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PDL 5965

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5965



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Disposizioni in materia di accertamento
delle infermità degli invalidi civili

Presentata il 4 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - II susseguirsi delle leggi che nell'ultimo quinquennio hanno regolato la materia dell'accertamento dell'invalidità civile, in un primo tempo affidato alle commissioni sanitarie provinciali di prima e seconda istanza (legge 23 dicembre 1978, n. 833), poi alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291) e successivamente alle commissioni mediche delle unità sanitarie locali congiuntamente a quelle periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (legge 15 ottobre 1990, n. 295), ha determinato notevoli ritardi nella definizione delle pratiche, con rilevanti giacenze presso queste ultime commissioni. Nel frattempo agli interessati è ovviamente preclusa la possibilità di ottenere le provvidenze economiche previste in loro favore e gli altri benefìci che la legge contempla (iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro, esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, protesi e altri presìdi connessi alla menomazione, eccetera). Per porre rimedio all'inconveniente, gravemente pregiudizievole degli interessi degli invalidi, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), che per legge ha la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria ed è giustamente preoccupata delle conseguenze negative derivanti dai suddetti ritardi, ha proposto di demandare in via transitoria la definizione delle pratiche arretrate, giacenti presso le commissioni delle aziende sanitarie locali da oltre un anno, alle commissioni mediche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ferma rimanendo la competenza accertativa delle commissioni delle aziende sanitarie locali per le domande correnti, presentate successivamente al termine indicato.
 

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      Al fine di venire incontro alle legittime richieste dell'ANMIC, la presente proposta di legge prevede: all'articolo 1, il temporaneo trasferimento di competenza dalle commissioni delle aziende sanitarie locali a quelle dell'INPS, con il richiamo alla tabella delle percentuali di invalidità applicabile agli invalidi civili; all'articolo 2, le procedure accertative e i successivi adempimenti; all'articolo 3, la tutela amministrativa e giurisdizionale consentita.
      La presente proposta di legge risponde a un evidente principio di giustizia verso i disabili e assume un tangibile significato di trasparenza dell'attività accertativa, rappresentando una chiara risposta alla generalizzata e non comprovata denuncia del fenomeno dei falsi invalidi, considerate l'alta specializzazione e imparzialità dei medici che compongono le commissioni dell'INPS.
      L'iniziativa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, essendo la spesa relativa ai compensi da corrispondere ai medici delle commissioni dell'INPS più che compensata da quella che sarebbe stata sostenuta per i medici delle commissioni delle aziende sanitarie locali e di quelle periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Il trasferimento dei fondi dalle regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS, limitatamente al lavoro di smaltimento delle pratiche arretrate, potrà avvenire previa intesa tra i medesimi enti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande di riconoscimento dell'invalidità civile giacenti da oltre un anno presso le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono effettuati, fino al loro esaurimento, dalle commissioni mediche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'applicazione della tabella delle percentuali di invalidità approvata con decreto del Ministro della salute.
      2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse dalle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali a quelle dell'INPS competenti per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere definite entro un anno dalla data di trasmissione degli atti.

Art. 2.

      1. Le commissioni mediche dell'INPS, integrate con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), procedono gli accertamenti sanitari e redigono il verbale di visita secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387. Al verbale di visita è unito il prospetto valutativo previsto dal comma 8 del citato articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 1991.
      2. Ai fini di cui al comma 1, in sede di accertamenti sanitari l'invalido può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
      3. Copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale, è trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, nei casi in cui la domanda presentata sia finalizzata al

 

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conseguimento della pensione, dell'assegno o dell'indennità di accompagnamento, anche alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, a condizione che dal verbale risulti una riduzione della capacità lavorativa sufficiente per dare luogo, in presenza degli altri requisiti, alla concessione di tali provvidenze. Una terza copia è trasmessa all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 3.

      1. Avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalle commissioni mediche dell'INPS ai sensi dell'articolo 2 gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di visita, ricorso in carta semplice al Ministro dell'economia e delle finanze, che decide entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e di invalidità civile di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
      2. Avverso la decisione del Ministro dell'economia e delle finanze è ammesso il ricorso giurisdizionale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 4.

      1. Resta ferma la competenza delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dagli interessati successivamente al termine indicato al comma 1 dell'articolo 1.


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