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PDL

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5958



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Disposizioni in favore delle cooperative sociali

Presentata il 29 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La costituzione delle cooperative sociali, prevista dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, si è rivelata di estrema utilità specialmente nello svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. L'esperienza fatta al riguardo nelle regioni in cui tali cooperative sono sorte è stata molto positiva in quanto si sono create nuove opportunità di lavoro per moltissimi invalidi civili, facendo risparmiare allo Stato la spesa delle relative pensioni. Purtroppo, questi nuovi organismi, pur perseguendo un interesse generale di carattere sociale, non hanno potuto avere finora una maggiore diffusione a causa degli oneri fiscali che devono sostenere e della complessità delle procedure amministrative stabilite per la loro costituzione. È infatti previsto che devono versare, al pari di tutte le altre cooperative, una quota del 3 per cento degli utili annuali per la costituzione e l'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59) e che per l'iscrizione nel registro delle prefetture - uffici territoriali del Governo, in quello regionale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono presentare una serie di documenti, molti dei quali sono già in possesso della pubblica amministrazione. È inoltre previsto che nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici per la fornitura di beni e di servizi le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap (lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991) sono tenute al pagamento della normale aliquota IVA del 20 per cento. Ciò a differenza delle cooperative sociali costituite per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lettera a) del citato articolo 1) che godono della riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento ulteriormente ridotta a zero se prestano servizi di assistenza domiciliare o in comunità, asili, eccetera. Tale diversità di trattamento non ha alcuna giustificazione nell'attuale fase di applicazione della legge n. 381 del 1991,
 

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in cui molte cooperative sociali sono indotte a svolgere l'attività di integrazione sociale mediante interventi funzionalmente coordinati, comprendenti sia le attività di cui alla citata lettera a), sia quelle di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991. Tale modalità di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche nelle regioni la cui normativa non contempla la separazione tra le due tipologie di attività, di modo che tali cooperative sono in gran parte ad oggetto plurimo.
      Altro motivo che impedisce lo sviluppo di questi organismi è costituito dagli alti tassi di interesse sui mutui contratti con le banche per fare fronte all'acquisto di macchine e di attrezzature necessarie per incrementare le attività e agevolare le assunzioni delle persone portatrici di handicap.
      Per il conseguimento delle indicate finalità perequative e di promozione sociale, come peraltro auspicato dalle associazioni che si occupano da sempre dei problemi degli invalidi civili e dei portatori di handicap, si rende necessario apportare alla legge n. 381 del 1991 le seguenti modificazioni:

          1) soppressione del versamento della aliquota del 3 per cento sugli utili di gestione;

          2) estensione alle cooperative sociali di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991 del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento per la fornitura di beni e di servizi agli enti pubblici;

          3) riduzione degli interessi sui mutui bancari attraverso il concreto intervento economico dello Stato al fine di favorire l'incremento delle attività cooperative;

          4) semplificazione della documentazione necessaria per l'iscrizione nel registro delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nel registro regionale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio della relativa certificazione.

      È stata pertanto predisposta la presente proposta di legge, i cui oneri finanziari per il bilancio dello Stato sono compensati dalle conseguenze derivanti dall'attuazione delle norme stesse, considerata l'economia che si realizza attraverso l'inserimento degli invalidi nell'attività lavorativa e la conseguente soppressione delle pensioni che fanno carico su tale bilancio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusione dal versamento del 3 per cento).

      1. Le cooperative sociali sono escluse dal versamento del 3 per cento degli utili annuali di gestione, previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Agevolazioni IVA).

      1. L'agevolazione dell'aliquota IVA al 4 per cento, prevista per le cooperative sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è estesa alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3.
(Mutui agevolati).

      1. Lo Stato concorre al pagamento del tasso di interesse, fino ad un ammontare pari al 50 per cento dello stesso, sui mutui bancari concessi alle cooperative sociali per l'acquisto di macchine e di attrezzature necessarie allo svolgimento delle loro attività.

Art. 4.
(Semplificazione amministrativa).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a semplificare le procedure amministrative riguardanti l'iscrizione delle cooperative sociali

 

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nei registri delle prefetture - uffici territoriali del Governo e regionali e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tutta la relativa documentazione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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