Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 5989

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5989



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3500)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 luglio 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Pag. 3

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

        All'articolo 1:

            il comma 2 è soppresso;

            al comma 3, le parole: «nonché di quello di cui al comma 2,» sono soppresse;

            al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse.

        All'articolo 2:

            al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE»;

            al comma 5, dopo le parole: «è approvato», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

            al comma 7, nell'allegato 1:

                alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

            a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978», le parole: «art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C» sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente» e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente: «15,43»;

            b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987», le parole: «Legge n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Legge n. 67»;

            c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993», le parole: «dell'Autorità» e «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «Centro nazionale»;

            d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998», le parole: «alla Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «alle Comunità europee»;

            e) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «97,97»;

 

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                alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», la parola: «Somma» è sostituita dalla seguente: «Somme»;

                alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubbblica n. 200 del 1967», le parole: «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

                alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali»:

            a) al capoverso: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;

            b) al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», la parola: «Associazione» è sostituita dalla seguente: «Accademia»;

            c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «0,65»;

                alla voce: «Ministero della salute»:

            a) nel titolo, il numero: «12.» è soppresso;

            b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003», le parole: «art. 49» sono sostituite dalle seguenti: «art. 48».

        All'articolo 3, al comma 2:

            alla lettera a) è premessa la seguente:

            «0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"»;

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"».

 

Pag. 5

        Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). - 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            "2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria"».

 

Pag. 6-7


Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione).

Articolo 1.
(Versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione).

        1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

        1. Identico.

        2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.       Soppresso.

Pag. 8-9
        3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.         3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
        4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.         4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
        5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.         5. Identico.

Articolo 2.
(Premio di concentrazione).

Articolo 2.
(Premio di concentrazione).

        1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

        1. Identico:

            a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

            a) identica;

            b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

            b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

            c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

            c) identica.


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        2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:         2. Identico.

            a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

            b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

        3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

        3. Identico.
        4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.         4. Identico.
        5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.         5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
        6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.         6. Identico.

Pag. 12-13
        7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.         7. Identico.
        8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.         8. Identico.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         9. Identico.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

        1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

        1. Identico.

        2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:         2. Identico;
 

            0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi»;

            a) al comma 13-quater, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

            a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili»;

            b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere

            b) identica.


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prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».
 

Articolo 3-bis.
(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada).
 

        1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 17 giugno 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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Pag. 16-17

Allegato 1 Allegato 1
RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
     
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
     
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 0,15 0,32 0,16 Identico.      
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 0,15 0,32 0,16 Identico.      
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 0,70 1,45 0,72 Identico.      
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
9,94 - 2,93 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
15,43 - 2,93
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)
2,09 4,33 2,13 Identico.      
 

Pag. 18-19

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
Legge n. 87 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) 6,25 13,07 6,50 Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183) 6,25 13,07 6,50

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:
- art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

0,64 1,34 0,66 Identico.      

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)

0,26 0,54 0,27

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- art. 4: istituzione Centro nazionale l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)

0,26 0,54 0,27

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

3,21 6,63 3,26 Identico.      

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

0,29 0,60 0,30 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

0,03 0,06 0,03 Identico.      

 

Pag. 20-21

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733)

0,14 0,29 0,14 Identico.      

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

0,14 0,29 0,14 Identico.      

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

0,33 0,69 0,34 Identico.      

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:
- art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

0,06 0,13 0,07

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:
- art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

0,06 0,13 0,07

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

3,34 6,99 3,48 Identico.      

 

Pag. 22-23

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) 3,41 7,13 3,54 Identico.      

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

0,19 0,40 0,20 Identico.      

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935)

0,32 0,67 0,33 Identico.      

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

      Identico.      
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890) 35,20 71,86 35,35        

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)

1,90 3,95 1,96        

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911)

6,62 13,32 6,51        

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - cap. 3920)

7,78 15,80 7,75        

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)

4,92 9,96 4,87 Identico.      

 

Pag. 24-25

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
- art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)
2,25 4,68 2,31 Identico.      

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

0,14 0,29 0,15 Identico.      

Legge n. 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

2,15 5,30 2,24 Identico.      

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

0,06 0,12 0,06 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
92,48 170,19 86,37
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
97,97 170,19 86,37

 

Pag. 26-27

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
     
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
     

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- art. 10, comma 7: Somma da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

0,34 0,71 0,35

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

0,34 0,71 0,35

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

0,34 0,72 0,35 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

0,45 0,94 0,47 Identico.      

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

1,55 3,24 1,60 Identico.      

- art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

1,02 2,12 1,06        
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3,70 7,72 3,82
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
3,70 7,72 3,82

 

Pag. 28-29

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
     
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
     

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
- art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)

- 0,06 0,03 Identico.      

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)

0,03 0,06 0,03 Identico.      
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
0,03 0,13 0,06        

 

Pag. 30-31

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
     
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
     

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

0,08 0,17 0,08 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

0,002 0,004 0,002 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
0,08 0,17 0,08        

 

Pag. 32-33

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
     
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
     

Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:
- art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2201)

- 0,09 0,05 Identico.      

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)

0,04 0,08 0,04

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)

0,04 0,08 0,04

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

8,74 18,29 9,09 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

0,10 0,21 0,10 Identico.      

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2210)

0,04 0,08 0,04 Identico.      
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
8,91 18,74 9,32
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
8,91 18,74 9,32

 

Pag. 34-35

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELL'INTERNO       MINISTERO DELL'INTERNO      

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

0,05 0,10 0,05 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

0,002 0,004 0,002 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO
0,05 0,10 0,05        

 

Pag. 36-37

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
     
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
     

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646)

0,66 1,37 0,68 Identico.      
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389) 0,004 0,01 0,003 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

0,80 1,68 0,83 Identico.      

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)

0,87 1,82 0,89 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
2,34 4,87 2,41        

 

Pag. 38-39

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
     
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
     

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

- 0,03 0,01 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

0,01 0,01 0,01 Identico.      

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)

- 0,02 0,01 Identico.      

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

1,01 2,11 1,04 Identico.      

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

- 7,15 3,56 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1,02 9,33 4,62        

 

Pag. 40-41

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
     
MINISTERO DELLA DIFESA
     

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

0,01 0,03 0,01 Identico.      

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360)

- 0,36 0,18 Identico.      

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354)

- 0,13 0,06 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA
0,01 0,51 0,25        

 

Pag. 42-43

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
     
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
     

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

0,27 0,56 0,28 Identico.      

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

0,08 0,17 0,09 Identico.      

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

1,17 2,74 1,35 Identico.      
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
1,52 3,47 1,71        

 

Pag. 44-45

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
     
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
     

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)

0,04 0,08 0,04 Identico.      

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)

-     11,49 5,72

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)

5,49 11,49 5,72

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)

0,08 0,18 0,09 Identico.      

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - cap. 2363)

- 0,03 0,01 Identico.      

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Associazione nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

0,04 0,09 0,05

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

0,04 0,09 0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

0,49 1,01 0,50 Identico.      
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
6,14 12,88 6,41
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
0,65 12,88 6,41

 

Pag. 46-47

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)
12. MINISTERO DELLA SALUTE
     
MINISTERO DELLA SALUTE
     

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453)

0,49 1,02 0,51 Identico.      

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

- 6,13 3,05 Identico.      

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)

1,33 2,76 1,36 Identico.      

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)

1,04 2,17 1,07 Identico.      

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

0,06 0,14 0,07 Identico.      

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)

0,08 0,17 0,08 Identico.      

 

Pag. 48-49

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(milioni di euro)
 
(milioni di euro)

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- art. 49, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)

0,72 1,51 0,75

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
- art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)

0,72 1,51 0,75
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE
3,72 13,89 6,88
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE
3,72 13,89 6,88
TOTALE
120,00 242,00 122,00
TOTALE
120,00 242,00 122,00


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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