Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5978

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5978



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUTTI, AIRAGHI, FOTI, SAGLIA, CANNELLA

Agevolazioni fiscali in favore del personale militare percettore
di pensione privilegiata

Presentata il 6 luglio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'argomento che la presente proposta di legge intende portare all'attenzione del Parlamento riguarda la delicata condizione nella quale versa una particolare e ben delimitata categoria di lavoratori, appartenenti ai corpi militari, che nello svolgere il servizio d'istituto hanno contratto malattie invalidanti o mutilazioni. A seguito di tali malattie o mutilazioni (infermità o lesioni invalidanti riconosciute per causa di servizio) questi dipendenti militari dello Stato sono stati dichiarati non più idonei allo svolgimento delle mansioni connesse al loro impiego e sono stati posti in quiescenza prima di avere raggiunto l'anzianità minima per ottenere la pensione ordinaria.
      A questi militari, in base all'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è corrisposto un trattamento pensionistico privilegiato, determinato in una misura variabile dal 30 al 100 per cento della base pensionabile fissata dall'articolo 53 dello stesso testo unico. Tuttavia, appare evidente come nel caso in esame sia più opportuno parlare di una «rendita vitalizia» in luogo di «pensione privilegiata», data la natura risarcitoria e non pensionistica della corresponsione economica, riconosciuta anche da diverse commissioni tributarie investite della questione.
 

Pag. 2

      Orbene, a fronte di tali considerazioni si capisce come la totale sottoposizione di questa «pensione privilegiata» alla imposizione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possa apparire iniqua, poste le altre categorie che, invece, sono esenti dall'imposizione fiscale, quali ad esempio le pensioni di guerra, totalmente escluse dal prelievo fiscale (IRPEF), le rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro corrisposte ai lavoratori del settore privato in seguito a infortuni loro occorsi nello svolgimento della normale attività lavorativa e, infine, le pensioni dovute agli invalidi civili.
      La presente proposta di legge intende quindi «correggere» questa sperequazione, prevedendo la non imponibilità fiscale per una quota del 50 per cento della pensione privilegiata ordinaria in oggetto, da applicare retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 1985.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche solo per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

      1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai trattamenti pensionistici liquidati a decorrere dal 1o gennaio 1985.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su