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PDL 5979

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5979



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, BOATO, SCHMIDT, CENTO, PECORARO SCANIO,
LION, CIMA, ZANELLA

Estensione dei risarcimenti del Fondo di garanzia per le vittime della strada agli animali di compagnia

Presentata il 6 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Per tutelare i danni da eventuali incidenti stradali «particolari» il legislatore ha istituito un apposito Fondo di garanzia, il «Fondo vittime della strada» che opera sia nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati, sia nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati.
      Quanto ai danni prodotti da veicoli non identificati, il Fondo opera per i soli danni alle persone; per i danni prodotti invece da veicoli non assicurati, il Fondo opera per i danni alle persone e anche, con una franchigia (cioè una somma a carico del danneggiato) di 500 euro, per i danni alle cose.
      Nel corso degli anni giurisprudenza e dottrina hanno stabilito che l'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia non avesse natura indennitaria, bensì risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.
      Ne consegue che allo stato il Fondo copre non solo i danni patrimoniali patiti dal danneggiato a seguito del sinistro, ma anche quelli non patrimoniali (Cassazione 21 aprile 1995, n. 3237, in Giustizia Civile, 1995, 648).
      Di qui una contraddizione sempre più evidente in relazione al mancato indennizzo dei danni subiti da animali di compagnia eventualmente trasportati. Il valore dei rapporti cosiddetti «pet» è venuto crescendo nel corso degli anni e, pure senza raggiungere le eccentricità anglosassoni, si è creata in Italia una nuova sensibilità che ha portato sia alla recente approvazione della legge contro i maltrattamenti agli animali, legge 20 luglio 2004,
 

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n. 189, sia alla discussione di proposte di modifiche costituzionali che contemplano tra i compiti dello Stato il «benessere degli animali».
      D'altro canto, l'ormai assodata natura risarcitoria degli indennizzi del Fondo di garanzia facilmente si concilia con la copertura del danno non patrimoniale consistente nella rottura o nell'alterazione del rapporto con il proprio animale di compagnia.
      Per questi motivi e in ragione della accresciuta attenzione verso gli animali, la presente proposta di legge intende colmare quello che ormai può considerarsi un vuoto normativo.
      La modifica che si sottopone all'attenzione dei colleghi introduce un nuovo comma all'articolo 19 della legge n. 990 del 1969, sull'assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore.
      Sostanzialmente si richiede che il danno all'animale di compagnia sia risarcito con le procedure del danno alla persona. Il «paletto» predisposto per evitare la degenerazione dell'istituto prevede che l'animale sia denunziato o iscritto alla relativa anagrafe.
      Infine si prevede una definizione equitativa della liquidazione; è chiaro che tale definizione dovrà contenere integralmente i danni materiali (soccorso, cure, riabilitazione), mentre dovrà valutare secondo buonsenso il danno non patrimoniale (sofferenza della persona e dell'animale, menomazione permanente o morte).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il danno sia subìto da un animale di compagnia, regolarmente registrato o iscritto alla relativa anagrafe, il proprietario ha diritto a richiedere un risarcimento, con le modalità previste per i danni alla persona. L'entità del risarcimento è stabilità in via equitativa tra il proprietario e l'ente designato ai sensi dell'articolo 20».


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