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PDL 5959

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5959



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Agevolazioni in favore degli invalidi civili
in particolari condizioni di gravità

Presentata il 29 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ha previsto una serie di misure nei vari campi della prevenzione, cura e riabilitazione e ha posto princìpi generali cui l'ordinamento deve conformarsi per prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
      In attuazione di tali princìpi si rende necessario promuovere l'emanazione di norme positive intese ad assicurare una reale integrazione del soggetto disabile nel tessuto sociale.
      Sono infatti note le condizioni di grave disagio morale ed economico in cui si trovano le persone disabili cui è quasi sempre preclusa la possibilità di accedere ai servizi pubblici essenziali, come la mobilità e l'informazione che, se sono importanti per le persone normali, assumono carattere di impellente necessità per i disabili, costretti all'isolamento per l'impossibilità di usufruire di altri servizi.
      Si pensi ai mezzi di trasporto pubblico, che, nonostante le leggi in vigore e in particolare la menzionata legge n. 104 del 1992 (articolo 26), non consentono l'accesso agli invalidi aventi difficoltà di deambulazione, per cui questi sono obbligati a servirsi dell'automobile sia per il trasporto urbano sia per quello extra-urbano.
      Relativamente ai servizi televisivi e telefonici, si è ben lungi dalla concreta realizzazione dei progetti volti a rendere possibile l'accesso dei disabili all'informazione attraverso tali servizi.
      Occorre pertanto stabilire speciali agevolazioni che consentano agli invalidi di
 

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fare fronte al maggiore costo di tali servizi, non sembrando giusto che la mancata attuazione, da parte dello Stato e di altri enti, delle norme che prevedono il diritto alla libera circolazione e all'informazione debba tradursi in un danno per i disabili, aggravando sensibilmente la loro già grave condizione fisica.
      Richieste in tale senso sono state presentate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, la quale ha proposto la concessione, secondo modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della riduzione del 50 per cento del prezzo della benzina o del gasolio agli invalidi aventi capacità di deambulazione notevolmente ridotte, accertate con la procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per il rilascio del contrassegno speciale.
      In analogia a quanto attualmente previsto per i ciechi civili assoluti, ai quali è riconosciuta una riduzione della tariffa ferroviaria, l'Associazione ha proposto, in favore degli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili, e cioè con invalidità permanente del 100 per cento, una riduzione del 50 per cento su tutti i mezzi pubblici, compresi quelli ferroviari, facendo salve le più favorevoli concessioni eventualmente già previste per i viaggi sui mezzi pubblici locali, urbani ed extra urbani.
      Inoltre, considerata l'inaccessibilità, da parte degli invalidi totalmente inabili, agli apparecchi pubblici telefonici e la conseguente loro necessità di servirsi di telefoni cellulari anche per comunicazioni urgenti inerenti al loro stato di invalidità, è stata proposta la concessione di un contributo pari al 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di detti apparecchi e la riduzione di eguale misura del canone di abbonamento telefonico prevedendo, nell'occasione, la stessa riduzione per il canone di abbonamento radiotelevisivo, per dare agli invalidi una comprensibile agevolazione per l'accesso all'informazione radiofonica e televisiva.
      È stata, infine, proposta, per gli invalidi non deambulanti, una corsia preferenziale per l'accesso agli uffici pubblici e privati, onde evitare il disagio, per loro insopportabile, di lunghe file dinanzi agli sportelli.
      La concessione delle suddette agevolazioni risponde a indubbie ragioni di equità, per cui si ritiene doveroso presentare la proposta di legge, il cui onere finanziario, previsto in 500 mila euro per ciascun anno, è coperto con gli stanziamenti del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli invalidi civili con capacità di deambulazione notevolmente ridotte, provvisti del contrassegno speciale previsto dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, è concessa la riduzione del 50 per cento sul prezzo di acquisto della benzina o del gasolio per motori diesel, fino a un massimo, rispettivamente, di 500 e di 250 litri al mese.
      2. Agli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili sono concessi i seguenti benefìci:

          a) riduzione del 50 per cento della tariffa relativa ai viaggi sui mezzi pubblici di trasporto, compresi quelli ferroviari, ferme rimanendo le più favorevoli concessioni già in atto;

          b) riduzione del 50 per cento del canone di abbonamento radiotelevisivo e del canone degli apparecchi telefonici;

          c) contributo pari al 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di apparecchi telefonici radiomobili.

      3. Gli invalidi civili non deambulanti hanno diritto di precedenza assoluta per l'accesso agli uffici pubblici e privati, per il disbrigo delle loro pratiche amministrative.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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