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PDL 5977

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5977



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIONDI, ADDUCE, AMATO, ANEDDA, ANGIONI, ARACU, AZZOLINI, BAIAMONTE, BLASI, BORNACIN, CAMO, CAPUANO, CARLUCCI, CIMA, CIRIELLI, COLLAVINI, COLUCCI, CUCCU, DAMIANI, DE LAURENTIIS, DELL'ANNA, DEODATO, DI GIANDOMENICO, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORI, FRIGATO, GALLO, GALVAGNO, GAMBINI, GROTTO, JACINI, LENNA, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, FILIPPO MANCUSO, MARRAS, MAZZUCA, MILANESE, MILIOTO, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, ONNIS, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI, PATRIA, PISTONE, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, ROSATO, RUGGERI, SANZA, SARO, SAVO, SELVA, STERPA, TANZILLI, TARANTINO, TARDITI, TIDEI, ZAMA, ZANETTA, ZUIN

Disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione
alle variazioni del potere di acquisto della moneta

Presentata il 6 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza n. 30 del 23 gennaio 2004 la Corte costituzionale si è così pronunciata nella motivazione: «Il perdurante necessario rispetto dei princìpi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati
 

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ad un'esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei princìpi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione».
      L'attuale meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita si articola in due fasi distinte.
      Nella prima L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in conformità a un «paniere» comprendente uno stock di articoli di consumo, stabilisce il cosiddetto «indice di carovita» posto alla base delle circolari interministeriali che ne stabiliscono l'applicazione sugli importi delle pensioni.
      Nella seconda, tale indice è applicato, mediante percentuali di aumento, nella misura intera sull'importo delle singole pensioni fino a tre volte quello della pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella misura del 90 per cento sull'importo compreso tra il triplo e il quintuplo della stessa pensione minima e nella misura del 75 per cento sulla parte restante della pensione.
      È universalmente riconosciuta la non rispondenza degli indici di carovita stabiliti nel passato dall'ISTAT rispetto all'effettivo calo di potere di acquisto della moneta.
      Ma risulta ancora più evidente che l'attuale sistema di applicazione dello stesso indice alle pensioni provoca un deprezzamento delle stesse del 10 per cento nella fascia compresa fra tre e cinque volte l'importo della pensione minima dell'INPS e del 25 per cento nella fascia di importo superiore a cinque volte la pensione minima stessa.
      Nelle pensioni di origine meno recente il deprezzamento ha portato sicuramente a un calo complessivo del potere di acquisto tale da dover essere considerato irragionevole.
      La presente proposta di legge si prefigge, con un onere finanziario sicuramente accettabile per il bilancio dello Stato, di porre rimedio a una situazione che lede gravemente i diritti dei pensionati pubblici e privati, sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.
      L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce la rivalutazione delle pensioni dirette con l'applicazione alle stesse, con decorrenza dalla data della loro origine, dell'indice di carovita di volta in volta stabilito dall'ISTAT nella misura intera su tutto il loro importo. Nel caso che il trattamento pensionistico sia articolato nelle due voci di «pensione» e «indennità integrativa speciale», con le stesse decorrenze le perequazioni per il carovita devono essere applicate separatamente. Le pensioni di reversibilità dovranno essere rideterminate previa la rivalutazione delle pensioni dirette dalle quali esse traggono origine.
      L'articolo 2 stabilisce la corresponsione degli arretrati da attribuire ai singoli pensionati, in maniera da diluirne l'onere in più esercizi finanziari, tenendo presenti i maggiori bisogni connessi con l'età avanzata degli aventi diritto. Lo stesso articolo pone un limite ragionevole a tale onere, disponendo la rinuncia da parte degli interessati a ogni pretesa di benefìci accessori sugli arretrati e l'estinzione dei ricorsi giurisdizionali in atto tendenti a ottenere il riconoscimento di tali benefìci.
      L'articolo 3 prevede che il Governo emani un apposito provvedimento per la rideterminazione degli indici di carovita in maniera più rispondente che nel passato.
      L'articolo 4 indica la copertura finanziaria per l'attuazione della legge mediante:

          a) l'aumento di un punto percentuale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori in attività, misura che deve intendersi doverosa per il principio di solidarietà di tali lavoratori nei confronti dei colleghi in pensione;

          b) il computo dei titoli di Stato maturati e in riscatto nei singoli esercizi finanziari.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni erogate con meccanismi di perequazione automatica in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze sono rivalutate, con effetto giuridico ed economico dalla data di origine delle stesse, applicando i medesimi indici in misura intera sull'intero importo delle pensioni.
      2. Gli indici dell'ISTAT di cui al comma 1 sono applicati anche per i periodi nei quali la perequazione automatica è stata, per legge, sospesa o ridotta.
      3. Le pensioni di reversibilità sono ricalcolate applicando la rivalutazione prevista dal comma 1 alle pensioni dirette dalle quali esse traggono origine.
      4. Con la stessa decorrenza prevista dal comma 1, qualora il trattamento delle pensioni sia distinto nelle voci «pensione» e «indennità integrativa speciale», la perequazione è effettuata separatamente su ognuna delle due voci.

Art. 2.

      1. La corresponsione degli arretrati maturati dai singoli pensionati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 è effettuata mediante titoli di Stato, con interesse pari a quello in corso alla data di emissione dei titoli, con scadenza alla data di compimento dell'ottantesimo anno di età dell'interessato.
      2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto o superato l'ottantesimo anno di età, la scadenza di cui al comma 1 è prorogata fino al termine di un anno dalla medesima data di entrata in vigore. La corresponsione degli arretrati è subordinata alla rinuncia, da parte degli interessati, ai

 

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benefìci accessori di rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme che saranno loro corrisposte. Qualsiasi azione di ricorso giurisdizionale vertente sulla questione e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge deve, altresì, essere immediatamente interrotta con espressa rinuncia delle parti a procedere.
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, su segnalazione e richiesta degli enti previdenziali responsabili dell'erogazione delle pensioni, all'emissione dei titoli di Stato di cui al comma 1.

Art. 3.

      1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito provvedimento per la rideterminazione degli indici sul costo della vita, da aggiornare con cadenza annuale, al fine di adeguarli alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

          a) mediante l'innalzamento di un punto percentuale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti pubblici e privati in attività lavorativa;

          b) mediante il computo dei titoli di Stato maturati e in riscatto nei singoli esercizi finanziari.


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