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PDL 5365

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5365



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIULIETTI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, BUGLIO, BULGARELLI, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, INTINI, KESSLER, LABATE, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZUCA, MELANDRI, MERLO, MOLINARI, MUSSI, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PISTONE, POTENZA, PREDA, QUARTIANI, RAVA, ROSATO, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUSCONI, RUSSO SPENA, SASSO, SCIACCA, SERENI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, VALPIANA, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VILLARI, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI

Modifiche all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernenti le violazioni in materia di pubblicità radiotelevisiva.

Presentata il 20 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Per le violazioni di legge in materia di pubblicità radiotelevisiva si applica il dispositivo recato dall'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge n. 223 del 1990 (cosiddetta «legge Mammì»).
      Com'è noto sì tratta di un dispositivo particolarmente complesso, che si svolge nei modi e nelle forme previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, e che vincola la procedura ad una
 

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serie di passaggi burocratici (atti di accertamento, contestazioni e notificazione, ordinanza-ingiunzione) essenziali ai fini del perfezionamento formale della procedura sanzionatoria stessa.
      In particolare, l'innosservanza di una disposizione in materia di pubblicità, accertata d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o su segnalazione di terzi, impone la contestazione dell'addebito. «Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate» si procede a diffidare «gli interessi a cessare dal comportamento illegittimo». Solo persistendo la condotta illegittima anche dopo la diffida si può comminare la sanzione.
      Com'è evidente, si tratta di una procedura macchinosa, la cui durata nella prassi è spesso vicina ai dodici mesi, a conclusione della quale la concreta possibilità dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria costituisce un'eventualità del tutto residuale. In aggiunta, l'ammontare delle sanzioni previste dalla legge, tra un minimo di 5.164,57 euro e un massimo di circa 51.645,69 euro, è così esiguo da non essere assolutamente comparabile, per difetto, al «valore» economico delle violazioni commesse nell'arco di tempo necessario per lo svolgimento del procedimento amministrativo. Si tratta peraltro di cifre mai modificate o aggiornate dalla data di entrata in vigore della legge (agosto 1990). La conseguenza è che una banale valutazione dei rischi e dei benefici suggerisce alle emittenti televisive comportamenti non virtuosi.
      Le modifiche apportate ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 perseguono l'obiettivo di uniformare il dispositivo sanzionatorio in materia di pubblicità radiotelevisiva a quello vigente per altre ipotesi di violazione della disciplina sulla programmazione radiotelevisiva (diritto di rettifica, trasmissione di programmi e di messaggi pubblicitari differenziati nei diversi bacini locali; programmi nocivi, violenti o pornografici; film vietati) rendendo in tale modo più efficace il presidio e più effettivi i suoi effetti di deterrenza. L'uniformazione della risposta sanzionatoria, e comunque l'adozione di un apparato dotato di effettività, sono comportamenti imposti agli Stati membri dal diritto comunitario: l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, richiede, infatti, agli Stati membri di adottare e di applicare un sistema efficace di vigilanza e di sanzione delle violazioni commesse dalle emittenti televisive: «Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva». E nella sua parte sostanziale detta direttiva disciplina sia le modalità di diffusione della pubblicità in televisione (articolo 10 e seguenti), sia la tutela dei minori (articolo 22).
      In concreto, l'entrata in vigore della nuova disciplina comporterà che anche in caso di violazione delle disposizioni sulla pubblicità l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà comminare sanzioni a seguito di un procedimento in contraddittorio, senza la necessità di adottare un provvedimento di previa diffida. Inoltre, l'ammontare delle sanzioni, al momento limitato alle cifre in precedenza indicate, viene elevato a una somma da 25.000 euro a 350.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «8, escluso il comma 10,» sono soppresse.
      2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «comma 10, » sono soppresse.
      3. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 25.000 euro a 350.000 euro».


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