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PDL 4636-bis-E

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4636-bis-E



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 gennaio 2004 (v. stampato Camera n. 4636)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
previo stralcio dell'articolo 12,
il 30 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 1296-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
previo stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2, il 10 novembre 2004
(v. stampato Camera n. 4636-bis-B)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 1o dicembre 2004

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 16 dicembre 2004 (v. stampato Camera Doc. I, n. 6)

APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 giugno 2005

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 giugno 2005

(Relatore: PALMA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 4636-bis-D.
La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4636-bis-D.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 4636-bis-D;

            rilevato che esso reca una pluralità di deleghe legislative al Governo per una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario;

            ricordato il parere reso dal Comitato in data 12 maggio 2004, sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Commissione competente e ricordato altresì che il Comitato si è successivamente espresso in data 16 novembre 2004, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

            tenuto conto che l'Assemblea ha deliberato, su proposta della Commissione di merito, in data 6 luglio 2005, la limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento;

            rilevato che, a seguito della citata delibera, oggetto di esame appaiono le sole disposizioni individuate nella delibera medesima;

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 45 - che reca una disciplina transitoria applicabile «nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 10», relativa alla materia del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché di primo e secondo grado - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con quanto previsto dal medesimo comma 10, atteso che esso reca una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi, volta a disciplinare anch'essa in via transitoria il divieto di conferire siffatti incarichi al raggiungimento di una certa anzianità di servizio, in modo del tutto coincidente con quanto già previsto al comma 45 in esame.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4636-bis-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e modificato dal Senato, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario;

            rilevato che tutte le disposizioni da esso recate, incidendo sull'ordinamento giudiziario, sono riconducibili alla competenza legislativa

 

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esclusiva dello Stato, ai sensi delle lettere g) ed l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, che concernono, rispettivamente, la disciplina in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

NULLA OSTA


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