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PDL 5980

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5980



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RIA, ROTUNDO, LUIGI PEPE, PASETTO, LETTIERI,
MOLINARI, D'ANTONI, PISICCHIO

Disposizioni per favorire la dilazione del recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro

Presentata il 7 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha annunciato nel gennaio 2005 l'invio di una lettera alle aziende che avevano fruito di agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro per importi superiori a 250 mila euro. Con tale missiva, l'Ente previdenziale ha inteso intraprendere il recupero delle somme concesse a titolo di sgravio contributivo per le assunzioni effettuate con questa tipologia di contratto tra il novembre 1995 e il maggio 2001, oltre agli interessi «variabili e composti», calcolati sulla base di tassi di riferimento elaborati dalla Commissione europea.
      Tale recupero contributivo, che, secondo stime del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, potrebbe interessare oltre un milione di contratti di formazione e lavoro avviati nel periodo in esame, prende le mosse dalla decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999. La Commissione europea, infatti, nell'esaminare il regime degli aiuti concessi all'Italia per gli interventi a favore dell'occupazione, ha individuato i criteri che rendono compatibili con gli ordinamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro effettuate ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, della legge n. 407 del 1990, del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991, del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, nonché della legge n. 196 del 1997.
 

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      Tali criteri subordinano la legittimità degli aiuti di importo superiore al 25 per cento (misura considerata di carattere generale) al sussistere di una delle seguenti condizioni, oggettive e soggettive, in capo al lavoratore: giovani di età inferiore a 25 anni o fino a 29 anni compiuti se laureati; stato di disoccupazione di lunga durata (persone che siano senza lavoro da almeno un anno); lavoratori inoccupati o disoccupati a condizione che l'assunzione sia finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria. Conseguentemente, la Commissione europea ha dichiarato incompatibili con le norme del mercato comune in materia di aiuti di Stato i benefìci contributivi non rispondenti ai criteri esposti, imponendo allo Stato italiano il recupero dei benefìci illegittimamente concessi sin dal novembre 1995.
      Il Governo ha proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la citata decisione 2000/128/CE della Commissione, la quale, con sentenza del 7 marzo 2002, causa C-310/99, rigettando il ricorso, confermava integralmente la decisione impugnata, ivi inclusa la parte riguardante il recupero delle agevolazioni contributive fruite per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro non in linea con i criteri fissati dalla Commissione e, pertanto, incompatibili con il diritto comunitario ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE.
      Nello stesso mese di marzo 2002, la Commissione, considerato che lo Stato italiano non si era ancora conformato alla decisione 2000/128/CE, poi confermata dalla citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha proposto ricorso alla stessa Corte, al fine di fare dichiarare la Repubblica italiana inadempiente, stante la violazione degli obblighi a essa imposti dalla decisione e dal Trattato CE.
      Con la sentenza del 1o aprile 2004, C-99/02, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato lo Stato italiano per non aver applicato le misure prescritte, accertando inoltre che l'Italia non aveva ancora proceduto al recupero delle somme né aveva predisposto una pianificazione in tale senso.
      A questo fine, la proposta di legge in oggetto è caratterizzata principalmente da due assi portanti. Da un lato, infatti, essa tenta di fare adempiere la Repubblica italiana agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, peraltro proclamati definitivi, esecutivi e inappellabili dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Dall'altro lato, essa favorisce la dilazione del recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro all'intero comparto produttivo del Paese che, come noto, sta attraversando un momento particolarmente difficoltoso. È infatti utile ricordare che l'eventuale adempimento immediato da parte delle imprese alle richieste «legittime» avanzate dall'INPS su spinta comunitaria - in un contesto in cui i margini di guadagno risultano dati (e anzi via via in diminuzione) - si ripercuoterebbe inevitabilmente sul mercato del lavoro, rischiando di provocare un'ondata preoccupante di licenziamenti.
      La disposizione dell'articolo 1, comma 1, disciplina i modi e i criteri del complesso della disciplina. Si prevede, infatti, che il Governo, su richiesta delle imprese che hanno fruito di agevolazioni contributive tra novembre 1995 e maggio 2001, definisca un piano di ammortamento delle somme dovute fino a un massimo di dieci rate annuali. A questo proposito, il testo in oggetto, rivolgendo particolare attenzione alle imprese in momentanea crisi economico-finanziaria ovvero impossibilitate ad avviare il piano di restituzione suddetto, definisce la sospensione della riscossione per un massimo di due anni e l'avvio della restituzione a decorrere dal 1o gennaio 2008. Nel caso in cui l'importo da restituire risulti superiore a 25 mila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
      All'articolo 1, comma 2, è fissata improrogabilmente al 31 dicembre 2005 la
 

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data entro cui è possibile presentare la richiesta di rateizzazione suddetta.
      All'articolo 1, comma 3, è previsto un meccanismo sanzionatorio particolare, da applicare in caso di mancato pagamento della prima rata per motivi che non siano ricompresi tra quelli di cui al comma 1. Qualora, infatti, sussistano tali presupposti, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e, inoltre, l'intero importo da restituire non ancora dovuto risulterà immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
      All'articolo 1, comma 4, si precisa che la scadenza delle rate annuali, nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1, è fissata per il 31 dicembre di ogni anno.
      All'articolo 1, comma 5, si prevede che nel caso in cui abbiano luogo situazioni eccezionali a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento dei piani di restituzione di cui al comma 1, la riscossione può essere sospesa, per non più di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Infine, all'articolo 1, comma 6, si sancisce che il Governo, sempre con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle condizioni economiche internazionali, nazionali e regionali nonché dei loro effetti su particolari settori produttivi ovvero su particolari aziende, definisca i parametri economici entro cui prevedere la sospensione totale della riscossione delle somme dovute per avere fruito di agevolazioni contributive per assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro tra il novembre 1995 e il maggio 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Su motivata richiesta del legale rappresentante delle aziende che hanno fruito di agevolazioni contributive per assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro tra il novembre 1995 e il maggio 2001 il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un piano di restituzione delle somme dovute fino a un massimo di dieci rate annuali ovvero, per le aziende che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e oggettivamente impossibilitate ad avviare il piano di restituzione, definisce la sospensione della riscossione per un massimo di due anni e l'avvio della restituzione a decorrere dal 1o gennaio 2008. Se l'importo da restituire è superiore a 25 mila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
      2. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2005.
      3. In caso di mancato pagamento della prima rata per motivi che non sono ricompresi tra quelli di cui al comma 1:

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

          b) l'intero importo da restituire non ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

      4. Le rate annuali nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono il 31 dicembre di ogni anno.
      5. Se si verificano situazioni eccezionali a carattere generale o relative ad un'area

 

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significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento dei piani di restituzione di cui al comma 1, la riscossione può essere sospesa, per non più di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Governo, tenuto conto delle condizioni economiche internazionali, nazionali e regionali e dei loro effetti su particolari settori produttivi ovvero su particolari aziende, definisce i parametri economici entro cui prevedere la sospensione totale della riscossione delle somme dovute per avere fruito di agevolazioni contributive per assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro tra il novembre 1995 e il maggio 2001.


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