Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5957

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5957



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità

Presentata il 29 giugno 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata elaborata con la collaborazione di un Comitato di associazioni (che comunque hanno inteso presentare, in maniera autonoma, all'attenzione del Parlamento, eguale articolato attraverso lo strumento della iniziativa popolare, sottoscritta da più di 60 mila cittadini) che operano sui problemi della disabilità e dell'emarginazione. Tale Comitato rappresenta la grande maggioranza dell'associazionismo del settore: Lega Arcobaleno contro le barriere, Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri (ANLA FER), Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), Unione famiglie handicappati (UFHa), Associazione famiglie handicappati comprensorio di Orvieto (AFHCO), Lega Arco, Vivere insieme. Essa, pertanto, è frutto di una «esperienza sul campo» di associazioni che da molti anni operano per i diritti delle persone handicappate e per il sostegno alle famiglie che (questione esemplare in tutta Europa) assistono quotidianamente nel proprio ambito le persone con una disabilità «grave» o «gravissima». Particolarmente significativo è il fatto che - forse per la prima volta - una iniziativa sui gravi problemi della disabilità vede, fra i promotori, una organizzazione che prioritariamente si occupa dei problemi dei pensionati (l'ANLA FER): ciò costituisce un importante segnale di come il variegato mondo dell'associazionismo sa aggregarsi sui grandi temi dell'emarginazione, al di là dei propri specifici temi, costituendosi in soggetto unitario per una rinnovata politica sociale. In Italia, le persone la cui disabilità è definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «in situazione di gravità» sono circa 1.800.000. Fra costoro, un numero - fortunatamente molto inferiore, calcolabile in
 

Pag. 2

circa 300 mila, si trova nella situazione che nella presente proposta di legge è considerata come «gravissima». Per loro, la suddetta situazione di gravità è aggravata dal fatto che non sono in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni indicate dal comma 41-bis dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, intodotto dall'articolo 2 della proposta di legge:

          a) una percentuale di deficit intellettivo grave che comporta un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assumere cibi e bevande o di lavarsi o di vestirsi in modo autonomo.

      È proprio a favore di queste persone che la proposta di legge intende intervenire. È del tutto evidente che se una persona la cui disabilità è già considerata in situazione di gravità - come definita dalla legge n. 104 del 1992 - è «anche nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo almeno due delle suindicate funzioni», e pertanto abbisogna di una assistenza continua quotidiana, per le intere ventiquattro ore giornaliere. E ciò anche per consentirle una vita scolastica, lavorativa, ludica integrata nel modo più completo possibile. Una assistenza che tuttora le istituzioni non riescono a garantire in modo soddisfacente e che quindi è quasi del tutto a carico delle famiglie.
      La proposta di legge è composta da quattro articoli che si procede ad illustrare.
      L'articolo 1 reca l'adeguamento delle pensioni di reversibilità. Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone la limitazione della cumulabilità della pensione di reversibilità con eventuali altri redditi percepiti dal superstite beneficiario. Esso, inoltre, limita percentualmente l'ammontare della pensione di reversibilità, in relazione alla situazione della famiglia superstite (numero e grado di parentela). Infine, esso dispone che tale limite percentuale sia elevato al 70 per cento nel caso di presenza di soli figli inabili.
      Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce le parole: «ovvero inabili» nel testo originario del comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995. Infatti, il termine «inabili» è ambiguo in quanto non è chiaro rispetto a cosa si sia inabili. Comunemente si intende che l'inabilità sia parametrata rispetto alla capacità lavorativa. Se così è intesa l'inabilità, dal provvedimento rimarrebbero escluse le persone che, pur essendo colpite da una grave disabilità, potrebbero egualmente svolgere un proficuo lavoro adeguato alle loro possibilità fisiche, qualora fossero adeguati gli strumenti umani e tecnici ed i posti di lavoro. Del resto, questa è proprio la filosofia del «collocamento mirato», deliberato dal Parlamento con la legge 12 marzo 1999, n. 68.
      La presente proposta di legge, invece, si riferisce ad una inabilità rispetto all'autonomia nello svolgimento di funzioni ordinarie di vita, indicate nell'articolo 2. Pertanto, essa interviene in relazione alla «situazione» effettiva in cui vive la persona disabile e non già rispetto a un concetto vago e antiscientifico, come è la «percentuale di invalidità» o la «incapacità lavorativa». Ad esempio: un tetraplegico ha ordinariamente l'impossibilità di svolgere autonomamente almeno due delle funzioni primarie di cui all'articolo 2; eppure, quasi sempre è in grado di svolgere un lavoro in modo del tutto produttivo, purché siano adottati i necessari adeguamenti o modifiche strutturali, come previsto anche dalla citata legge n. 68 del 1999 (insegnamento, telelavoro, consulenza fiscale, eccetera).
      Con il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 della proposta di legge si dispone che i limiti di cumulabilità e di percentualizzazione, stabiliti dal citato comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare in cui conviva una persona la cui disabilità non solo sia

 

Pag. 3

considerata «in situazione di gravità» ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni già indicate in precedenza.
      Al momento della morte del percipiente la pensione primaria, anche il sostegno assistenziale viene a mancare o a diminuire grandemente. Com'è stato detto, l'Europa si interroga sul perché le famiglie italiane si facciano carico quasi totale dei figli gravemente disabili anziché costringerli in istituto, come ordinariamente è fatto in tutti i Paesi europei. La risposta è statisticamente trovata nel fatto che i figli disabili assistiti dalle loro famiglie vivono molto più a lungo e molto meglio che negli istituti, sentimentalmente asettici, socialmente segreganti e costosissimi per lo Stato.
      Pertanto, l'aberrazione del vigente comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 sta nel non considerare che alla morte di chi percepiva la pensione (di solito un genitore) il superstite con gravissima disabilità (che può essere anche il coniuge e non il solo figlio) avrà una assistenza parentale diminuita, alla quale dovrà fare fronte con una assistenza a pagamento: se non ricorresse a ciò, non solo peggiorerebbe la qualità della propria vita ma aumenterebbe anche la necessità del suo ricovero in istituto.
      La modifica proposta, quindi, non solo elimina i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità con altri eventuali redditi, ma precisa, altresì, che essa sia erogata per intero - al 100 per cento e non già in modo commisurato alla situazione familiare.
      L'articolo 2 reca la definizione della mancanza di autonomia di funzioni. È l'impossibilità di svolgere in modo autonomo le funzioni essenziali della vita che determina la situazione di «gravissima» disabilità. Lo scopo che l'associazionismo intende raggiungere è di enucleare le persone (circa 300 mila in Italia) la cui gravissima disabilità abbisogna di una assistenza quotidiana continua e di proporre gli interventi parlamentari più incisivi ed urgenti soprattutto sulla loro situazione. In tale modo, non solo si alleviano le difficoltà in cui versano le famiglie che le assistono, ma - come previsto dalla presente proposta di legge - si assicura, almeno sul piano finanziario, lo stesso livello di vita che esse avevano sinché il genitore era vivo, ancora in grado di fornire loro assistenza.
      L'articolo 3 reca norme sulla documentazione. Il testo precisa che il certificato medico da esibire deve fare risultare la situazione di disabilità del richiedente e non, più superficialmente, la cosiddetta «percentuale di invalidità».
      L'articolo 4 reca la copertura finanziaria. Il costo annuo derivante dall'attuazione della legge è stato calcolato secondo dati di previsione, dati che il Parlamento potrebbe meglio precisare con indagini appropriate.
      Si prevedono approssimativamente: 300 mila persone con gravissima disabilità, la morte di 10 mila genitori già percettori della pensione primaria in quanto anziani, 464,81 euro di adeguamento della pensione per ciascun superstite, pari a un onere di 5 milioni di euro annui, per eccesso. La copertura finanziaria non è prevista con un aumento della pressione fiscale, bensì con un prelievo minimo dalle vincite ai giochi di Stato.
      Onorevoli colleghi, il successo che la proposta di legge ha incontrato è dimostrato non solo dalle 61.670 firme raccolte dall'iniziativa popolare, ma soprattutto dalla grande diffusione nel territorio nazionale: 565 comuni, sparsi in tutte le regioni e in 82 province, dei quali 13 capoluoghi di regione e 54 capoluoghi di provincia.
      Centinaia di migliaia di persone con gravissima disabilità e le loro famiglie, l'intero associazionismo che opera contro l'handicap, tutti i cittadini firmatari della citata proposta di legge di iniziativa popolare attendono ora che il Parlamento si pronunci in merito. Tutti, da veri democratici, chiedono che il Parlamento la esamini con urgenza e decida secondo le proprie costituzionali responsabilità.
      Le esigue risorse finanziarie del Comitato promotore non hanno consentito di
 

Pag. 4

diffondere «tavoli di raccolta» nell'intero territorio nazionale (ne sono stati organizzati 98) e sicuramente i destinatari diretti - i disabili - hanno incontrato spesso difficoltà insormontabili per recarsi presso le segreterie comunali e circoscrizionali, molte delle quali sono tuttora «fortificate» da barriere architettoniche. Eppure, le firme raccolte superano per oltre il 20 per cento quelle stabilite dalla legge n. 352 del 1970: sicuramente il contenuto della proposta di legge è condiviso dall'unanimità dei cittadini consapevoli delle enormi difficoltà delle famiglie che, esemplarmente, seguitano a sostituire le carenze dello Stato nella diuturna e amorevole assistenza ai loro familiari in situazione di «gravissima disabilità».
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Adeguamento delle pensioni
di reversibilità).

      1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ovvero inabili,» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

          b) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cumulabilità non si applicano, altresì, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-bis del presente articolo. In tale caso, inoltre, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza».

Art. 2.
(Mancanza di autonomia di funzioni).

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «41-bis. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni di cui al comma 41 può derivare da:

          a) una percentuale di deficit intellettivo grave che comporta un grave ritardo

 

Pag. 6

mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) l'impossibilità di deambulazione;

          c) l'impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) l'impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assumere cibi o bevande, o di lavarsi o di vestirsi in modo autonomo».

Art. 3.
(Documentazione).

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità ai sensi del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dal quale risulta la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dell'istanza presentata ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante prelievo dello 0,1 per cento dalle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su