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PDL 5938

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5938



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LULLI, LABATE, CASTAGNETTI, GAMBINI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BIMBI, BOLOGNESI, BOVA, BUEMI, BULGARELLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHITI, CIALENTE, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DIANA, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GROTTO, LETTIERI, LUCIDI, LUMIA, LUONGO, LUSETTI, MAGNOLFI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MOTTA, NANNICINI, NIEDDU, NIGRA, PAPPATERRA, PISTONE, POTENZA, PREDA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUZZANTE, SANDI, SPINI, TEDESCHI, TOLOTTI, TRUPIA, MICHELE VENTURA, VIGNI, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni per la sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori

Presentata il 23 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è assistito in Europa e in Italia a un miglioramento progressivo della qualità e della sicurezza nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti tessili italiani. L'eliminazione delle barriere doganali, che sarà completa nel 2005, pone però nuovi rischi dovuti all'immissione in commercio di prodotti tessili il cui processo di produzione è fuori controllo in quanto spesso utilizza prodotti e processi non più consentiti in Europa.
      Tali nuovi scenari possono determinare una maggiore esposizione dei consumatori a rischi per la salute. La pelle è la parte più esposta del corpo all'aggressione di sostanze pericolose, che portano a un aumento delle dermatiti allergiche e irritative
 

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da contatto in una popolazione, come quella italiana ed europea, dove si sta verificando un aumento delle patologie dermatologiche soprattutto nelle classi di età più giovani. Il tema dei rischi collegati all'esposizione della pelle a sostanze irritanti, nocive e sensibilizzanti presenti nell'abbigliamento deve essere affrontato.
      I capi di abbigliamento e gli accessori presenti in essi sono tra le cause più frequenti di dermatiti irritative (DIC) e allergiche (DAC) da contatto, e possono contenere sostanze irritanti, tossiche e cancerogene vietate dalla normativa europea e italiana. Le dermatiti da abiti sono generalmente attribuite ai prodotti chimici e coloranti aggiunti, in maniera non corretta, alle fibre durante la loro manifattura e assemblaggio in indumenti. In particolare, agenti responsabili sono le finiture, i coloranti, i metalli, la gomma e le colle. Anche i candeggianti ottici, i biocidi, i ritardanti di fiamma e altri agenti sono occasionalmente riconosciuti come sostanze scatenanti. Studi di prevalenza sono stati effettuati solo nella popolazione che afferisce agli ambulatori dermatologici, per cui non si conosce la reale dimensione del problema. Numerose ricerche a livello internazionale hanno permesso di creare dei modelli per la valutazione dei rischi legati alla esposizione della cute a sostanze tossiche e cancerogene. In base a tali studi sono state emanate numerose leggi di tipo precauzionale in continua evoluzione. Oltre all'Italia, diversi Paesi europei hanno recepito la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che vieta la presenza nel prodotto finale dei coloranti azoici in grado di liberare 22 amine aromatiche considerate cancerogene. Il quadro legislativo italiano è in continua e veloce evoluzione e si citano in particolare:

          a) il decreto del Ministro della salute 10 gennaio 2002, recante «Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002;

          b) il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, recante «Recepimento della direttiva 2002/61, recante diciannovesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2003;

          c) il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazioni delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;

          d) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti», che ha modificato le norme sulla responsabilità nella immissione nel mercato delle sostanze pericolose.

      In particolare il citato decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; all'articolo 6 si afferma che le amministrazioni (Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze) debbano controllare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
      Il Ministero della salute, tramite l'Accordo del 22 novembre 2001 tra governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002, prevede, tra i LEA della prevenzione collettiva, per i dipartimenti di prevenzione, la vigilanza e il controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi.
      Dal 1997 al 2003 il fatturato dei prodotti tessili importati dai Paesi extracomunitari

 

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è passato da 3.000 milioni di euro a più di 5.000, e si prevede nei prossimi anni un aumento di un ulteriore 11 per cento dopo l'eliminazione dei contingenti per l'importazione nel gennaio 2005.
      Tali dati evidenziano scenari di rischio per la salute legati alla immissione di grandi quantità di prodotti tessili importati da Paesi nei quali sono minori le restrizioni normative e quindi il controllo sulla sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente, del prodotto finale e di conseguenza dei consumatori. Non essendovi studi di prevalenza delle patologie dermatologiche sulla popolazione generale, si possono ricavare alcuni dati dagli studi di incidenza effettuati a livello nazionale dalle società scientifiche dei dermatologi. Da importanti studi sull'incidenza di dermopatologie sulla popolazione generale emerge che il 30-55 per cento della popolazione ha un problema cutaneo e di questi il 18-27 per cento ha un problema cutaneo serio che necessita di cure mediche. Tra queste patologie sono in aumento le dermatiti eczematose che riguardano 1/3 delle patologie cutanee. Tra gli eczemi, la dermatite da contatto è tra le patologie più frequenti. In base a questi dati si può ipotizzare che in Italia siano almeno 4 milioni le persone che hanno problemi cutanei seri, tali da avere bisogno di cure mediche, e un terzo di queste, almeno 1.500.000 persone, soffre di dermatite eczematosa. Queste ultime rappresentano sia il campione soggetto agli studi di prevalenza delle DAC o DIC per i pacth test (serie SIDAPA per i tessili), effettuati negli ambulatori dermatologici, sia il gruppo di popolazione esposto a maggiore rischio di sensibilizzazione o di assorbimento di sostanze pericolose presenti nei prodotti tessili. Inoltre, viste le prevalenze in Italia delle dermatiti allergiche da contatto segnalate dai dermatologi (intorno al 4 per cento), si può ipotizzare che la popolazione italiana con dermatite da contatto accertata per le sostanze presenti nei tessuti sia allo stato attuale di 60.000 persone.
      Le predette preoccupazioni sono rafforzate dalla assenza in Italia di una rete di laboratori specializzati nel settore tessile in grado di standardizzare tra loro le metodiche di laboratorio per identificare le sostanze vietate e per controllare i parametri previsti dalle normative vigenti in Europa. Mancano inoltre un soggetto deputato al controllo specifico della sicurezza del prodotto tessile, un osservatorio dermatologico nazionale in grado di valutare costantemente gli effetti sulla pelle dei prodotti tessili e un organismo deputato al confronto sia sulle problematiche che sulle possibili soluzioni. Infine quanto all'etichettatura sono carenti le informazioni utili ai consumatori che l'etichetta dovrebbe contenere.
      Si pone quindi il problema, viste le normative cogenti in Italia e in Europa, di istituire strumenti tecnici e organizzativi adeguati per certificare la sicurezza e la qualità del prodotto tessile italiano e per creare un sistema di controllo sui prodotti importati. Per quanto riguarda gli strumenti tecnici è indispensabile costituire una banca dati aggiornata delle sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo del settore tessile, accompagnata da una valutazione dei rischi effettuata con modalità interdisciplinare da esperti della sanità e del tessile, al fine di trasferire le conoscenze riguardo alla valutazione del rischio anche al consumatore. Per fare ciò è indispensabile costituire un luogo di confronto nel quale sia possibile integrare tutte le necessarie informazioni, nel quale collaborino l'Istituto superiore di sanità, il laboratorio dell'unità «esposizione fisica e chimica» dell'Istituto per la salute e la protezione del consumatore (Joint Research Centre-JRC), la Direzione generale della Commissione europea, Ispra-provincia di Varese. In sostanza la presente proposta di legge prevede che un decreto del Ministro della salute individui:

          a) un'autorità sanitaria competente per i controlli e la vigilanza;

          b) una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la

 

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loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori;

          c) un laboratorio nazionale di seconda istanza;

          d) un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto.

      Va inoltre evidenziato come queste attività di ricerca e di monitoraggio sul piano sanitario e di prevenzione e tutela della salute possano fornire occasioni, se accompagnate da politiche industriali attive, di rilevanti innovazioni di prodotto e di processo nei sistemi della piccola e media impresa e nei distretti industriali.

      L'articolo 1 stabilisce che la legge ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori commercializzati nel territorio italiano. Le disposizioni in essa contenute si applicano ai prodotti tessili, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, fatte salve eventuali disposizioni che regolamentano in modo specifico la sicurezza di tali prodotti. Si prevede altresì che ai prodotti tessili soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria si applichino le disposizioni contenute nella legge unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
      L'articolo 2 reca la definizione di prodotti tessili con riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 1999; reca altresì la definizione di accessori ovvero quelli definiti dall'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni. Il comma 2 specifica che sono da considerare prodotti tessili ed accessori quelli destinati al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che siano nuovi, usati o rimessi a nuovo. L'articolo 2 reca altresì le definizioni di prodotti tessili sicuri e di prodotti tessili pericolosi, di rischio grave, di produttore, di distributore, di richiamo e di ritiro della merce.
      L'articolo 3 si occupa degli obblighi del produttore, dell'importatore e del distributore. Il produttore è tenuto a immettere sul mercato italiano esclusivamente prodotti sicuri. Il produttore deve fornire all'importatore e al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Il produttore inoltre deve adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire all'importatore e al consumatore di essere informati sui rischi e di intraprendere le necessarie iniziative.
      Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri. Qualora il produttore, l'importatore e il distributore siano a conoscenza, in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
      L'articolo 4 si occupa della presunzione e valutazione di sicurezza. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti della sicurezza nel settore tessile, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, elaborate dalla Commissione

 

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europea ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001. In assenza delle predette norme la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative a orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o per impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
      L'articolo 5 si occupa delle procedure di consultazione e di coordinamento. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvede, con proprio decreto, a individuare quale oggetto della vigilanza il prodotto tessile, definito non sicuro per la salute del consumatore e le relative sanzioni per i produttori, gli importatori e i distributori inadempienti. Il predetto decreto provvede inoltre: a individuare un'autorità sanitaria competente per i controlli e la vigilanza; a individuare una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori; a individuare un laboratorio nazionale di seconda istanza; a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto e a disporre l'obbligo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo. Gli operatori del settore tessile devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto tessile o qualsiasi accessorio destinati al consumo. A tale fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. L'osservatorio tiene conto sia dei dati elaborati dall'associazione tessile e salute allo scopo autorizzata, che dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sulle reazioni avverse determinate dai prodotti tessili. Sono membri dell'osservatorio, oltre alle istituzioni pubbliche interessate, anche le associazioni di categoria della produzione e della distribuzione maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
      L'articolo 6 istituisce i controlli che riguardano il produttore, l'importatore, il distributore e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio nonché qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. L'articolo stabilisce altresì che sono soggetti a vigilanza per la tutela della salute pubblica i prodotti tessili e i loro accessori destinati al consumatore. Il Ministro della salute si avvale direttamente degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMA) e, tramite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL), per le attività di controllo e di prelievo. Le analisi di prima istanza dei campioni sono effettuate da laboratori nazionali accreditati e quelle di seconda istanza da un laboratorio nazionale allo scopo autorizzato. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA avviano le attività di
 

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ispezione e di prelievo su programmazione annuale del Ministero della salute e su attivazione del sistema rapido di allerta del RAPEX di cui all'allegato II della citata direttiva 2001/95/CE, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 5. Possono inoltre avviare le attività di ispezione e di prelievo su segnalazione degli operatori della catena distributiva delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave, il Ministero della salute, unitamente alle amministrazioni di cui all'articolo 5, intraprende le azioni necessarie tenuto conto delle linee guida che riguardano la gestione del RAPEX. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA adottano le misure necessarie tenendo conto del principio di precauzione e agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio. A seguito dell'attivazione del sistema rapido di allerta del RAPEX in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA possono procedere a ispezioni e prelievi di campioni nei luoghi dove si producono, si conservano in deposito, si smerciano o si consumano i prodotti tessili e i loro accessori, compresi gli scali e i mezzi di trasporto. I predetti dipartimenti ed uffici possono procedere al sequestro delle merci e, ove necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Le analisi dei campioni di prima istanza sono compiute da laboratori accreditati, quelle di seconda istanza da un laboratorio nazionale allo scopo autorizzato. Quando dall'analisi di prima istanza risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il laboratorio trasmette il risultato al dipartimento di prevenzione della ASL o all'USMA che ha effettuato il prelievo; il dipartimento di prevenzione trasmette il risultato al rispettivo assessorato regionale alla sanità, che a sua volta invia la comunicazione al Ministero della salute, mentre l'USMA invia la comunicazione direttamente al Ministero della salute. Il dipartimento di prevenzione o l'USMA che ha effettuato i prelievi comunica congiuntamente il nominativo del distributore presso cui è stato effettuato il prelievo e comunica, al rispettivo produttore o importatore, il risultato delle analisi unendovi il verbale di prelevamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la richiesta di ritiro della merce e le indicazioni per la revisione delle analisi di seconda istanza.
      Analoga comunicazione è inviata al produttore, o importatore nel caso il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare l'avvenuto ritiro della merce al dipartimento di prevenzione o all'USMA che ha effettuato i prelievi e possono presentare allo stesso istanza di revisione. Le analisi di revisione sono eseguite presso il laboratorio nazionale allo scopo autorizzato, entro il termine massimo di due mesi.
      In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il laboratorio nazionale invia comunicazione alle autorità sanitarie che hanno effettuato il prelievo. Nel caso in cui l'autorità sanitaria che ha effettuato il prelievo sia il dipartimento di prevenzione della ASL, questo trasmette entro quindici giorni la comunicazione all'assessorato regionale competente per la sanità, mentre se il prelievo è stato effettuato dall'USMA questo trasmette la comunicazione direttamente al Ministero della salute. L'autorità che ha effettuato il prelievo comunque trasmette la relativa denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui non siano state ottemperate le prescrizioni impartite e nel caso in cui non sia stato effettuato il ritiro della merce. Nel caso di frode che comporta danno per la salute del consumatore, il dipartimento di prevenzione o l'USMA trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria.
 

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      L'articolo 7 si occupa delle disposizioni procedurali. Il provvedimento che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dalla sua adozione. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure previste dalla legge, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti. In particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti inerenti la sicurezza del prodotto oggetto di analisi e presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
      L'articolo 8 si occupa della sorveglianza del mercato volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
      L'articolo 9 si occupa della notificazione dei provvedimenti di richiamo o di ritiro, da parte del Ministro delle attività produttive alla Commissione europea, e delle eventuali modifiche e revoche. Il medesimo articolo si occupa, altresì, dello scambio di informazioni tra il Ministero delle attività produttive e le amministrazioni competenti per i controlli.
      L'articolo 10 disciplina le sanzioni, mentre l'articolo 11 abroga il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori commercializzati nel territorio italiano.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti tessili come definiti dall'articolo 2, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza di tali prodotti.
      3. Ai prodotti tessili soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria si applicano le disposizioni della presente legge unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) prodotti tessili, i prodotti definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;

          b) accessori, quelli definiti dall'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.

      2. Sono da considerare prodotti tessili ed accessori, di cui al comma 1, lettere a) e b), quelli destinati al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibili di essere utilizzati dal consumatore, anche se non a lui destinati, forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che siano nuovi, usati o rimessi a nuovo. Tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi di antiquariato o come

 

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prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
      3. Sono prodotti tessili sicuri quelli che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presentano alcun rischio o presentano rischi compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili per la tutela della salute e della sicurezza delle persone, e in particolare:

          a) i prodotti che per composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio, installazione e manutenzione sono tali da non danneggiare la salute e la sicurezza del consumatore;

          b) i prodotti che garantiscono un'adeguata sicurezza riguardo al loro effetto nel caso in cui entrano in contatto con altri prodotti;

          c) i prodotti accompagnati da un adeguato livello di informazione, etichettatura, avvertenze e istruzioni per l'uso e l'eventuale eliminazione, da qualsiasi altra indicazione relativa al prodotto, rivolta a categorie specifiche di consumatori quali i minori, gli anziani e i soggetti già sensibilizzati.

      4. Sono prodotti tessili pericolosi quelli che non rispondono alla definizione di prodotti tessili sicuri di cui al comma 3.
      5. Si considera rischio grave quello i cui effetti, anche se non sono immediati, richiedono un intervento dell'autorità sanitaria.
      6. Per produttore si intende il fabbricante la cui attività è stabilita nell'Unione europea e qualsiasi altra persona che si presenta come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto. Nel caso in cui l'attività non sia stabilita nell'Unione europea o qualora non utilizzi un rappresentante stabilito nell'Unione, si considerano responsabili della sicurezza del prodotto l'importatore e gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione.

 

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      7. Per distributore si intendono l'importatore e l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
      8. Per richiamo si intende l'insieme delle misure volte a ottenere la restituzione da parte del distributore di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.
      9. Per ritiro si intende l'insieme delle misure volte a impedire la distribuzione e l'esposizione al pubblico di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

Art. 3.
(Obblighi del produttore, dell'importatore
e del distributore).

      1. Il produttore e l'importatore sono tenuti a immettere sul mercato italiano esclusivamente prodotti sicuri ai sensi della presente legge e della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
      2. Il produttore fornisce all'importatore e al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, qualora non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto dell'insieme degli obblighi previsti dalla presente legge.
      3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire all'importatore e al consumatore:

          a) di essere informati sui rischi connessi all'uso del prodotto;

          b) di intraprendere le opportune iniziative, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori per evitare i rischi di cui alla lettera a).

 

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      4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

          a) l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore e dell'importatore;

          b) il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui è giustificata;

          c) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

      5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità ai sensi dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non sono sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando il produttore o l'importatore lo ritengono necessario o vi sono tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
      6. Il distributore agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare egli é tenuto:

          a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

          b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

          c) a collaborare alle azioni di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data della loro cessione al consumatore finale.

 

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      7. Qualora il produttore, l'importatore e il distributore siano a conoscenza, in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese al fine di prevenire i rischi per i consumatori.
      8. In caso di rischio grave, le informazioni minime da fornire comprendono:

          a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

          b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

          c) tutte le informazioni disponibili che consentano di rintracciare il prodotto;

          d) una descrizione dei provvedimenti adottati al fine di prevenire i rischi per i consumatori.

      9. Nei limiti delle rispettive attività, i produttori, gli importatori e i distributori collaborano con le autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi per i consumatori derivanti dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
      10. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, e successive modificazioni, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 4.
(Presunzione e valutazione di sicurezza).

      1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti della sicurezza nel settore tessile, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti

 

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cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
      2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
      3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative a orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
      4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o per chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 5.
(Procedure di consultazione
e di coordinamento).

      1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvede, con proprio decreto, a individuare quale oggetto della vigilanza il prodotto tessile definito non sicuro per la salute del consumatore e le relative sanzioni per i produttori, gli importatori e i distributori

 

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inadempienti. Il medesimo decreto provvede inoltre:

          a) a individuare le autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza;

          b) a individuare una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore tessile e dei consumatori;

          c) a individuare un laboratorio nazionale di seconda istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

          d) a istituire un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e le dermatiti da contatto;

          e) a disporre l'obbligo, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, relativo alla rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo. Gli operatori del settore tessile devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un prodotto tessile o qualsiasi accessorio destinato al consumo. A tale fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentono di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedono, le relative informazioni.

      2. Il Ministro della salute, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio in base alle proprie competenze, provvede alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante in via telematica, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
      3. L'osservatorio di cui al comma 1, lettera d), tiene conto sia dei dati elaborati dall'associazione tessile e salute allo scopo autorizzata, che dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario

 

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di informazione sulle reazioni avverse determinate dai prodotti tessili.
      4. Sono membri dell'osservatorio di cui al comma 1, lettera d), oltre alle istituzioni pubbliche interessate, anche le associazioni di categoria della produzione e della distribuzione maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Art. 6.
(Controlli).

      1. I prodotti tessili e i loro accessori destinati al consumatore sono soggetti a vigilanza ai fini della tutela della salute pubblica. Per le attività di controllo il Ministro della salute si avvale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMA) e, tramite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL).
      2. Le misure di controllo di cui al presente articolo riguardano i seguenti soggetti:

          a) il produttore;

          b) l'importatore;

          c) il distributore e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio del prodotto;

          d) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi ai consumatori derivanti dal prodotto stesso.

      3. Al fine di cui al comma 1, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA possono procedere a ispezioni e a prelievi di campioni presso la sede dell'importatore, presso i punti di stoccaggio e presso i punti vendita dei prodotti.
      4. A seguito dell'attivazione del sistema rapido di allerta del RAPEX di cui all'allegato

 

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II della citata direttiva 2001/95/CE, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA possono procedere a ispezioni e a prelievi di campioni nei luoghi dove si producono, si conservano in deposito, si smerciano o si consumano i prodotti tessili e i loro accessori, compresi gli scali e i mezzi di trasporto. I predetti dipartimenti e uffici possono, altresì, nel caso in cui non si verifichino le azioni di cui all'articolo 3, procedere al sequestro delle merci e, ove necessario per la tutela della salute pubblica, alla loro distruzione.
      5. Le analisi dei campioni di prima istanza sono compiute da laboratori accreditati, quelle di seconda istanza da un laboratorio nazionale allo scopo autorizzato. Quando dall'analisi di prima istanza risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il laboratorio trasmette il risultato al dipartimento di prevenzione della ASL o all'USMA che ha effettuato il prelievo; il dipartimento di prevenzione della ASL trasmette il risultato al rispettivo assessorato regionale competente per la sanità che a sua volta invia la comunicazione al Ministero della salute; l'USMA invia la comunicazione direttamente al Ministero della salute. Il dipartimento di prevenzione della ASL o l'USMA che ha effettuato i prelievi comunica congiuntamente il nominativo del distributore presso cui è stato effettuato il prelievo e comunica al rispettivo produttore o importatore il risultato delle analisi unendovi il verbale di prelevamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la richiesta di ritiro della merce e le indicazioni per la revisione delle analisi di seconda istanza. Analoga comunicazione è inviata al produttore o all'importatore nel caso il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
      6. Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, gli interessati devono comunicare l'avvenuto ritiro della merce al dipartimento
 

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di prevenzione della ASL o all'USMA che ha effettuato i prelievi e possono presentare allo stesso istanza di revisione. Le analisi di revisione sono eseguite presso il laboratorio nazionale allo scopo autorizzato, entro il termine massimo di due mesi. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il laboratorio nazionale invia comunicazione alle autorità sanitarie che hanno effettuato il prelievo. Nel caso in cui l'autorità sanitaria che ha effettuato il prelievo sia il dipartimento di prevenzione della ASL, questo trasmette entro quindici giorni la comunicazione all'assessorato regionale competente per la sanità; se il prelievo è stato effettuato dall'USMA, questo trasmette la comunicazione direttamente al Ministero della salute. L'autorità che ha effettuato il prelevo comunque trasmette la relativa denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui non siano state ottemperate le prescrizioni impartite e nel caso in cui non sia stato effettuato il ritiro della merce. Nel caso di frode che comporta danno per la salute del consumatore, il dipartimento di prevenzione della ASL o l'USMA trasmette immediatamente la denuncia all'autorità giudiziaria.
      7. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA avviano le attività di ispezione e di prelievo su programmazione annuale del Ministero della salute, su segnalazione degli operatori della catena distributiva, delle associazioni dei consumatori e degli utenti nonché del sistema rapido di allerta del RAPEX, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con il Corpo della guardia di finanza secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave il Ministero della salute, unitamente alle amministrazioni di cui al citato articolo 5, intraprende le azioni necessarie tenuto conto delle linee guida che riguardano la gestione del RAPEX, di cui all'allegato II della citata direttiva 2001/95/CE.
      8. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA adottano le misure di cui
 

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al comma 7 tenendo conto del principio di precauzione e agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea in particolare degli articoli 28 e 30, e successive modificazioni, per attuare le misure in modo proporzionato alla gravità del rischio. I dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dalla presente legge, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.
      9. Per le finalità di cui alla presente legge e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica i dipartimenti di prevenzione delle ASL e gli USMA si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e del Corpo della guardia di finanza, i quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema rapido di allerta del RAPEX, di cui all'allegato II della citata direttiva 2001/95/CE, e agiscono secondo le norme e le facoltà a essi attribuite dall'ordinamento vigente.
      10. Per armonizzare l'attività di controllo prevista dalla presente legge con quella attuata nei confronti dei prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa vigente in materia antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      11. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme vigenti sulla sicurezza dei prodotti e dalla presente legge, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli USMA nell'ambito delle dotazioni organiche
 

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esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      12. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della incolumità pubblica o privata.
      13. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti che disciplinano i controlli di competenza.

Art. 7.
(Disposizioni procedurali).

      1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dalla sua adozione.
      2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti inerenti la sicurezza del prodotto oggetto di analisi.
      3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al relativo procedimento.

Art. 8.
(Sorveglianza del mercato).

      1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un

 

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elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano:

          a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

          b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

          c) esami e valutazioni periodici del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, nonché, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

      2. Le amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dalle altre parti interessate con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e di sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma sono concordate in sede di apposita conferenza di servizi.

      3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono indicate le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2. Nella conferenza di servizi prevista dal citato comma 2 sono altresì definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate sulle procedure di reclamo.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Notificazione e scambio di informazioni).

      1. Il Ministro delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 6 ed eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

 

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      2. I provvedimenti di cui al comma 1, anche concordati con i produttori e con i distributori, adottati per limitare o per sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per la salute dei consumatori, devono essere notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema rapido di allerta del RAPEX, tenendo conto delle relative linee guida, di cui all'allegato II della citata direttiva 2001/95/CE.
      3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche trasmesse alla stessa Commissione.
      4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 5 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, adottati dalle stesse nell'ambito degli interventi di competenza.
      5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri dell'Unione europea e che necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatta salva la facoltà della Commissione europea di stabilire un termine eventualmente inferiore.
      6. Le autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere, entro un mese dall'adozione della
 

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decisione di cui al comma 5, pareri e osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione europea.
      7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione ai sensi del comma 5, a meno che la decisione stessa non disponga diversamente.

Art. 10.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore, l'importatore o il distributore che immette sul mercato prodotti tessili pericolosi sono puniti con l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore, l'importatore o il distributore che non ottemperano ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 6, sono puniti con l'ammenda da 10 mila euro a 25 mila euro.
      4. Il produttore, l'importatore o il distributore che non assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 40 mila euro.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore e l'importatore che violano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, e il distributore che viola le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.500 euro e 30 mila euro.

Art. 11.
(Abrogazione).

      1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, è abrogato.    


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