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PDL 5470-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5470-5638-5891-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 5470, d'iniziativa dei deputati

IANNUZZI, LADU, MOLINARI, ANNUNZIATA, BANTI, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, BIMBI, BINDI, BOCCIA, BOTTINO, BRESSA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, D'ANTONI, DE LUCA, DE MITA, DELBONO, DUILIO, FANFANI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIACOMELLI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARINO, MEDURI, MERLO, MILANA, MILANESE, MORGANDO, MOSELLA, PASETTO, PISCITELLO, POTENZA, REALACCI, REDUZZI, RIA, ROCCHI, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SANTAGATA, SINISI, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TUCCILLO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, ZACCARIA, ZARA, ABBONDANZIERI, PIGLIONICA, VIANELLO, VIGNI, ZUNINO

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

Presentata il 1o dicembre 2004


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5470, 5638 e 5891. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 5638, d'iniziativa dei deputati

FOTI, DELL'ANNA, OSVALDO NAPOLI

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici
e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 17 febbraio 2005

n. 5891, d'iniziativa dei deputati

COLUCCINI, VIGNI, ABBONDANZIERI
RAFFAELLA MARIANI, RUGGHIA, CRISCI, CIALENTE

Disposizioni per il recupero, la riqualificazione e la tutela
degli insediamenti urbanistici dei borghi più belli d'Italia

Presentata il 31 maggio 2005

(Relatore: LUPI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge Iannuzzi n. 5470 ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente,

            rilevato che l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, «le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana», e che tali interventi possono consistere nel «risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati», nella «realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani»,

            rilevato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati «antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici» ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio «borghi antichi d'Italia»,

            rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia,

            ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto alle attività in esso disciplinate (interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), siano riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 362 del 2003, 16 del 2004 e 232 del 2005), alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

 

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            ritenuto che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento in esame, vale a dire la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, possa essere richiamata anche la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            preso atto che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

            ritenuto, pertanto, che per valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al dettato costituzionale occorre verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

            preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio,

            rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza costituzionale per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che tali interventi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati,

            ritenuto che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non individua con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico,

            ritenuto, altresì, che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni») ha rilevato che ogni intervento

 

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sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo,

            ritenuto, pertanto, che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configuri quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia riformulato l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 ed abbinate, recante «Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, sia riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione e recupero degli immobili ubicati nei centri storici.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 e abbinate, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici»;

            condivise le finalità del provvedimento, che si propone di introdurre interventi strategici per il miglioramento e il recupero di tali preziose testimonianze del tessuto urbanistico nazionale;

            ritenuto opportuno chiarire che il riconoscimento della qualifica di «borgo antico», di cui all'articolo 1, comma 3, non comporta di per sé il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei relativi insediamenti urbanistici;

            rilevata l'opportunità di assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella determinazione delle modalità per il riparto delle risorse del costituendo Fondo per la riqualificazione dei centri storici, considerato che le competenze in materia di valorizzazione e di riqualificazione di tali beni culturali appaiono più strettamente attinenti al medesimo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «di intesa» con le seguenti: «di concerto», e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

            b) all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto ivi contemplato sia adottato con il concerto anche del

 

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Ministro per i beni e le attività culturali, eventualmente eliminando il riferimento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, considerato che gli interventi previsti nel presente articolo non sono propriamente riconducibili alla sua sfera di competenza.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge Iannuzzi n. 5470 e abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        
 

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TESTO
unificato della Commissione

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi

 

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negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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