto a quell'istinto di conservazione che permea la natura stessa di ogni essere vivente. L'unico motivo che può farci comprendere come sia possibile che degli uomini siano capaci di arrivare a tanto è che i «kamikaze» diventano tali in virtù dell'opera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche.
      Forse non molti ricordano che con sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 603 del codice penale, che disciplinava la fattispecie del
 

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reato di «plagio». Il reato consisteva nel sottomettere una persona al proprio volere, sino a ridurla in stato di soggezione psicologica.
      Non si discuterà, in questa sede, su quelle che furono le ragioni di tale scelta. Infatti, già nel 1978, in un'aula dibattimentale si era sostenuto da parte della difesa che la norma di cui all'articolo 603 del codice penale era contraria agli articoli 21 e 25 della Costituzione, perché il «plagio» era disciplinato secondo una disposizione indeterminata.
      Poi, a seguito del tragico «11 settembre 2001», in Italia, allo scopo di perseguire i comportamenti criminosi dei «kamikaze» si è tentato, con la presentazione di vari disegni di legge, di reintrodurre il già depennato reato di plagio mutando però la sua definizione in reato di «manipolazione mentale».
      Dato che ci troviamo ad affrontare un tema di grande attualità, poiché il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti sociali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale e in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità personale, con la presente proposta di legge si stabiliscono nuove norme contro la manipolazione psicologica, un fenomeno pericoloso al pari della manipolazione mentale e che, pertanto, necessita di una disciplina specifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque, mediante suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e obbligando la formazione dell'altrui volontà, induce taluno a compiere atti contrari alla propria volontà o pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o da limitare la libertà di agire nonché la capacità di autodeterminazione e di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      2. Costituisce aggravante del reato di cui al comma 1 se, tramite i mezzi indicati al medesimo comma 1, la vittima è indotta a compiere atti offensivi o pericolosi per la propria o per l'altrui integrità fisica o psichica.
      3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di minore, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.


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