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PDL 5990

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5990



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DUILIO, CAMPA, INNOCENTI, MANINETTI, ALFONSO GIANNI, LO PRESTI, PISTONE, CASTAGNETTI, BIONDI, MARINI, BINDI, BANTI, BOTTINO, COLLÈ, CROSETTO, DELBONO, GASPERONI, MOLINARI

Disposizioni in materia di rendite erogate dall'INAIL

Presentata il 13 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre rimedio alla drammatica situazione che si è venuta a determinare, per alcune migliaia di famiglie, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005. Per effetto della stessa, infatti, verosimilmente dal mese di agosto 2005, circa 5.000 rendite riconosciute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ad altrettanti lavoratori invalidi per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, e segnatamente per silicosi, saranno drasticamente ridotte e di esse circa la metà azzerate.
      La decisione della Corte, in particolare, ha dichiarato incostituzionali i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 38 del 2000, laddove si prevedeva la possibilità di invocare con effetto retroattivo la decadenza del termine decennale ivi previsto per le rettifiche per errore. La Corte ha infatti stabilito che la decadenza del predetto termine non può che avere effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38 del 2000, e cioè dal 16 marzo 2000. Circostanza che ha determinato la conseguenza di far annullare tutti i provvedimenti di «ripristino» della rendita INAIL per quei reddituari che, colpiti da provvedimenti di rettifica per «errore» adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38 del 2000, avevano richiesto e ottenuto l'annullamento degli stessi ai sensi delle disposizioni dei citati commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
      La questione nasce dal carattere eminentemente economico e «sociale» che la
 

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complessa vicenda legislativa ha finito per assumere con il passare del tempo.
      Sul piano sociale, infatti, ad essere coinvolte sono persone anziane, che hanno lavorato per anni in miniera o in galleria (per i silicotici il danno è derivato dall'avere inalato polvere di silice allo stato libero): si tratta di lavoratori per lo più concentrati in alcune aree, peraltro da tempo caratterizzate da una grave crisi industriale, come Aosta (circa 700 persone), Brescia (700 persone), La Spezia (1.500 persone), Sondrio (400 persone), Venezia (800 persone).
      Dopo decenni trascorsi in condizioni di lavoro particolarmente disagiate e usuranti, le persone interessate dalla sentenza della Corte si vedono venire meno un cespite reddituale fondamentale, sul quale avevano fatto sicuro affidamento per condurre una vita libera e dignitosa, e sono indotte a concludere che il «risarcimento» per il danno psico-fisico patito viene disconosciuto per una ragione di mera natura giuridica, da uno Stato inevitabilmente vissuto come ingiusto e ingrato.
      La soluzione avanzata con questa proposta di legge fa salva la decisione assunta dalla Corte costituzionale, concernente la valenza non retroattiva dell'istituto della decadenza in materia di «rettifica per errore» per i provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione, della quale custodisce così il principio di autotutela. Nello stesso tempo, considerata la rilevanza economica e sociale, per non dire «etica», della questione che ne consegue, restituisce ai lavoratori invalidi coinvolti nella decisione la possibilità di continuare a godere delle prestazioni precedentemente fruite. L'ancoraggio alla condizione reddituale degli stessi, infine, conferisce alla proposta di legge un carattere di giustizia sostanziale che ne qualifica ulteriormente la valenza sociale in termini giuridicamente ineccepibili ed economicamente equi. La proposta di legge avanzata, infine, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che gli accantonamenti di bilancio per le rendite di cui trattasi, da parte del relativo Istituto assicuratore, sono tuttora in essere, non essendo intervenuto, allo stato, nessun assestamento che abbia classificato la spesa pluriennale già programmata nella fattispecie finanziaria delle sopravvenienze attive. Per l'insieme di queste ragioni, anche a evitare l'interruzione delle prestazioni in godimento, si confida in una rapida approvazione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore a 3.000 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze.
      2. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto al comma 1, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite stabilito dal medesimo comma 1.


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